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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24321/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30641-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legìs; controricorrente- avverso la sentenza n. 1112/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la cartella di pagamento notificata il 2 dicembre 2011 per maggior Ires e Irap dovute in relazione all'anno d'imposta 2004.

Riteneva la CTR, disattendendo le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla società contribuente, che fosse dovuto l'aggio di riscossione anche in caso di pagamento tempestivo della cartella.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso.

Con ordinanza n. 7480 del 2021 questa Corte, rilevato che la Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 112 del 1999 e succ. mod., rinviava la causa a nuovo ruolo.

Dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2021 inammissibile la questione prospettata dalla CTP di Venezia, sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Ric. 2019 n. 30641 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato prima dall'art. 2 di. n. 262/2006, (convertito dalla

I. n. 286 del 2006) e poi dall'art. 32, comma 1, di. 185/2008 (convertito dalla

I. n. 2/1999), nonché dell'art. 3

I. n. 212/2000 e degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.

Deduce la ricorrente che il pagamento dell'aggio di riscossione nei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella era stato introdotto dal d.l. n. 262 del 2006, modificativo dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, sicché, attesa la natura afflittiva della norma, era esclusa la sua applicazione retroattiva a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

La CTR aveva dunque errato nel ritenere applicabile l'art. 17 cit., come modificato, alla riscossione di tributi relativi al periodo d'imposta 2004, facendo così gravare sulla società contribuente l'aggio di riscossione anche in caso di pagamento tempestivo della cartella.

Prospetta, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.

Ritiene il Collegio, anche in considerazione delle argomentazioni sviluppate dalla ricorrente in memoria, che, non sussistendo evidenza decisoria, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Ric. 2019 n. 30641 sez.

MT - ud. 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30641-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legìs; controricorrente- avverso la sentenza n. 1112/14/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la cartella di pagamento notificata il 2 dicembre 2011 per maggior Ires e Irap dovute in relazione all'anno d'imposta 2004. Riteneva la CTR, disattendendo le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla società contribuente, che fosse dovuto l'aggio di riscossione anche in caso di pagamento tempestivo della cartella. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso. Con ordinanza n. 7480 del 2021 questa Corte, rilevato che la Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 112 del 1999 e succ. mod., rinviava la causa a nuovo ruolo. Dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2021 inammissibile la questione prospettata dalla CTP di Venezia, sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Ric. 2019 n. 30641 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato prima dall'art. 2 di. n. 262/2006, (convertito dalla I. n. 286 del 2006) e poi dall'art. 32, comma 1, di. 185/2008 (convertito dalla I. n. 2/1999), nonché dell'art. 3 I. n. 212/2000 e degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. Deduce la ricorrente che il pagamento dell'aggio di riscossione nei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella era stato introdotto dal d.l. n. 262 del 2006, modificativo dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, sicché, attesa la natura afflittiva della norma, era esclusa la sua applicazione retroattiva a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. La CTR aveva dunque errato nel ritenere applicabile l'art. 17 cit., come modificato, alla riscossione di tributi relativi al periodo d'imposta 2004, facendo così gravare sulla società contribuente l'aggio di riscossione anche in caso di pagamento tempestivo della cartella. Prospetta, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. Ritiene il Collegio, anche in considerazione delle argomentazioni sviluppate dalla ricorrente in memoria, che, non sussistendo evidenza decisoria, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Ric. 2019 n. 30641 sez. MT - ud. 27
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