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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29115/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 13826/25 Ritenuto che il motivo dedotto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato di cui all'art. 385 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, considerato che era onere della difesa dimostrare la compatibilità dell'uscita con gli orari dei permessi, a fronte di una perquisizione svoltasi in orario decisamente diverso; ritenuto che il motivo dedotto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in tema di pertinenza della sostanza stupefacente appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso la riferibilità al marito detenuto da oltre tre anni in carcere, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 13826/25 Ritenuto che il motivo dedotto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato di cui all'art. 385 c.p. è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, considerato che era onere della difesa dimostrare la compatibilità dell'uscita con gli orari dei permessi, a fronte di una perquisizione svoltasi in orario decisamente diverso; ritenuto che il motivo dedotto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in tema di pertinenza della sostanza stupefacente appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso la riferibilità al marito detenuto da oltre tre anni in carcere, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 29115/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris