CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 1977
Cassazione n. 23630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 24/03/1977 avverso l'ordinanza del 27/08/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure cautelari personali. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e concorso in corruzione propria, aggravati dalla finalità mafiosa), per i motivi, che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 5); vanno conseguentemente trasmessi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame dei provvedimenti cautelare, per nuova valutazione quanto ai profili inerenti alle esigenze cautelari. Il ricorso va, nel resto, rigettato. 1. Con il primo motivo sono dedotti erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché plurimi vizi di motivazione, con travisamento della prova, e carenza di motivazione quanto ad argomentazioni difensive proposte in memoria ritualmente depositata, in riferimento alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'enucleata associazione per delinquere, ed in particolare: 1.1. travisamento della prova ed illogicità della motivazione quanto alle vicende del menzionato appalto della ASL di Locri, che la Coopservice - della quale l'indagato è stato vicepresidente fino al 2009 - si era aggiudicato: la relativa procedura amministrativa sarebbe stata, secondo il Tribunale, oggetto di "attenzioni investigative" tra gli anni 2000 e 2008, ma agli atti non risulterebbe alcuna documentazione di tale assunto, di conseguenza indebitamente valorizzato; 1.2. travisamento della prova e contraddittorietà e/o illogicità della motivazione perché la "informazione liberatoria" rilasciata il 16/04/2007 dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] - diversamente da quanto si afferma nell'ordinanza impugnata - non sarebbe stata sottoposta ad "attenta vigilanza": sarebbe stata, quindi, valorizzata una informazione inesistente, traendone indicazioni arbitrarie; 1.3./1.7. omessa considerazione di quanto dedotto nella memoria depositata all'udienza camerale 25/08/2021, in particolare quanto al fatto che la costituzione del Gruppo consortile Coopservice gestioni mirava ad aggirare la predetta "informazione liberatoria" sottoposta ad "attenta vigilanza", e ad altri plurimi profili; 2, 1.8. travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all'interpretazione del contenuto della conversazione intercettata in data 03/07/2008 ed alle implicazioni indiziarie che ne sono state fatte derivare; 1.9. travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al ruolo ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; 1.10./1.11. ancora omessa considerazione di quanto dedotto in memoria quanto alla gara indetta con delibera n. 304 del 24/05/2013 e ad altri profili; 1.12. violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per difetto di gravi indizi di colpevolezza sul ruolo ricoperto dall'indagato nell'ambito dell'enucleato sodalizio, sul contributo offerto al raggiungimento delle finalità sociali, sul dolo di partecipazione, nonché ulteriore doglianza di omessa considerazione di quanto in proposito dedotto in memoria (in difetto di elementi che documentivo la partecipazione dell'indagato al sodalizio); 2. Con il secondo motivo sono dedotti erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché plurimi vizi di motivazione, con travisamento della prova, e carenza di motivazione quanto ad argomentazioni difensive proposte in memoria ritualmente depositata, in riferimento alla ritenuta aggravante della "finalità mafiosa". 2.1. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono dedotti erronea applicazione degli artt. 319 ss. cod. pen., nonché plurimi vizi di motivazione, con travisamento della prova, e carenza di motivazione quanto ad argomentazioni difensive proposte in memoria ritualmente depositata, in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 5). 2.2. Con il sesto motivo sono dedotti violazione di leggi e plurimi vizi di motivazione, con travisamento della prova, e carenza di motivazione quanto ad argomentazioni difensive proposte in memoria ritualmente depositata, in riferimento alla ritenute esigenze cautelari. 3. Nell'interesse del ricorrente risultano depositati anche motivi nuovi e motivi nuovi aggiunti con allegata documentazione, che reiterano ampiamente quelli articolati nel ricorso principale quanto alla configurazione dei reati e della circostanza aggravante contestati, oltre che alle ritenute esigenze cautelari, senza introdurre alcuna questione nuova. 