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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17008/2026

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gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciali in atti, e da [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale in atti;ricorrenticontroMinistero dei Trasporti e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, e Ministero dell'Economia e delle Finanze,Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi exlege dall'Avvocatura Generale dello Stato;controricorrentiavverso la sentenza n. 142/2023 della Corte di appello di Campobasso,pubblicata il 03/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA]. conve-niva in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Fi-nanze, esponendo quanto segue: l'attrice era titolare di una conces-sione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriaticoal largo di Termoli, rilasciata nel 1978 per 36.963 ettari; alla medesimacupazione di uno specchio d'acqua della superficie di 16.935 mq, al finedi mantenere alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denomi-nate [OSCURATO:PERSONA] A e B, una boa di caricamento, delle tubazioni flessi-bili, un serbatoio galleggiante denominato [OSCURATO:PERSONA], nonché altretubazioni, necessarie per l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidie gassosi; quest'ultima concessione veniva rinnovata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Termoli nel febbraio 2008 con scadenza 31 dicembre 2011;per l'anno 2011, il canone, assoggettato a rivalutazione secondo gliindici Istat, era pari ad € 55.757,15, salvo conguaglio; detta conces-sione veniva prorogata sino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 216 del 2011, convertito in l. n. 14 del 2012, e, per l'anno2012, la Capitaneria di Porto di Termoli chiedeva il versamento di unNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026canone annuo di € 57.848.04, comprensivo della rivalutazione secondol'indice ISTAT pari al 3,75%; il 27 novembre 2012 [OSCURATO:SOCIETA]. chie-deva alla Capitaneria di Porto il rinnovo della concessione, giunta ormaialla scadenza, con domanda reiterata il 5 dicembre 2012 al solo fine dicorreggere un errore materiale presente nella precedente domanda; larichiesta di rinnovo era corredata da una relazione tecnica nella qualeEdison s.p.a. precisava che la superficie di mare occupata era variata,dal momento che era stato sostituito il serbatoio galleggiante denomi-nato [OSCURATO:PERSONA] con uno nuovo e differente, di dimensioni inferiori (ilserbatoio galleggiante [OSCURATO:PERSONA] misurava infatti 11.319,14 mq,mentre quello nuovo era pari a 9.947.33 mq); su richiesta della Capi-taneria di porto, nella stessa relazione tecnica, veniva indicata ancheuna superficie virtuale relativa al serbatoio [OSCURATO:PERSONA]; a seguito diciò, senza dare alcuna risposta in merito alla richiesta di rinnovo, laCapitaneria di Porto trasmetteva ad [OSCURATO:SOCIETA]. la comunicazioneprot. n. 03.03.24/3106 del 13 febbraio 2013, nella quale chiedeva ilpagamento di € 381.199,00, come canone dovuto per l'anno 2013,precisando che il calcolo era stato effettuato considerando 5.858,29mq di area coperta da impianti di facile rimozione (corrispondenti allepiattaforme campo [OSCURATO:PERSONA] A e B, alla boa, tubazione fissa), aiquali erano stati aggiunti 205.461,73 mq di area scoperta virtuale cor-rispondente a un cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del nuovogalleggiante; rispetto alla concessione oramai scaduta nel 2012, in sin-tesi, il canone era stato rideterminato dalla Capitaneria di Porto, con-siderando anche una superficie scoperta virtuale, e non più la sola su-perficie effettiva, che invece la [OSCURATO:SOCIETA]. riteneva non dover essereconsiderata; esperiti invano tentativi di bonario componimento in viaamministrativa, la concessionaria adiva le vie legali per sentire accer-tare l'esatto ammontare del canone dovuto per l'anno 2013; nel frat-tempo, la Capitaneria di Porto procedeva alla determinazione del ca-Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026none per l'anno 2014; dall'atto della Capitaneria di Porto (comunica-zione 3 aprile 2014, prot. n. 03.03.24/5917, e relativo ordine d'introiton. 