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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 41489/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 651 e 430 cod. pen.

Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il pubblico ministero che deduce la violazione di legge rilevando la totale carenza di motivazione e l'erronea applicazione dei presupposti di cui all'art.131 bis cod. pen.; Considerato quanto evidenziato nella memoria del difensore dell'imputato pervenuta il 26 giugno 2023 che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso non sono consentite in quanto le stesse, pure formulate nei termini della violazione di legge, afferiscono la logicità e completezza della motivazione che, di contro, seppure sintetica, con i riferimenti concreti a quanto accaduto risulta adeguata e coerente ciò anche, considerato che la supposta violazione si fonda su di una diversa lettura di quanto emerso, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 651 e 430 cod. pen. Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il pubblico ministero che deduce la violazione di legge rilevando la totale carenza di motivazione e l'erronea applicazione dei presupposti di cui all'art.131 bis cod. pen.; Considerato quanto evidenziato nella memoria del difensore dell'imputato pervenuta il 26 giugno 2023 che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso non sono consentite in quanto le stesse, pure formulate nei termini della violazione di legge, afferiscono la logicità e completezza della motivazione che, di contro, seppure sintetica, con i riferimenti concreti a quanto accaduto risulta adeguata e coerente ciò anche, considerato che la supposta violazione si fonda su di una diversa lettura di quanto emerso, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris