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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23340/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14548/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro tempore – intimato - nei confronti di Oggetto: tributi – cartella – comunicazione di irregolarità N.14548/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (ADER) in persona del Direttore pro tempore; – intimat a - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2662/02/20 depositata in data 27 novembre 2020 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente RIFRA S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento relativa (come risulta dalla sentenza impugnata) a tributi del [OSCURATO:PERSONA] 2008 e del Modello 770S 2008, emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deducendo, per quanto qui ancora di interesse, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità.

2. La CTP di Lecce ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ente impositore.

Il giudice di appello ha ritenuto ostativa alla validità della cartella l’omesso invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) con conseguente nullità della cartella impugnata, attesa la «discrasia» tra quanto dichiarato e quanto accertatoe attesa l’omessa notificazione alla società contribuente delle comunicazioni di irregolarità relative alle due menzionate dichiarazioni.

4. Propone ricorso per cassazione l’ente impositore, affidato a un unico motivo nei confronti del Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 36-bis d.P.R. n. N.14548/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto necessario l’invio della comunicazione di irregolarità ai fini della validità della cartella di pagamento.

Osserva parte ricorrente che l’invio è necessario solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove nel caso di specie il controllo avrebbe evidenziato un comportamento doloso della società contribuente, che avrebbe effettuato compensazioni con crediti di imposta inesistenti e non avrebbe effettuato il versamento degli acconti nella misura dichiarata.

Deduce, pertanto, che l’omesso invio della comunicazione di irregolarità costituirebbe una mera irregolarità, difettando nel caso di specie incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

2. Il ricorso è fondato, incidendo la comunicazione di irregolarità sulla validità della cartella emessa con le modalitàpreviste dall'art. 36- bis d.P.R. n. 600 / 1973 solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove negli altri casi la sua omissione costituisce mera irregolarità (Cass., Sez.

V, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., Sez.

V, 9 maggio 2018, n. 11051; Cass., Sez.

V, 18 aprile 2018, n. 9450; Cass., Sez.

V, 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass., Sez.

V, 25 maggio 2012, n. 8342), né tanto meno è necessaria tale comunicazione ove la cartella venga emessa per omesso pagamento di imposte indicate nella dichiarazione medesima (Cass., Sez.

V, 30 giugno 2021, n. 18405).

3. Non può, pertanto, risultare sufficiente ai fini della declaratoria della nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità la constatazione di discrasie tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato, bensì la ragione per le quali l’Ufficio abbia rilevato la difformità tra quanto dichiarato e quanto ad esso risultante e, in particolare, se tali difformità derivino dall’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

N.14548/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente per nuovo esame , oltre che per esame delle eventuali ulteriori questioni rimaste assorbite , nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14548/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore pro tempore – intimato - nei confronti di Oggetto: tributi – cartella – comunicazione di irregolarità N.14548/21 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (ADER) in persona del Direttore pro tempore; – intimat a - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2662/02/20 depositata in data 27 novembre 2020 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente RIFRA S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento relativa (come risulta dalla sentenza impugnata) a tributi del [OSCURATO:PERSONA] 2008 e del Modello 770S 2008, emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deducendo, per quanto qui ancora di interesse, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità. 2. La CTP di Lecce ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ente impositore. Il giudice di appello ha ritenuto ostativa alla validità della cartella l’omesso invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) con conseguente nullità della cartella impugnata, attesa la «discrasia» tra quanto dichiarato e quanto accertatoe attesa l’omessa notificazione alla società contribuente delle comunicazioni di irregolarità relative alle due menzionate dichiarazioni. 4. Propone ricorso per cassazione l’ente impositore, affidato a un unico motivo nei confronti del Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 36-bis d.P.R. n. N.14548/21 R.G. Est. F. D’Aquino 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto necessario l’invio della comunicazione di irregolarità ai fini della validità della cartella di pagamento. Osserva parte ricorrente che l’invio è necessario solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove nel caso di specie il controllo avrebbe evidenziato un comportamento doloso della società contribuente, che avrebbe effettuato compensazioni con crediti di imposta inesistenti e non avrebbe effettuato il versamento degli acconti nella misura dichiarata. Deduce, pertanto, che l’omesso invio della comunicazione di irregolarità costituirebbe una mera irregolarità, difettando nel caso di specie incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. 2. Il ricorso è fondato, incidendo la comunicazione di irregolarità sulla validità della cartella emessa con le modalitàpreviste dall'art. 36- bis d.P.R. n. 600 / 1973 solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, laddove negli altri casi la sua omissione costituisce mera irregolarità (Cass., Sez. V, 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., Sez. V, 9 maggio 2018, n. 11051; Cass., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9450; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 8342), né tanto meno è necessaria tale comunicazione ove la cartella venga emessa per omesso pagamento di imposte indicate nella dichiarazione medesima (Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18405). 3. Non può, pertanto, risultare sufficiente ai fini della declaratoria della nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità la constatazione di discrasie tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato, bensì la ragione per le quali l’Ufficio abbia rilevato la difformità tra quanto dichiarato e quanto ad esso risultante e, in particolare, se tali difformità derivino dall’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. N.14548/21 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente per nuovo esame , oltre che per esame delle eventuali ulteriori questioni rimaste assorbite , nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvi a alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazion
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