4. E' opportuno premettere che, come già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01), il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate: ne consegue che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata oggetto dei motivi che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.; l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441 - 01: in applicazione del principio, si è ritenuto che al ricorrente sia inibito dedurre, con motivi nuovi, una violazione di legge - nella specie, dell'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. - non dedotta nel ricorso originario). 4.1. Deve ancora premettersi che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritamente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 4.2. Deve infine premettersi che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260; Sez. U, n. 47. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074). h 4.2.1. Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Rv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 4.2.2. Anche il giudice d'appello non è, di conseguenza, tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Rv. 223061). 4.2.3. Inoltre, in presenza di una doppia conforme statuizione, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello o dell'ordinanza del Tribunale del riesame per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado o contro l'ordinanza coercitiva non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello o del riesame, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si reggono la sentenza o l'ordinanza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, o dell'ordinanza cautelare genetica e di quella emessa in sede riesame, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'impugnazione abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni dei due provvedimenti emessi nei gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). 4.2.4. L'omessa valutazione di memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motivazione (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). 4.3. Deve, infine, premettersi che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. 4.3.1. Questa Corte (Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01) ha, infatti, già chiarito che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di "documenti nuovi", ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato. Invero, le ulteriori tipologie di documenti che si intenda produrre per la prima volta in sede di legittimità non sarebbero ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. 4.3.2. Un ulteriore argomento conferma la correttezza di questa soluzione. Come ancora una volta già evidenziato da questa Corte (Sez. 3, n. 43307 del 19/10/2001, Rv. 220601), non può ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione la lettera dell'art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del presente libro". 4.3.3. Ciò premesso, risulta senz'altro non consentita la produzione di plurimi documenti "nuovi", che - secondo un'ottica di parte processualmente distorta - dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi già raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valutati nell'ambito del subprocedimento cautelare, e che la Corte di cassazione dovrebbe essere chiamata a valutare per la prima volta, perché tale ultima attività è estranea alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione. 4.4. Per altro verso, non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 5. Ciò premesso, il primo motivo (che, nelle sue plurime sotto-articolazioni, deduce promiscuamente più violazioni di leggi e vizi eterogenei della motivazione, con reiterata doglianza di mancata considerazione di quanto dedotto in memoria) è in parte non consentito e comunque privo della necessaria specificità, in parte infondato. 5.1. Il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate primariamente ad integrazione del necessario quadro indiziario, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro sorretta da argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti. La difesa concentra la sua attenzione soltanto su alcune conversazioni, trascurando altre conversazioni pure valorizzate, ed incensurabilmente interpretate, dal Tribunale (si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena"), nonché gli altri elementi di natura diversa pure valorizzati (si veda, quanto al reato associativo, da pag. 3 a pag. 29 dell'ordinanza impugnata, per l'indicazione di plurime conversazioni intercettate, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed ulteriori elementi anche di natura documentale atti a riscontrare la contestata statuizione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato quanto alla configurazione dell'enucleato sodalizio; cfr. ancora, per quanto specificamente riguarda la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pag. 29 ss. dell'ordinanza impugnata, con indicazione di plurime ed inequivocabili conversazioni, tra le quale si impongono all'attenzione, per speciale chiarezza di contenuti, quelle riportate a 4- pag. 32, 36 s., 41 s., 55 SS. ed infine a pag. 57 quanto al fatto che il Piccolo fosse, unitamente ad altro coindagato, un "fedelissimo" del Delfino, partecipante di rilievo in seno al sodalizio stesso). 