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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 17379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Mario SERGI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 20 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al reato continuato di truffa.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di truffa e del periculum in mora.

Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una adeguata analisi e confutazione delle doglianze difensive avanzate in sede di discussione all'udienza del 20 settembre 2022.

Secondo il ricorrente i motivi posti a fondamento della decisione sarebbero inidonei a dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di truffa, potendosi desumere dagli stessi esclusivamente la commissione di irregolarità fiscali ed amministrative.

La difesa ha, inoltre, sottolineato che il rinvenimento presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di documentazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe irrilevante in considerazione del fatto che il mancato accertamento del periodo temporale cui fa riferimento detta documentazione ne esclude la sicura riferibilità ai fatti oggetti di indagine, che sono stato commessi in data successiva al 22 giugno 2020.

Il percorso argomentativo sarebbe contraddittorio nella parte in cui i giudici del riesame, dopo aver affermato di condividere e far proprie le ragioni poste a sostegno del decreto di sequestro, hanno individuato i terzi come i beneficiari del risparmio di imposta in quanto reali proprietari delle autovetture, affermazione che si pone in insanabile contrasto con quanto affermato nel provvedimento genetico laddove il primo giudice qualificava i terzi intestatari delle vetture come meri utilizzatori.

La difesa ha evidenziato che, nel caso in cui i terzi fossero effettivamente proprietari delle vetture, l'onere di trascrizione del passaggio di proprietà delle vetture graverebbe esclusivamente su di loro ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada con conseguente assenza di addebito a carico del ricorrente.

2.1. La motivazione sarebbe, infine, del tutto apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora; i giudici del riesame, senza confutare i plurimi rilievi critici addotti dal ricorrente, si sarebbero limitati a ritenere congrua la motivazione con il quale il giudice per le indagini preliminari faceva riferimento al pericolo che il profitto del reato potesse esser disperso o occultato.

La decisione impugnata non avrebbe assolto l'onere motivazionale sotteso all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e residualità della misura ablativa.

I giudici di merito si sarebbero limitati a mere formule di stile inidonee a chiarire le ragioni in virtù delle quali i beni potrebbero esser modificati, dispersi, deteriorati o alienati nelle more del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di riesame.

Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez.

U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.

1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale.

Le censure sopra sintetizzate, oltre ad essere dedotte per motivi non consentiti, sono prive di specificità in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento impugnato senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici di riesame.

Le doglianze difensive sono, ictu °culi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali.

1.3. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" Le valutazioni del Tribunale, fondate su un'analisi del materiale logico-indiziario corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta a confermare il provvedimento impositivo della misura cautelare reale.

I giudici del riesame hanno ritenuto, nel corpo della esauriente e fondata motivazione, che il fumus commissi delicti del reato di truffa aggravata sia desumibile dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che avrebbero dimostrato gli artifici e raggiri posti in essere dal SERGI al fine di procurare ai reali proprietari delle autovetture l'ingiusto vantaggio conseguente al pagamento di somme inferiori rispetto a quelle dovute all'Erario (costituzione ed utilizzo della società [OSCURATO:PERSONA] cui venivano intestati centinaia di autoveicoli riconducibili ad altri soggetti tra i quali la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intestazione fittizia che permetteva l'ottenimento delle agevolazioni fiscali riservate dalla legge alle società di autonoleggio, mancato pagamento della RCA obbligatoria e mancato pagamento di eventuali violazioni del codice della strada).

Il Tribunale ha, inoltre, confutato la doglianza con la quale la difesa affermava la mancanza di elementi idonei a dimostrare che il ricorrente era amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], rimarcando l'accertata commistione tra l'attività della predetta società e della società [OSCURATO:PERSONA] srls (desumibile dal rinvenimento della documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sede legale della PUGLISI, dall'utilizzo della medesima utenza telefonica da parte di entrambe compagini societarie e dalla presenza di numerose vettura di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sede della [OSCURATO:PERSONA] srls), circostanze ritenute idonee a dimostrare come la [OSCURATO:PERSONA] fosse uno schermo fittizio utiizzato per frodare l'Erario in quanto detta società, oltre ad essere priva di sede, attrezzature, personale,non ha mai adempito agli oneri fiscali e tributari (vedi pagg. 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata).

Richiamando incongruamente il concetto di apparenza della motivazione in un caso in cui l'iter logico-giuridico della ricostruzione operata dal giudice del merito cautelare è invece molto chiaro, il ricorrente finisce col contestare - anche espressamente - la presunta contraddittorietà e manifesta illogicità di taluni degli argomenti indiziari utilizzati per raggiungere la conclusione, in tal modo proponendo però una doglianza certamente non consentita nel procedimento di legittimità afferente ai procedimenti cautelari reali.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).2.