1/2014) si evinceva che anche per l'anno 2014 il canone era statodeterminato considerando la superficie virtuale per un ammontare di €379.293,29.Ritenuto non dovuto il canone come sopra determinato, poiché con-teggiava anche la superficie virtuale sopra menzionata, mentre invecedalle disposizioni normative richiamate, integrate dalle circolari mini-steriali (in particolare la Circolare del Ministero dei Trasporti e dellaNavigazione n. 77 del 17 dicembre 1998), si evinceva che la superficievirtuale dovesse essere considerata solo in ipotesi determinate, nonriconducibili a quella in esame, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva pertanto alTribunale: di accertare che il canone dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]. nell'anno2014 per la concessione demaniale marittima, oggetto della richiestadi rinnovo, era pari ad € 59.120,70, comprensivo della rivalutazionesecondo l'indice ISTAT o ad altro importo da determinarsi sulla basedel criterio della superficie effettiva; di accertare che [OSCURATO:SOCIETA]. nonera tenuta a corrispondere il maggior importo del canone richiesto dallaCapitaneria di Porto di Termoli per l'anno 2014 con lettera 3 aprile2014, prot. 03.03.24/5917, determinato complessivamente in €379.293,32.Si costituivano in giudizio i Ministeri che, per quando in questa sedeancora di rilievo, insistevano per il rigetto della domanda, affermandoche il computo del canone demaniale marittimo (anche per l'anno2014) trovava la propria “fonte” in una Circolare successiva a quellaindicata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva superato quella precedente.Il Tribunale respingeva le domande della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale,unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successore atitolo particolare nel rapporto controverso (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),proponeva appello principale.Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nel costituirsi, i Ministeri formulavano appello incidentale, ripropo-nendo l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero dell'Econo-mia e delle Finanze e censurando la quantificazione delle spese di lite,non comprensiva della fase istruttoria.La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in questa sedeimpugnata, respingeva l'appello principale e accoglieva parzialmentequello incidentale, riformando la statuizione sulle spese del Tribunale.Per quanto in questa sede di rilievo, la menzionata Corte, respintele eccezioni pregiudiziali, esaminava il primo motivo di appello princi-pale, così descritto: «Con il primo motivo di appello, [OSCURATO:SOCIETA]lamenta che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto lanecessità che l'attrice fornisse la prova del proprio diritto mediante laproduzione della concessione demaniale del 2013; assume che non erain contestazione la concessione demaniale in sé, ma solo la questionerelativa alla commisurazione dell'importo del canone in relazione allasuperficie effettivamente occupata, come sostenuto dall'appellante, oa quella virtuale, come conteggiato dalla PA; l'[OSCURATO:SOCIETA] deduceva che viera la previsione che, per le occupazioni ad uso industriale (fatto salvoil caso dei gavitelli), il canone demaniale dovesse corrispondere soloalla superficie “occupata”; la circostanza che si trattasse di una nuovaconcessione o di un rinnovo di una concessione precedente era irrile-vante perché si trattava di stabilire se il canone demaniale dovesseessere commisurato o meno alla superficie virtuale, in relazione allenorme che stabiliscono i criteri per la determinazione del canone; lacircolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre2013, n. 62, era stata evocata erroneamente nella sentenza impugnataquale parametro normativo della determina della locale Capitaneria diPorto; il provvedimento amministrativo della Capitaneria di Porto dideterminazione del canone in contestazione non conteneva alcun rife-rimento a detta normativa; l'onere della prova della produzione di attiNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026amministrativi incombeva sulla parte che ne chiede l'applicazione; laprevisione normativa che soltanto per le concessioni turistico-ricreativee per i c.d. gavitelli il canone venisse determinato conteggiando la su-perficie virtuale era stata documentata dall'attrice mediante il depositodei decreti e delle circolari di cui ai documenti 6-10 e 13-14 depositatiin primo grado; la circolare n. 62 cui aveva fatto riferimento il Tribunaleveniva depositata in appello e riguardava l'aggiornamento ISTAT deicanoni concessori».Tale motivo veniva ritenuto infondato, per le seguenti ragioni: «Invia preliminare va rilevato che dalla stessa documentazione depositatadalla parte attrice unitamente alla citazione in primo grado risulta nonveritiera la circostanza allegata in citazione del mancato riscontro dellaCapitaneria di Porto alla richiesta di rinnovazione della concessione de-maniale scadente il 31/12/2012; dalla lettura dell'ordine di introito n.1/2014 del 25/3/2014, allegato alla determina del 3/4/2014 in conte-stazione vi è l'espresso riferimento alla concessione demaniale marit-tima 1/2013 del 24/4/2013; il Tribunale ha correttamente ritenuto chela concessione demaniale marittima n. 1/13, n. 117 di repertorio, va-lida per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 31.12.2016, sulla base dellaquale era stata emanata la determina della P.A. per € 379.293,32,quale canone di concessione per l'anno 2014 in contestazione, costi-tuiva presupposto indispensabile ed indefettibile per la valutazionedella determinazione dell'ammontare del canone di concessione effet-tivamente dovuto per tale annualità (e non la concessione del 2008);non era dato sapere quale fosse stato l'iter logico-giuridico che avevaseguito la P.A. nella determinazione del canone come effettuata nelladetermina contestata, in mancanza di produzione del documento indi-cato.

Osserva la Corte che il Tribunale, al di là dei riferimenti ai decretie alle circolari effettuati dalla parte attrice, non è stato in grado di esa-minare quali fossero le concrete previsioni pattizie contenute nella con-Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026cessione demaniale che regolamentava il rapporto tra le parti perl'anno 2014, e tanto e soprattutto in relazione al punto in contesta-zione, relativo all'asserita previsione di effettuare il conteggio del ca-none in relazione alla superficie effettivamente occupata e non in rela-zione a quella “virtuale”.

È appena il caso di osservare che la [OSCURATO:SOCIETA] haproposto domanda di accertamento negativo (accertare non dovuta lasomma richiesta dalla PA) e domanda di accertamento positivo (accer-tare l'obbligo dell'attrice di corrispondere il canone 2014 secondo il pa-rametro della superficie effettivamente occupata); la PA costituita nonha effettuato alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata achiedere il rigetto delle avverse domande.

Ciò premesso, va confer-mata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa al ri-tenuto onere probatorio gravante sulla parte attrice; infatti l'onere pro-batorio grava, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere ingiudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione deldiritto da altri vantato; tale onere non subisce deroga neanche quandoabbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti og-getto della prova non esclude, né inverte, il relativo onere, gravandoesso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur senegativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa provapuò esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivocontrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersiil fatto negativo (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12; 7/05/2015, n.9201).»Ad opinione della Corte di merito, poi, il rigetto del primo motivo diricorso comportava l'assorbimento di tutti gli altri.Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.Gli intimati si sono difesi con controricorso.Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per avere la Corte d'appello di Campobasso rigettato, in con-trasto ai principi di ripartizione dell'onere della prova, l'appello princi-pale ritenendo che non era dato sapere quale fosse stato l'iter logico-giuridico che aveva seguito la P.A. nella determinazione del canonecome effettuata nella determina contestata, in mancanza di produzionedella concessione demaniale n. 1/2013, aggiungendo che [OSCURATO:SOCIETA]aveva proposto domanda di accertamento negativo (accertare non do-vuta la somma richiesta dall'Amministrazione) e domanda di accerta-mento positivo (accertare l'obbligo dell'attrice di corrispondere il ca-none 2014 secondo il parametro della superficie effettivamente occu-pata e non anche secondo la superficie virtuale), mentre l'Amministra-zione non aveva effettuato alcuna domanda riconvenzionale, essendosilimitata a chiedere il rigetto delle avverse domande.Ad opinione delle ricorrenti, la statuizione è inconciliabile con i prin-cipi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizionedell'onere probatorio nei casi di proposizione di domande di accerta-mento negativo, poiché, in tali ipotesi, l'onere di provare i fatti costitu-tivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso,ed intende farlo valere, anche se è la parte convenuta in giudizio.

Ineffetti, l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggettodell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza,ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valeretale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di ac-certamento negativo.Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo le ricorrenti, se era vero che era stata proposta una do-manda di accertamento positivo, tale domanda si presentava in rap-porto di continenza rispetto all'altra di accertamento negativo, volta adescludere la debenza della maggior somma di € 379.293,32, pretesadalla Capitaneria di Porto.In tale quadro, a opinione delle ricorrenti, erano i Ministeri titolaridell'interesse all'ottenimento del maggior canone demaniale, reclamatoin virtù del computo del relativo importo anche sull'area virtuale sopraindicata, senza che assumesse rilievo il fatto che erano le parti conve-nute in giudizio né che non avessero proposto domanda riconvenzio-nale, poiché, comunque, all'eventuale giudicato di rigetto della do-manda di accertamento negativo conseguiva l'incontestabilità dellapretesa ministeriale per l'anno 2014.In conclusione, ad opinione delle ricorrenti, era onere dei Ministerifornire la prova del titolo fondante la pretesa di ottenere il maggiorcanone demaniale marittimo sulla base dell'applicazione del contro-verso criterio della superficie virtuale, depositando, quindi, la conces-sione 1/2013, per il caso che essa fosse stata ritenuta in grado di giu-stificare l'applicazione di tale criterio.

E tale onere, nella specie, nonera stato assolto.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 10, comma 1, d.l. n. 77 del 1989 e, per quanto oc-correva, dell'art. 1, comma 1, decreto interministeriale 19 luglio 1989,nonché dell'art. 133 c.p.a. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Le ricorrenti hanno affermato che la Corte territoriale ha erronea-mente ritenuto che il mancato deposito della concessione n. 1/2013non consentisse di esaminare quali fossero le concrete previsioni pat-tizie contenute nella concessione demaniale, che regolamentava il rap-porto tra le parti per l'anno 2014, soprattutto in relazione al punto inNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026contestazione, relativo all'asserita previsione di effettuare il conteggiodel canone in relazione alla superficie effettivamente occupata e non inrelazione a quella virtuale, poiché l'ammontare del canone non era ilrisultato di una libera contrattazione, ma doveva essere determinato inbase al previsioni normative, come si evince dall'art. 10, comma 1, d.l.n. 77 del 1989 («I canoni per le concessioni di aree e pertinenze de-maniali marittime, nonché di zone di mare territoriale sono determinatiin base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantiledi concerto con il Ministro delle finanze»).