5.1.1. Invero, l'ordinanza cautelare impugnata, dopo aver ricostruito la genesi del procedimento ed aver illustrato le illegittimità che hanno caratterizzato l'aggiudicazione da parte dell'ATI Helios dell'appalto dei servizi di pulizia dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], la successiva proroga e l'affidamento delle operazioni straordinarie di igienizzazione legate alla situazione pandemica, ha evidenziato come le emergenze acquisite attestino la creazione, da parte di una cordata di imprenditori, di una consorteria criminale finalizzata all'illecita aggiudicazione ed esecuzione di una serie di appalti nel settore delle pulizie di strutture pubbliche sanitarie, tramite una diffusa attività corruttiva di pubblici funzionari, sottolineando la ricorrenza dei requisiti della stabilità e di una seppur rudimentale distribuzione dei compiti tra gli associati. L'accordo illecito risaliva al 2008, allorché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata, dialogarono in ordine all'appalto dei servizi di pulizie bandito nel 2004 dalla ASL n. 11 di [OSCURATO:PERSONA], convenendo sull'opportunità di mettere fine ai dissapori e recriminazioni del passato per unire le proprie forze e partecipare con unità di intenti ("come una famiglia") alle successive gare pubbliche, evitando di favorire la concorrenza e, nel contempo, esprimendo la volontà di forgiare e sponsorizzare elettoralmente un politico che rappresentasse gli interessi del gruppo a livello amministrativo. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, il progetto trovò pratica attuazione in occasione del bando dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] aggiudicato all'ATI Helios, la cui composizione rispecchiava l'assetto di interessi oggetto del menzionato accordo; a sostegno della tendenziale stabilità del vincolo associativo, l'ordinanza impugnata ha richiamato i consolidati rapporti di natura corruttiva intrattenuti con vari pubblici funzionari, segnalando che, all'interno del sodalizio, il Piccolo operava essenzialmente quale uomo di fiducia del sodale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 ss. dell'impugnata ordinanza: che il Piccolo fosse un fedelissimo del Delfino è riferito proprio da quest'ultimo: cfr. pag. 58 dell'ordinanza impugnata), ed era bene inserito nelle dinamiche del sodalizio, come dimostra in particolare il contenuto della conversazione intrattenuta il 19/12/2020 con [OSCURATO:PERSONA], con il quale il Piccolo discute delle dazioni di denaro (non altrimenti giustificate dalla difesa) che andavano effettuate nel mese di dicembre 2020 (pag. 32 e 36 dell'ordinanza impugnata). E' emersa, quindi, l'elaborazione di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie, non limitato all'assegnazione ed all'esecuzione sè dell'appalto del 2013: invero, nel corso della conversazione intercettata in data 3 luglio 2008, all'interno degli uffici della GSA s.r.l. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolari di diritto e di fatto della stessa, e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca rappresentante della SIPAM s.r.I., che i giudici del merito hanno concordemente considerato quale "momento genetico" dell'accordo criminoso che aveva portato alla nascita del sodalizio di cui al capo 1), il predetto [OSCURATO:PERSONA] spiegava che l'accordo doveva riguardare non una specifica gara, "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, alli "inservientato", all'Università ed al Consiglio Regionale. 5.1.2. Ciò premesso, risultano acquisiti e correttamente valorizzati elementi univoci nel dare conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, dell'esistenza di una piattaforma indiziaria idonea a sostenere l'addebito associativo provvisoriamente elevato: - la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008; - l'estensione temporale del vincolo; - la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto (secondo la dettagliata ricostruzione delle vicende succedutesi contenuta nell'ordinanza genetica); - la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase genetica dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il meccanismo delle proroghe (formali e di fatto) e di realizzare corsie preferenziali per il convogliamento ai corruttori dei proventi dei servizi; - la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori pro- quota per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali. Deve, in particolare, rilevarsi che le vicende amministrative succedutesi (sulla valenza delle quali si incentra ampia parte delle doglianze del ricorrente), sono state dal Tribunale valorizzate non di per sé - potendo in astratto risultarne equivoca la valenza - ma quale complemento di quanto inequivocabilmente emergente dalle conversazioni intercettate, che forniva il senso in termini di illiceità anche delle predette vicende. 