Il secondo motivo di ricorso inerente al periculum in mora non è consentito in quanto invita ad una mera rivisitazione di elementi valutati in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza impugnata ed ancor prima dall'ordinanza genetica e, quindi, non censurabili in questa sede per quanto sopra detto.

L'iter logico-giuridico della decisione cautelare è assolutamente chiaro e, contrariamente a quanto allega il ricorrente, fornisce adeguata risposta a tutte le doglianze proposte con il gravame di merito.

Il Tribunale, con motivazione esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale il primo giudice ha affermato, in modo coerente con le risultanze investigative, che gli automezzi sottoposti a sequestro rientrano nella categoria dei beni strumentali alla condotta criminosa contestata e che l'ulteriore libera disponibilità di tali beni «potrebbe certamente aggravare e/o le conseguenze del reato» (pag. 5 del ricorso).

2.1. I giudici del riesame hanno, inoltre, evidenziato che le somme di denaro sono state sequestrate ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., trattandosi del profitto del reato di truffa aggravata (sub specie risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle somme dovute all'Erario pari ad euro 238.745,65) per cui è prevista confisca obbligatoria.

Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, in caso di sequestro ex art. 322-ter cod. pen. non occorre prova l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato contestato ed il denaro sottoposto a sequestro in considerazione della natura fungibile dello stesso, essendo sufficiente dimostrare che i beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato abbiano un valore corrispondente a quello del profitto del reato (vedi Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01; Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017, Garau, Rv. 270134 - 01 Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037 - 01) In ossequio a tale principio il Tribunale ha correttamente ritenuto assolto l'onere motivazionale minimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla sussistenza del periculum in mora, condividendo le argomentazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento al pericolo che il profitto del reato potesse essere disperso od occultato e rimarcato la probabilità qualificata di distrazione di beni desumibile dal modus operandi del SERGI nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sostanziatosi nella locupletazione sistematica di illeciti risparmi ai danni dell'Erario (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata: «il g.i.p. abbia motivato anche implicitamente sul concreto pericolo di dispersione del profitto del reato, attraverso i plurimi riferimenti contenuti nella intera motivazione, al modus operandi degli indagati, volto alla locupletazione sistematica di illeciti risparmi di spesa ai danni dell'erario».Proprio l'insieme delle condotte descritte, il collegamento causale tra le stesse, la comune origine da riferire alle operazioni fraudolente poste in essere dal SERGI e dai suoi sodali per giungere ad ottenere un ingiusto profitto, inevitabilmente correlato alle diverse azioni poste in essere dalle società collegate, evidenziano la logicità delle argomentazioni del Tribunale del riesame che risultano tutt'altro che apparenti ed invece concrete e correlate ad una serie di elementi estremamente significativi.

In tal senso si deve ribadire come nel concetto di profitto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa, con esplicita considerazione dell'arricchimento complessivo derivante dall'azione posta in essere, che chiaramente è oggetto dell'attuale fase di indagine come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata.

2.2. I giudici del riesame hanno, inoltre, confutato la censura con la quale la difesa lamentava il mancato rispetto del principio di sussidiarietà facendo corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora la persona giuridica costituisca un mero schermo attraverso il quale gli amministratori, di fatto e/o di diritto, realizzino le condotte criminose non è necessario aggredire in via primaria il patrimonio sociale (Sez. 3, n. 34956 del 01/10/2020, Zhou, Rv. 280541 - 01; Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Pavesi, Rv. 278536 - 02).

Il principio di diritto affermato dalla sentenza Gubert, cioè, impedisce che uno schermo societario meramente fittizio valga ad escludere la riconducibilità al reo di beni ed utilità formalmente e fittiziamente intestati a quel soggetto giuridico e di cui il medesimo comunque "ha la disponibilità" nel senso richiesto dall'art. 322-ter cod. pen. (vedi Sez.

U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646- 01).

2.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della somma sequestrata è del tutto generica in quanto la difesa non indica né allega alcuno specifico elemento da cui desumere una sproporzione tra la somma sequestrata, pari ad euro 238.745,65 e la contestata di evasione di imposte relative a centinaia di autoveicoli.

2.4. Le valutazioni del Tribunale, fondate su un'analisi del materiale logico- indiziario corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta alla deliberazione di conferma del provvedimento genetico; a fronte di tali precise e logiche conclusioni il ricorrente reitera argomentazioni, già affrontate e confutate dai giudici del riesame in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione.