In attuazione di tale previ-sione, con l'art. 1 comma, 1 del decreto interministeriale 19 luglio1989, prodotto in giudizio dalle Amministrazioni, andavano fissate lemisure unitarie per metro quadro, con le distinzioni previste tra areescoperte, aree occupate da impianti di facile rimozione e aree occupateda impianti di difficile rimozione.Le parti hanno evidenziato che tale rilievo era avvalorato dal fattoche la presente causa era sottratta alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo, trattandosi di controversia riconducibile a quelleconcernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti diconcessione di beni pubblici, menzionate all'art. 133, comma 1, lett. b,c.p.a.In tale ottica, le concrete previsioni pattizie rinvenibili nella conces-sione demaniale sarebbero state del tutto irrilevanti ai fini del decidere,poiché la determinazione del canone poteva trovare i propri presuppo-sti esclusivamente nella legge e negli atti dalla legge previsti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, semmai, avere riguardo, più corretta-mente, al provvedimento di determinazione del canone 2014, ricondu-cibile all'atto prot. 03.03.24/5917 del 3 aprile 2014 e ai “fogli” in essorichiamati, prodotti in giudizio dalle stesse ricorrenti.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026c.p.c., poiché, sebbene la sentenza gravata abbia individuato corretta-mente la materiale del contendere (e cioè l'applicazione o meno allafattispecie del criterio della superficie virtuale), essa ha finito, poi, perviolare l'art. 115 c.p.c. nella parte in cui non ha tenuto conto dei fattinon contestati tra le parti.Le ricorrente hanno evidenziato che, nella specie, non era contro-verso che, all'epoca, la [OSCURATO:SOCIETA]. occupasse legittimamente conpropri impianti zone di mare territoriale innanzi al litorale di Termoli,per la coltivazione di idrocarburi, né che la Capitaneria di Porto, nelladeterminazione del canone per l'anno 2014 avesse fatto applicazionedel criterio della superficie virtuale, essendo controversa soltanto lacorrettezza dell'applicazione di tale criterio per la determinazione delcanone in questione, per l'anno 2014, applicazione rivendicata dalleresistenti e contestata delle odierne ricorrenti.Non erano neppure controverse le misure – effettive e virtuali – sucui applicare i criteri per la determinazione del canone demaniale, cheerano state utilizzate dall'Amministrazione ma erano state forniteall'Amministrazione dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]In tale quadro, poiché, come visto nel secondo motivo di ricorso,non vi era spazio per valutazioni discrezionali della P.A. in ordine alladeterminazione del canone, si doveva aggiungere che il riferimentofatto dalla Corte territoriale all'asserita impossibilità di “esaminare qualifossero le concrete previsioni pattizie” con conseguente asserita soc-combenza dell'esponente ex art. 2697, comma 1, c.c. era in netto edingiustificato contrasto con i principi giurisprudenziali che escludonol'onere di provare fatti non contestati.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'illogicità e contradditto-rietà della sentenza gravata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto non veritiera la circostanza dedottadalla [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al mancato riscontro della Capitaneria diNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Porto alla richiesta di rinnovazione della concessione demaniale sca-dente il 31/12/2012, posto che dalla lettura dell'ordine di introito n.1/2014 del 25 marzo 2014, allegato alla determina del 3 aprile 2014 incontestazione, vi è l'espresso riferimento alla concessione demanialemarittima 1/2013 del 24/4/2013.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1.

La giurisprudenza di legittimità, superando iniziali incertezze,è oramai pressoché unanime nel ritenere che la regola generale sullaripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabileindipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conse-guenza che, anche in caso di richiesta di accertamento negativo delcredito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze dellamancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., Sez.3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024; v. anche Cass., Sez.

L, Sentenzan. 22862 del 10/11/2010; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 12108 del18/05/2010).Come di recente illustrato da questa stessa Corte, infatti, le regoledi distribuzione dell'onere della prova si fondano sul criterio di naturasostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto og-getto del giudizio e sull'interesse delle parti (così Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 9706 del 10/04/2024).In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c.(«Chi vuol far valere un diritto in giudizio ...»), che adotta come inde-rogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere undiritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenzegiuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui; b) lanecessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggettiindotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accerta-mento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stra-giudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce inNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dallaminaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del dirittovantato dalla controparte; c) il rilievo che – al fine di escludere even-tuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie,emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere(non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interessead agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dalloart. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione) (v. ancora Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volessedar rilievo alla posizione processuale delle parti: a) nell'ambito del me-desimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le partipotrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus pro-bandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche(come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativod'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannarel'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore ne-gato, ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative –una negativa, l'altra positiva – siano pressoché contestualmente espe-rite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione deigiudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza); b) il soggettopassivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti nega-tivi, evenienza astrattamente possibile (mediante dimostrazione di unospecifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dallequali possa desumersi il fatto negativo), ma in concreto non sempreagevole; c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giuri-sprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi,e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevolegravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da pro-vare (Cass. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generalisull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dallanatura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azionedi accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore leconseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutividella pretesa creditoria.2.2.

Nel caso di specie nella stessa sentenza sono riportate le con-clusioni delle parti e, per quanto riguarda gli appellanti, si legge quantosegue: «Per le appellanti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Fimiani e Travi chiedono che la Corte d'Ap-pello, in accoglimento dei motivi formulati nella citazione, riformi lasentenza del Tribunale di Campobasso del 19 dicembre 2019, n. 790,e in accoglimento delle domande proposte in primo grado dalla stessaEdison: “ - accerti che il canone dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2014per la concessione relativa alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gas-sosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli (punto Rospo mare), giàoggetto della richiesta di rinnovo 27 novembre – 10 dicembre 2012della stessa [OSCURATO:SOCIETA], è pari ad Euro 59.120,70 comprensivo della riva-lutazione secondo l'indice ISTAT o ad altro importo da determinarsisulla base del criterio della superficie effettivamente occupata (super-ficie c.d. coperta) e perciò al netto della c.d. superficie virtuale; - ac-certi che pertanto [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] spanon sono tenute a corrispondere il maggior importo del canone richie-sto dalla Capitaneria di porto di Termoli per l'anno 2014 con lettera 3aprile 2014, prot. 03.03.24/5917 (e determinato complessivamente intale lettera in euro 379.293,32)…»2.3.

È evidente che le appellanti non hanno formulato due distintedomande, posto che le due richieste riguardano lo stesso rapporto e lostesso debito, l'ammontare del canone dovuto per l'anno 2014, avendopiuttosto dette parti scomposto in due profili un'unica richiesta, quellaNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026volta ad ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richie-sto dalla Capitaneria di Porto a titolo di canone concessorio per l'anno2014 per la parte eccedente quella ritenuta dovuta.2.3.

È pertanto fondata la censura nei confronti della decisione im-pugnata, che ha respinto la domanda di accertamento negativo dell'in-tero credito vantato dalla Capitaneria di Porto a titolo di canone con-cessorio per l'anno 2014 in ragione del ritenuto mancato adempimentoda parte della concessionaria all'onere di fornire la prova del titolo co-stitutivo del credito.Come sopra evidenziato, a fronte della formulazione della domandavolta ad ottenere l'accertamento della non debenza della maggiorsomma richiesta dall'Amministrazione, rispetto a quella ritenuta dovutadalla concessionaria, spettava all'Amministrazione fornire la provadella spettanza del maggior importo.3.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'e-same degli altri, da ritenersi assorbiti.4.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto,nei limiti di cui in motivazione, dovendo darsi applicazione al seguenteprincipio di diritto:«In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca ingiudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una sommaminore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non de-benza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, maun'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente lasomma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazionedell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza e l'entitàdel maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume laposizione sostanziale di titolare del diritto a prescindere la posizioneprocessuale rivestita».Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnatadeve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cam-pobasso, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted'appello di Campobasso, in diversa composizione, chiamata a statuireanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciali in atti, e da [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], nonché dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale in atti;ricorrenticontroMinistero dei Trasporti e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, e Ministero dell'Economia e delle Finanze,Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi exlege dall'Avvocatura Generale dello Stato;controricorrentiavverso la sentenza n. 142/2023 della Corte di appello di Campobasso,pubblicata il 03/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:SOCIETA]. conve-niva in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Fi-nanze, esponendo quanto segue: l'attrice era titolare di una