5.1.3. Il Tribunale ha adeguatamente esaminato e puntualmente confutato le principali doglianze della difesa (pag. 55 ss. dell'ordinanza impugnata), peraltro sempre prive della necessaria specificità, nella parte in cui si limitavano (e si limitano tuttora, per come articolate in ricorso) a sostenere l'equivocità o la non utilizzabilità di singoli elementi indiziari, senza farsi carico di verificare come ..,::...... r! l'eventuale espunzione di detti elementi possa in ipotesi incidere sulla conclusiva valutazione, in realtà fondata su numerosi altri elementi, ed in particolare su conversazioni dal contenuto invero inequivocabile, e comunque non diversamente spiegato dalla difesa, rimasta silente sulla maggior parte di quelle valorizzate dal Tribunale. 5.1.3.1. Questa Corte (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01) è, infatti, ferma nel ritenere che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità (nonché, per trasparente identità di ratio, l'errata valorizzazione) di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 5.1.4. Il Tribunale ha anche evidenziato che i numerosi elementi investigativi raccolti ed analizzati "non ricevono alcuna smentita dalle dichiarazioni rese dal Piccolo in sede di interrogatorio di garanzia, non avendo fornito una spiegazione alternativa dei fatti in grado di scardinare l'impianto accusatorio" (f. 58 dell'ordinanza impugnata). 5.1.5. A fronte di un tanto articolato percorso argomentativo, che valorizza risultanze investigative di natura assai composita, risulta in tutta evidenza la carenza di specificità delle doglianze difensive che deducono promiscuamente presunti vizi motivazionali, reiterando insistentemente censure di mancata considerazione di quanto dedotto in memoria, laddove a ben vedere è proprio la difesa a non considerare la valenza di tutto quanto posto dal Tribunale a fondamento della contestata statuizione. 6. Sono infondate anche le doglianze riguardanti la configurazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. 6.1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), la predetta circostanza aggravante ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. 6.2. L'ordinanza impugnata (pagg. 55 ss.) ha passato in rassegna gli elementi fattuali valorizzati per configurare la circostanza aggravante de qua, valorizzando, in particolare, nell'ambito delle attività dell'enucleato sodalizio, i rapporti esistenti - a vario titolo - tra alcuni dei suoi componenti ed alcune famiglie di 'ndrangheta, /9) i interessate agli appalti nei settori delle pulizie e della sanificazione (osservando che "la metafora del 'matrimonio', utilizzata da uno dei coindagati, rende perfettamente l'idea di quello che gli 'imprenditori' operanti nel settore delle pulizie avevano in mente di realizzare e che poi hanno, in concreto, realizzato: quello che era solo un progetto, è diventato poi un sistema collaudato e stabilmente operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA]"); ed è apparsa emblematica "l'immagine di un appunto inviato da D'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sul quale vi erano indicati somme e destinatari delle stesse; destinatari che oltra ad essere i pubblici funzionari, erano la cosca di Melito ('MEL') e quella di Africo ('AFR'), a cui gli imprenditori versavano abitualmente somme derivanti dalla esecuzione del contratto di servizi, ricorrendo anche al meccanismo delle false fatturazioni per garantirsi all'occorrenza la liquidità necessaria". All'interno di questo ambito, si è inserito il contributo del Piccolo, vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale, dopo avere riepilogato le vicende che avevano interessato il predetto Consorzio, valorizza il dato, particolarmente significativo, del ruolo che il Delfino ascriveva al Piccolo, suo interlocutore previlegiato e "fedelissimo" (pag. 58 dell'ordinanza impugnata), peraltro emergente anche dalle conversazioni nella quali il Piccolo discorreva con il Chilà delle dazioni di denaro che occorreva effettuare, innanzi riportate. 6.2.1. In tal modo, il Tribunale si è correttamente conformato all'orientamento per il quale la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01); la condotta di agevolazione deve essere finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300); per la configurazione della circostanza del dolo specifico, il fine di favorire l'associazione deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590-01). 6.2.2. Come già ricordato, il G.i.p. ed il Tribunale hanno valorizzato, a fondamento della configurazione della circostanza aggravante in oggetto, plurimi elementi, ed in particolare il periodico versamento di parte degli utili agli esponenti delle famiglie criminali.Trattasi di profilo ampiamente esaminato dall'ordinanza genetica nella parte relativa ai "rapporti con la 'ndrangheta" (pag. 454 e segg.), fornendo un'articolata ricostruzione dei materiali investigativi, ed in particolare evidenziando che l'associazione per delinquere di cui al capo 1) presentava connotazioni 'ndranghetiste sia per la presenza nel suo organigramma, in posizione apicale (come nel caso del Chilà) o strettamente operativa, di soggetti intranei o comunque orbitanti nei circuiti della criminalità organizzata, sia per la protezione ambientale accordata da alcune delle cosche allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle strutture sanitarie ricadenti nel territorio di competenza in cambio del versamento periodico di somme di danaro. E la consolidata e condivisa prassi di pagamenti periodici a cosche e 'ndrine del reggino sul cui territorio l'ATI operava costituisce una chiara manifestazione della finalità agevolativa, contribuendo siffatte dazioni all'accrescimento della capacità finanziaria del sodalizio di riferimento e a rinsaldarne il controllo del territorio attraverso le plurime interferenze documentate nella gestione dell'attività imprenditoriale appaltata all'associazione di cui al capo 1). 7. I motivi riguardanti la ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 5) sono fondati. 7.1. A prescindere dalle (anche in questo caso) non consentite censure riguardanti l'interpretazione delle conversazioni valorizzate ad integrazione del necessario quadro indiziario, al fine di valutare la fondatezza o meno dei motivi con i quali si afferma che l'indagato non avrebbe offerto alcun contributo concorsuale di rilievo alla realizzazione del reato in contestazione, appare logicamente imprescindibile valutare, alla stregua della contestazione provvisoria, in cosa si sarebbe concretizzato tale contributo, per poi verificare se le conversazioni intercettate e gli altri elementi indiziari raccolti corroborino o meno tale provvisoria ipotesi d'accusa. 7.2. A tal proposito, il ricorrente si duole espressamente del fatto che la condotta contestatagli sub 5 sia descritta in modo indeterminato (perché viene enunciato in maniera precisa e dettagliata il fatto addebitato al solo Delfino, senza alcun riferimento alla contestazione mossa al ricorrente se non nella formulazione generica attraverso gli articoli del codice violati nella rubrica). 7.2.1. Il vizio era stato eccepito anche a fondamento dell'istanza di riesame, ed il Tribunale lo aveva ritenuto insussistente osservando (pag. 51 s. dell'ordinanza impugnata) che "il Pubblico Ministero, nel formulare l'accusa provvisoria, ha indicato in rubrica i nominativi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa e poi, nel corpo della imputazione, ne ha individuato la condotta, ripetendo una seconda volta solo i nominativi di coloro che avevano le vesti di rappresentanti legali di diritto o di fatto delle imprese facenti parte dell'[OSCURATO:PERSONA]", ruolo che il Piccolo non aveva all'interno del Gruppo consortile Coopservice. 7.3. A parere del collegio, peraltro, resta fermo e bene evidente che il capo 5) reca menzione dell'indagato unicamente nella "testatina" introduttiva, che lo indica insieme ai nominativi dei concorrenti, poiché, diversamente da quanto accade per la gran parte di questi ultimi, nella descrizione del fatto contestato che segue, nessuna condotta valorizzabile quale contributo concorsuale gli è ascritta (neppure evocandone genericamente il ruolo di uomo di fiducia del Delfino, o comunque i rapporti con quest'ultimo coindagato); ciò induce a dubitare del corretto esercizio dell'azione cautelare da parte del P.M. nei confronti del Piccolo in riferimento al reato in esame (cfr. Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, Starita, Rv. 250742 - 01, secondo la quale la mancanza della domanda cautelare del P.M. integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.). 7.3.1. E' pur vero che secondo questa Corte (così, da ultimo, Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898 - 01), in materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare; tuttavia, nel caso di specie, e con riferimento al reato di cui al capo 5), siffatta descrizione, con riguardo al contributo concorsuale asseritamente fornito dall'odierno ricorrente, manca del tutto. 8. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 5), per difetto di valida contestazione del fatto al ricorrente; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame dei provvedimenti cautelare, dovrà conseguentemente procedere a nuovo esame sulle esigenze cautelari in riferimento al residuo reato