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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18987/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2508-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dcmiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1511/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02508 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2508/2021 Fatti di causa

1. Con la sentenza n. 1511/2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la natura giornalistica dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] e il diritto dello stesso all'inquadramento nella qualifica di redattore ordinario nonché all'applicazione del relativo trattamento economico e normativo a decorrere dal 3.4.2012.

2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha ritenuto che, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie era emerso che le mansioni svolte dal Gargiulo avevano effettivamente poco a che fare con quelle del profilo di appartenenza (assistente ai programmi), mentre erano riconducibili ad attività di natura giornalistica, in particolare di redattore ordinario dal 3.4.2012, senza però il riconoscimento di differenze retributive atteso che, dalla espletata ctu, era risultato che il dipendente aveva percepito somme maggiori di quelle dovute.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per la natura apparente della motivazione circa l'espletamento, da parte del Gargiulo, di mansioni giornalistiche, ex art. 360 co.1 n. 4.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito operato una attribuzione acritica di rilevanza decisiva alle deposizioni di alcuni testi e di svalutazione di quelle di altri, in un contesto in cui avrebbe dovuto essere il Gargiulo a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.RG 2508/2021

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 69 del 1963, anche in relazione agli artt, 1, 5 e 11 CCNL Giornalisti, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere omesso la Corte territoriale di approfondire, nell'esame della fattispecie, i principi accreditati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rilevazione dell'apporto creativo del giornalista.

5. I primi due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.

6. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2,, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass.

S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia.

7. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.

8. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia RG 2508/2021 posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

9. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017).

10. Il terzo motivo è, invece, infondato.

11. In punto di diritto, la gravata sentenza si è adeguata ai principi affermati in sede di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo i quali costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 29411/2018).

12. In punto di fatto, va osservato che dalle emergenze processuali la Corte capitolina ha tratto la convinzione che vi fosse stata sicuramente quella specifica acquisizione ed elaborazione dell'informazione tipica del giornalista realizzata, nel caso concreto, attraverso la partecipazione alle riunioni di redazione con apporti pari a quello del giornalisti non graduati, predisponendo il Gargiulo la scaletta delle programmazioni, realizzando clip RG 2508/2021 e servizi speciali, fornendo per la trasmissione delle dirette dallo studio e anche personalmente sul posto prestazioni di coordinamento giornalistico; inoltre, la Corte di merito, con riferimento alla realizzazione dei servizi speciali, ha sottolineato che era il Gargiulo a scegliere le immagini, ad ordinarle fra loro con l'ausilio del tecnico montatore secondo un progetto personale, così fornendo un racconto filmato di un avvenimento sportivo (creatività); infine, ha precisato che il coordinamento giornalistico, da parte del Gargiulo, si era risolto in un contributo di significativo rilievo ad una trasmissione e diffusione della notizia sportiva di attualità, tipica della testata di appartenenza, consistito nella scelta delle immagini da mandare in onda e nelle indicazioni fornite ai telecronisti incarcati di commentare l'evento, nell'ambito di un lavoro di equipe.

Il tutto caratterizzato da attività compiute con valutazioni altamente discrezionali.

13. Si tratta di un accertamento di fatto, svolto dai giudici di seconde cure con un ragionamento del tutto logico e coerente che resiste, pertanto, alle censure della società ed è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v.

Cass. 27 maggio 2008, n. 13814).

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va rigettato.

15. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQMI La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, RG 2508/2021 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2508-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dcmiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1511/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02508 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2508/2021 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 1511/2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la natura giornalistica dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA] e il diritto dello stesso all'inquadramento nella qualifica di redattore ordinario nonché all'applicazione del relativo trattamento economico e normativo a decorrere dal 3.4.2012. 2. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha ritenuto che, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie era emerso che le mansioni svolte dal Gargiulo avevano effettivamente poco a che fare con quelle del profilo di appartenenza (assistente ai programmi), mentre erano riconducibili ad attività di natura giornalistica, in particolare di redattore ordinario dal 3.4.2012, senza però il riconoscimento di differenze retributive atteso che, dalla espletata ctu, era risultato che il dipendente aveva percepito somme maggiori di quelle dovute. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per la natura apparente della motivazione circa l'espletamento, da parte del Gargiulo, di mansioni giornalistiche, ex art. 360 co.1 n. 4. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito operato una attribuzione acritica di rilevanza decisiva alle deposizioni di alcuni testi e di svalutazione di quelle di altri, in un contesto in cui avrebbe dovuto essere il Gargiulo a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.RG 2508/2021 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 69 del 1963, anche in relazione agli artt, 1, 5 e 11 CCNL Giornalisti, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere omesso la Corte territoriale di approfondire, nell'esame della fattispecie, i principi accreditati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rilevazione dell'apporto creativo del giornalista. 5. I primi due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. 6. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2,, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia. 7. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili. 8. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia RG 2508/2021 posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame. 9. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467 del 2017). 10. Il terzo motivo è, invece, infondato. 11. In punto di diritto, la gravata sentenza si è adeguata ai principi affermati in sede di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo i quali costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 29411/2018). 12. In punto di fatto, va osservato che dalle emergenze processuali la Corte capitolina ha tratto la convinzione che vi fosse stata sicuramente quella specifica acquisizione ed elaborazione dell'informazione tipica del giornalista realizzata, nel caso concreto, attraverso la partecipazione alle riunioni di redazione con apporti pari a quello del giornalisti non graduati, predisponendo il Gargiulo la scaletta delle programmazioni, realizzando clip RG 2508/2021 e servizi speciali, fornendo per la trasmissione delle dirette dallo studio e anche personalmente sul posto prestazioni di coordinamento giornalistico; inoltre, la Corte di merito, con riferimento alla realizzazione dei servizi speciali, ha sottolineato che era il Gargiulo a scegliere le immagini, ad ordinarle fra loro con l'ausilio del tecnico montatore secondo un progetto personale, così fornendo un racconto filmato di un avvenimento sportivo (creatività); infine, ha precisato che il coordinamento giornalistico, da parte del Gargiulo, si era risolto in un contributo di significativo rilievo ad una trasmissione e diffusione della notizia sportiva di attualità, tipica della testata di appartenenza, consistito nella scelta delle immagini da mandare in onda e nelle indicazioni fornite ai telecronisti incarcati di commentare l'evento, nell'ambito di un lavoro di equipe. Il tutto caratterizzato da attività compiute con valutazioni altamente discrezionali. 13. Si tratta di un accertamento di fatto, svolto dai giudici di seconde cure con un ragionamento del tutto logico e coerente che resiste, pertanto, alle censure della società ed è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass. 27 maggio 2008, n. 13814). 14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va rigettato. 15. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQMI La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, RG 2508/2021 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
Sentenza Cassazione n. 18987/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris