CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 10898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30 gennaio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia del 6 marzo 2023, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada; ritenuto, quanto alla dedotta prescrizione, che il ricorrente non si confronta con il principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Preid4