Gli assunti difensivi sono, in conclusione, manifestamente infondati e contrastano con orientamenti di legittimità assolutamente consolidati, senza addurre argomentazioni idonee al loro superamento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Mario SERGI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 20 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al reato continuato di truffa. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di truffa e del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una adeguata analisi e confutazione delle doglianze difensive avanzate in sede di discussione all'udienza del 20 settembre 2022. Secondo il ricorrente i motivi posti a fondamento della decisione sarebbero inidonei a dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di truffa, potendosi desumere dagli stessi esclusivamente la commissione di irregolarità fiscali ed amministrative. La difesa ha, inoltre, sottolineato che il rinvenimento presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di documentazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe irrilevante in considerazione del fatto che il mancato accertamento del periodo temporale cui fa riferimento detta documentazione ne esclude la sicura riferibilità ai fatti oggetti di indagine, che sono stato commessi in data successiva al 22 giugno 2020. Il percorso argomentativo sarebbe contraddittorio nella parte in cui i giudici del riesame, dopo aver affermato di condividere e far proprie le ragioni poste a sostegno del decreto di sequestro, hanno individuato i terzi come i beneficiari del risparmio di imposta in quanto reali proprietari delle autovetture, affermazione che si pone in insanabile contrasto con quanto affermato nel provvedimento genetico laddove il primo giudice qualificava i terzi intestatari delle vetture come meri utilizzatori. La difesa ha evidenziato che, nel caso in cui i terzi fossero effettivamente proprietari delle vetture, l'onere di trascrizione del passaggio di proprietà delle vetture graverebbe esclusivamente su di loro ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada con conseguente assenza di addebito a carico del ricorrente. 2.1. La motivazione sarebbe, infine, del tutto apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora; i giudici del riesame, senza confutare i plurimi rilievi critici addotti dal ricorrente, si sarebbero limitati a ritenere congrua la motivazione con il quale il giudice per le indagini preliminari faceva riferimento al pericolo che il profitto del reato potesse esser disperso o occultato. La decisione impugnata non avrebbe assolto l'onere motivazionale sotteso all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e residualità della misura ablativa. I giudici di merito si sarebbero limitati a mere formule di stile inidonee a chiarire le ragioni in virtù delle quali i beni potrebbero esser modificati, dispersi, deteriorati o alienati nelle more del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di riesame. Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. Le censure sopra sintetizzate, oltre ad essere dedotte per motivi non consentiti, sono prive di specificità in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento impugnato senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici di riesame. Le doglianze difensive sono, ictu °culi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 1.3. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manifesti e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente" Le valutazioni del Tribunale, fondate su un'analisi del materiale logico-indiziario corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta a confermare il provvedimento impositivo della misura cautelare reale. I giudici del riesame hanno ritenuto, nel corpo della esauriente e fondata motivazione, che il fumus commissi delicti del reato di truffa aggravata sia desumibile dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che avrebbero dimostrato gli artifici e raggiri posti in essere dal SERGI al fine di procurare ai reali proprietari delle autovetture l'ingiusto vantaggio conseguente al pagamento di somme inferiori rispetto a quelle dovute all'Erario (costituzione ed utilizzo della società [OSCURATO:PERSONA] cui venivano intestati centinaia di autoveicoli riconducibili ad altri soggetti tra i quali la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intestazione fittizia che permetteva l'ottenimento delle agevolazioni fiscali riservate dalla legge alle società di autonoleggio, mancato pagamento della RCA obbligatoria e mancato pagamento di eventuali violazioni del codice della strada). Il Tribunale ha, inoltre, confutato la doglianza con la quale la difesa affermava la mancanza di elementi idonei a dimostrare che il ricorrente era amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], rimarcando l'accertata commistione tra l'attività della predetta società e della società [OSCURATO:PERSONA] srls (desumibile dal rinvenimento della documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sede legale della PUGLISI, dall'utilizzo della medesima utenza telefonica da parte di entrambe compagini societarie e dalla presenza di numerose vettura di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sede della [OSCURATO:PERSONA] srls), circostanze ritenute idonee a dimostrare come la [OSCURATO:PERSONA] fosse uno schermo fittizio utiizzato per frodare l'Erario in quanto detta società, oltre ad essere priva di sede, attrezzature, personale,non ha mai adempito agli oneri fiscali e tributari (vedi pagg. 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). Richiamando incongruamente il concetto di apparenza della motivazione in un caso in cui l'iter logico-giuridico della ricostruzione operata dal giudice del merito cautelare è invece molto chiaro, il ricorrente finisce col contestare - anche espressamente - la presunta contraddittorietà e manifesta illogicità di taluni degli argomenti indiziari utilizzati per raggiungere la conclusione, in tal modo proponendo però una doglianza certamente non consentita nel procedimento di legittimità afferente ai procedimenti cautelari reali. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).2. Il secondo motivo di ricorso inerente al periculum in mora non è consentito in quanto invita ad una mera rivisitazione di elementi valutati in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza impugnata ed ancor prima dall'ordinanza genetica e, quindi, non censurabili in questa sede per quanto sopra detto. L'iter logico-giuridico della decisione cautelare è assolutamente chiaro e, contrariamente a quanto allega il ricorrente, fornisce adeguata risposta a tutte le doglianze proposte con il gravame di merito. Il Tribunale, con motivazione esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale il primo giudice ha affermato, in modo coerente con le risultanze investigative, che gli automezzi sottoposti a sequestro rientrano nella categoria dei beni strumentali alla condotta criminosa contestata e che l'ulteriore libera disponibilità di tali beni «potrebbe certamente aggravare e/o le conseguenze del reato» (pag. 5 del ricorso). 2.1. I giudici del riesame hanno, inoltre, evidenziato che le somme di denaro sono state sequestrate ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., trattandosi del profitto del reato di truffa aggravata (sub specie risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle somme dovute all'Erario pari ad euro 238.745,65) per cui è prevista confisca obbligatoria. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, in caso di sequestro ex art. 322-ter cod. pen. non occorre prova l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il reato contestato ed il denaro sottoposto a sequestro in considerazione della natura fungibile dello stesso, essendo sufficiente dimostrare che i beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato abbiano un valore corrispondente a quello del profitto del reato (vedi Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01; Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017, Garau, Rv. 270134 - 01 Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037 - 01) In ossequio a tale principio il Tribunale ha correttamente ritenuto assolto l'onere motivazionale minimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla sussistenza del periculum in mora, condividendo le argomentazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento al pericolo che il profitto del reato potesse essere disperso od occultato e rimarcato la probabilità qualificata di distrazione di beni desumibile dal modus operandi del SERGI nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sostanziatosi nella locupletazione sistematica di illeciti risparmi ai danni dell'Erario (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata: «il g.i.p. abbia motivato anche implicitamente sul concreto pericolo di dispersione del profitto del reato, attraverso i plurimi riferimenti contenuti nella intera motivazione, al modus operandi degli indagati, volto alla locupletazione sistematica di illeciti risparmi di spesa ai danni dell'erario».Proprio l'insieme delle condotte descritte, il collegamento causale tra le stesse, la comune origine da riferire alle operazioni fraudolente poste in essere dal SERGI e dai suoi sodali per giungere ad ottenere un ingiusto profitto, inevitabilmente correlato alle diverse azioni poste in essere dalle società collegate, evidenziano la logicità delle argomentazioni del Tribunale del riesame che risultano tutt'altro che apparenti ed invece concrete e correlate ad una serie di elementi estremamente significativi. In tal senso si deve ribadire come nel concetto di profitto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa, con esplicita considerazione dell'arricchimento complessivo derivante dall'azione posta in essere, che chiaramente è oggetto dell'attuale fase di indagine come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata. 2.2. I giudici del riesame hanno, inoltre, confutato la censura con la quale la difesa lamentava il mancato rispetto del principio di sussidiarietà facendo corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora la persona giuridica costituisca un mero schermo attraverso il quale gli amministratori, di fatto e/o di diritto, realizzino le condotte criminose non è necessario aggredire in via primaria il patrimonio sociale (Sez. 3, n. 34956 del 01/10/2020, Zhou, Rv. 280541 - 01; Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Pavesi, Rv. 278536 - 02). Il principio di diritto affermato dalla sentenza Gubert, cioè, impedisce che uno schermo societario meramente fittizio valga ad escludere la riconducibilità al reo di beni ed utilità formalmente e fittiziamente intestati a quel soggetto giuridico e di cui il medesimo comunque "ha la disponibilità" nel senso richiesto dall'art. 322-ter cod. pen. (vedi Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646- 01). 2.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della somma sequestrata è del tutto generica in quanto la difesa non indica né allega alcuno specifico elemento da cui desumere una sproporzione tra la somma sequestrata, pari ad euro 238.745,65 e la contestata di evasione di imposte relative a centinaia di autoveicoli. 2.4. Le valutazioni del Tribunale, fondate su un'analisi del materiale logico- indiziario corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta alla deliberazione di conferma del provvedimento genetico; a fronte di tali precise e logiche conclusioni il ricorrente reitera argomentazioni, già affrontate e confutate dai giudici del riesame in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione. Gli assunti difensivi sono, in conclusione, manifestamente infondati e contrastano con orientamenti di legittimità assolutamente consolidati, senza addurre argomentazioni idonee al loro superamento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
Decreto Cassazione n. 17379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris