Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35769/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6614/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale era stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti di truffa e riciclaggio deducendo vizio di motivazione non avendo la corte territoriale adeguatamente motivato in ordine ai profili di responsabilità ed alla quantificazione della pena.

2. I ricorsi sono inammissibile perchè i ricorrenti propongono delle censure totalmente generiche ed aspecifiche e non si confrontano in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione della sentenza impugnata da leggere unitamente al provvedimento di primo grado, trattandosi di c.d.

"doppia conforme".

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6614/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale era stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti di truffa e riciclaggio deducendo vizio di motivazione non avendo la corte territoriale adeguatamente motivato in ordine ai profili di responsabilità ed alla quantificazione della pena. 2. I ricorsi sono inammissibile perchè i ricorrenti propongono delle censure totalmente generiche ed aspecifiche e non si confrontano in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione della sentenza impugnata da leggere unitamente al provvedimento di primo grado, trattandosi di c.d. "doppia conforme". La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 35769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris