CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1966 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 febbraio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammssibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa a mezzo "pec", con la quale la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura Generale, richiamando al contempo quelle esposte con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Torino alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250 di multa perché ritenuto colpevole di tentata turbativa d'asta ex art. 353 cod. pen. così riqualificato il fatto in origine contestato quale reato consumato. In particolare, ad avviso del Tribunale, il ricorrente avrebbe tentato di turbare l'incanto relativo a un immobile sottoposto a pignoramento offrendo ad uno dei soggetti interessati all'asta - segnatamente a [OSCURATO:PERSONA] che, per conto della [OSCURATO:PERSONA] snc, si era interessato al relativo acquisto depositando apposita offerta, l'unica presente oltre a quella della società riferibile all'imputato- la somma di euro 10.000 affinchè lo stesso non operasse ulteriori rilanci in sede d'asta, consentendo alla società del Bianciotto di aggiudicarsi il bene staggito senza ulteriori esborsi. Le emergenze istruttorie, ad avviso del Tribunale, non consentivano di affermare che la detta proposta era stata accettata, con conseguente configurazione del solo tentativo. 2. Interposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Torino ha confermato la pena irrogata dal Tribunale, riconducendo tuttavia il fatto alla originaria configurazione e ritenendo dunque consumata la turbativa d'asta contestata alla luce del colloquio occorso tra [OSCURATO:PERSONA] e il Bianciotto intervenuto qualche ora prima della gara (registrato dal Molinero, allegato alla denunzia dallo stesso presentata ai danni dell'imputato e trascritto nella sentenza impugnata) dal quale sarebbe emerso inequivoco il tenore di un accordo compiutamente raggiunto tra i due interlocutori in termini coincidenti alla proposta operata dal Bianciotto e descritta nell'imputazione. 3. Propone ricorso la difesa dell'imputato e adduce : -difetto di motivazione, anche in termini di travisamento probatorio, in relazione alla ricostruzione della vicenda in fatto, avendo la Corte ritenuto che i rilanci non operati dai Molinero siano stati effettuati in attuazione della proposta del Bianciotto senza superare le dichiarazioni rese da questi ultimi, senza dare conto di un avvenuto incasso della somma offerta né trasmettere gli atti al PM per il reato di cui all'art 354 cod. pen. per i Molinero come paventato dal primo giudice e soprattutto travisando il portato del colloquio registrato precedente alla detta gara, il cui tenore complessivo smentiva con evidenza l'ipotesi dell'intervenuto accordo sostenuto dalla Corte del merito; -violazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. perchè in ogni caso le offerte in aumento da parte dei Molinero non furono effettuate per la loro impossibilità di sostenerne oltre la partecipazione sul piano finanziario, sì che la proposta del Bianciotto non avrebbe mai potuto interferire sull'esito dell'asta;-erronea configurazione del reato, trascurando di considerare che nel caso l'offerta non venne accettata; -carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce dello scostamento della pena base dal limite edittale, argomentato in modo tautologico (facendo leva sulla connotazioni del reato e sulla serietà della condotta rispetto al libero svolgimento dell'asta), contraddittorio (dando rilievo all'incidenza della condotta sull'asta smentita dalle dichiarazioni dei Molinero) e apodittico (richiamando precedenti dell'imputato non precisati nel loro tenore). 4. La difesa, con le conclusioni scritte trasmesse tramite "pec" 1'11 febbraio 2022 ha replicato alla requisitoria della Procura Generale, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe lo scrutinio delle altre censure e impone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte del merito perchè superi le incongruenze e colmi le carenze argomentative evidenziate da qui a poco e, solo in caso di eventuale conferma della qualificazione del fatto in termini di tentativo, in linea con la decisione di primo grado, provveda anche a valutare le ulteriori ragioni di doglianza spese dall'imputato, immediatamente correlate alla corretta configurazione del fatto, anche in termini di definizione del trattamento sanzionatorio. 2. Giova riassumere il percorso tracciato dalla decisione appellata attraverso il quale, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie la condotta dell'imputato andava riconfigurata in termini di mero tentativo. Per quanto l'aggiudicazione in questione ebbe a realizzarsi in fatto in termini coerenti con l'accordo prospettato dal Bianciotto (la società dei Molinero, pur prendendo parte all'incanto, non effettuò alcun rilancio oltre la base d'asta a suo tempo depositata, consentendo a quella dell'imputato di acquistare il bene con un unico aumento, operato in piena coincidenza con il rilancio minimo prestabilito nell'ordinanza di vendita), il Tribunale ha comunque ritenuto unicamente configurabile il solo tentativo alla luce delle dichiarazioni rese da Gabriele e [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiararono di non aver operato alcun aumento non solo perché infastiditi dalla richiesta del Bianciotto ma anche perchè non erano in grado di supportare oltre, da un punto di vista finanziario, la relativa partecipazione. Valorizzando il portato di tali propalazioni, il Tribunale è pervenuto a ritenere che l'assenza di ulteriori offerte da parte dei Molinero nel caso sarebbe stata il frutto di una loro valutazione autonoma e non sintomo logico dell'accordo raggiunto in tal senso con il Bianciotto.Da qui, in coerenza, sia la qualificazione del fatto in termini di mero tentativo; sia la scelta di non trasmettere gli atti al pubblico ministero per i Molinero, che, altrimenti, avrebbero dovuto ritenersi responsabili della condotta prevista e punita dall'art 354 cod. pen. 3.Siffatta ricostruzione non è stata condivisa dalla Corte di appello che, pur senza ricadute in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, impedite dalla relativa progressione processuale, ha invece ritenuto pienamente consumato il fatto contestato, in linea con l'originaria imputazione, con conseguente assorbimento dei dubbi prospettati dalla difesa (in questa sede ribaditi) correlati alla configurabilità del tentativo in siffatta ipotesi. Più in particolare, secondo i giudici di appello, che la proposta del Bianciotto venne nel caso fatta propria e assentita dai Molinero è conclusione che avrebbe trovato conferma non solo nel dato concludente ricavato dalla condotta posta in essere in occasione della aggiudicazione ma soprattutto facendo leva sul tenore del colloquio intervenuto tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] (registrato dal secondo e trascritto integralmente nella prima sentenza), in occasione del quale venne veicolata la proposta illecita oggetto della condotta a giudizio. In particolare, nella sentenza impugnata viene messo in evidenza che alla inequivoca richiesta del Bianciotto (se...vi do C 10000 ... e me lo aggiudico io, tanto è inutile andare a tirare su per niente...non ne vale la pena... ce lo spartiamo noi), il Molinero avrebbe risposto positivamente ( ...uh, va bin, si,si, appunto va bin, va bin, cinque meno un quarto ci vediamo là fuori). 4.Vi è, tuttavia, che una siffatta ricostruzione mostra il fianco a due gravi incongruenze. 4.1. Per un verso, tale diversa valutazione non si confronta con il dato probatorio offerto dalle dichiarazioni dei Molinero, che affermarono di non aver aderito alla proposta del Bianciotto e di non aver effettuato altre offerte perchè non in grado di supportarne il relativo sforzo finanziario. Credibili o meno, tali indicazioni andavano considerate e superate attraverso un ragionamento argomentato, diretto a metterne in discussione l'attendibilità; argomentare nel caso integralmente pretermesso, senza che peraltro la Corte del merito, sul punto, abbia assunto anche le conseguenziali iniziative nei confronti dei Molinero, alla luce del contegno ritenuto e della qualificazione prefigurata, così come messo in evidenza dalla difesa. 4.2.Ben più decisamente, va altresì rimarcato che la relativa valutazione qui contrastata fa leva su una lettura evidentemente parziale del colloquio furtivamente registrato dal [OSCURATO:PERSONA], trascritto nella sentenza di primo grado ed evocato dalla difesa con il ricorso.Colloquio il cui portato integrale consente di evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA], subito dopo aver proferito le parole valorizzate dalla sentenza impugnata nell'ottica della ritenuta adesione alla proposta del Bianciotto, ebbe comunque a riferirsi al suo interlocutore affermando " [T]i faccio sapere qualche ... ti chiamo" tanto da portare l'imputato dapprima a chiedere chi fossero, nel complesso, i soggetti interessati alla vicenda ( "A chi è intestato? Chi è ? [OSCURATO:PERSONA]? O ci sei te?") per poi sollecitare nuovamente il Molinero ma in termini apparentemente interlocutori ( "Dai, fate cosi, pensaci ... e poi mi dite"). 4.3.La lettura del colloquio in questione, nel suo integrale risvolto istruttorio, rende evidente l'indebita frammentazione operata dalla Corte del merito che, nel confrontarsi con la ricostruzione del fatto privilegiata dal Tribunale in funzione della corretta configurazione del reato in contestazione, ha indebitamente valorizzato solo parte della interlocuzione in questione, trascurandone altri momenti parimenti decisivi e omettendo di procedere ad una valutazione globale della relativa risulta nza. Da qui l'incontrovertibile fondatezza del rilievo difensivo diretto a rimarcare la travisata lettura della detta emergenza istruttoria, la cui decisività appare di immediata evidenza già solo per la centralità alla stessa riconosciuta dal motivare della Corte di appello. Per contro, l'incidenza probatoria da assegnare al detto colloquio non può prescindere non solo da una valutazione complessiva della relativa emergenza istruttoria ma anche dalla necessità di ponderarne il rilievo filtrandone il portato alla luce dì tutte le ulteriori risultanze acquisite, dando in particolare attenzione sia sia alle citate dichiarazioni dei Molinero, sia al profilo inferenziale ricavabile dalle condotte tenute da questi ultimi nel corso dell'aggiudicazione. 5. Ne viene una inadeguatezza argomentativa in relazione alla ricostruzione della vicenda in fatto messa a servizio della operata qualificazione del reato in termini di reato consumato e non tentato (come ritenuto in primo grado) che, come anticipato, vizia la sentenza impugnata e ne giustifica l'annullamento con rinvio; il che porta con sè anche lo scrutinio delle altre censure prospettate dal ricorso, assorbito dal disposto intervento rescindente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudiz