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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48729/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Letta l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del ricorrente volta alla rideterminazione della pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 13 giugno 2001, con la pena di anni trenta di reclusione, atteso che il Barreca non era stato ammesso al rito abbreviato, essendo stata già esperita l'istruttoria dibattimentale dinanzi al giudice di appello al momento della richiesta (art. 4-ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82); Considerata che l'istanza è meramente reiterativa di altre già esaminate e respinte (è del tutto inconferente il riferimento a Sez.

V, 23 febbraio 2021, n. 15493, relativa ad un imputato che era stato ammesso al rito abbreviato) e che il ricorso è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come già ritenuto nelle precedenti decisioni di inammissibilità di questa Corte riguardanti l'odierno ricorrente (Sez.

I, 15 gennaio 2015, n. 5713; Sez.

VII, 12 ottobre 2016, n. 36924, che hanno osservato che il Barreca non è mai stato ammesso a giudizio abbreviato ed è stato giudicato secondo il rito ordinario, per l'effetto che difetta il presupposto principale per ritenere allo stesso applicabili le norme sostanziali più favorevoli in tema di pena); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] esìsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Letta l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza del ricorrente volta alla rideterminazione della pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 13 giugno 2001, con la pena di anni trenta di reclusione, atteso che il Barreca non era stato ammesso al rito abbreviato, essendo stata già esperita l'istruttoria dibattimentale dinanzi al giudice di appello al momento della richiesta (art. 4-ter, d.l. 7 aprile 2000, n. 82); Considerata che l'istanza è meramente reiterativa di altre già esaminate e respinte (è del tutto inconferente il riferimento a Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 15493, relativa ad un imputato che era stato ammesso al rito abbreviato) e che il ricorso è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, come già ritenuto nelle precedenti decisioni di inammissibilità di questa Corte riguardanti l'odierno ricorrente (Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 5713; Sez. VII, 12 ottobre 2016, n. 36924, che hanno osservato che il Barreca non è mai stato ammesso a giudizio abbreviato ed è stato giudicato secondo il rito ordinario, per l'effetto che difetta il presupposto principale per ritenere allo stesso applicabili le norme sostanziali più favorevoli in tema di pena); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] esìsore I