conces-sione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriaticoal largo di Termoli, rilasciata nel 1978 per 36.963 ettari; alla medesimacupazione di uno specchio d'acqua della superficie di 16.935 mq, al finedi mantenere alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denomi-nate [OSCURATO:PERSONA] A e B, una boa di caricamento, delle tubazioni flessi-bili, un serbatoio galleggiante denominato [OSCURATO:PERSONA], nonché altretubazioni, necessarie per l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidie gassosi; quest'ultima concessione veniva rinnovata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Termoli nel febbraio 2008 con scadenza 31 dicembre 2011;per l'anno 2011, il canone, assoggettato a rivalutazione secondo gliindici Istat, era pari ad € 55.757,15, salvo conguaglio; detta conces-sione veniva prorogata sino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 216 del 2011, convertito in l. n. 14 del 2012, e, per l'anno2012, la Capitaneria di Porto di Termoli chiedeva il versamento di unNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026canone annuo di € 57.848.04, comprensivo della rivalutazione secondol'indice ISTAT pari al 3,75%; il 27 novembre 2012 [OSCURATO:SOCIETA]. chie-deva alla Capitaneria di Porto il rinnovo della concessione, giunta ormaialla scadenza, con domanda reiterata il 5 dicembre 2012 al solo fine dicorreggere un errore materiale presente nella precedente domanda; larichiesta di rinnovo era corredata da una relazione tecnica nella qualeEdison s.p.a. precisava che la superficie di mare occupata era variata,dal momento che era stato sostituito il serbatoio galleggiante denomi-nato [OSCURATO:PERSONA] con uno nuovo e differente, di dimensioni inferiori (ilserbatoio galleggiante [OSCURATO:PERSONA] misurava infatti 11.319,14 mq,mentre quello nuovo era pari a 9.947.33 mq); su richiesta della Capi-taneria di porto, nella stessa relazione tecnica, veniva indicata ancheuna superficie virtuale relativa al serbatoio [OSCURATO:PERSONA]; a seguito diciò, senza dare alcuna risposta in merito alla richiesta di rinnovo, laCapitaneria di Porto trasmetteva ad [OSCURATO:SOCIETA]. la comunicazioneprot. n. 03.03.24/3106 del 13 febbraio 2013, nella quale chiedeva ilpagamento di € 381.199,00, come canone dovuto per l'anno 2013,precisando che il calcolo era stato effettuato considerando 5.858,29mq di area coperta da impianti di facile rimozione (corrispondenti allepiattaforme campo [OSCURATO:PERSONA] A e B, alla boa, tubazione fissa), aiquali erano stati aggiunti 205.461,73 mq di area scoperta virtuale cor-rispondente a un cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del nuovogalleggiante; rispetto alla concessione oramai scaduta nel 2012, in sin-tesi, il canone era stato rideterminato dalla Capitaneria di Porto, con-siderando anche una superficie scoperta virtuale, e non più la sola su-perficie effettiva, che invece la [OSCURATO:SOCIETA]. riteneva non dover essereconsiderata; esperiti invano tentativi di bonario componimento in viaamministrativa, la concessionaria adiva le vie legali per sentire accer-tare l'esatto ammontare del canone dovuto per l'anno 2013; nel frat-tempo, la Capitaneria di Porto procedeva alla determinazione del ca-Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026none per l'anno 2014; dall'atto della Capitaneria di Porto (comunica-zione 3 aprile 2014, prot. n. 03.03.24/5917, e relativo ordine d'introiton. 1/2014) si evinceva che anche per l'anno 2014 il canone era statodeterminato considerando la superficie virtuale per un ammontare di €379.293,29.Ritenuto non dovuto il canone come sopra determinato, poiché con-teggiava anche la superficie virtuale sopra menzionata, mentre invecedalle disposizioni normative richiamate, integrate dalle circolari mini-steriali (in particolare la Circolare del Ministero dei Trasporti e dellaNavigazione n. 77 del 17 dicembre 1998), si evinceva che la superficievirtuale dovesse essere considerata solo in ipotesi determinate, nonriconducibili a quella in esame, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva pertanto alTribunale: di accertare che il canone dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]. nell'anno2014 per la concessione demaniale marittima, oggetto della richiestadi rinnovo, era pari ad € 59.120,70, comprensivo della rivalutazionesecondo l'indice ISTAT o ad altro importo da determinarsi sulla basedel criterio della superficie effettiva; di accertare che [OSCURATO:SOCIETA]. nonera tenuta a corrispondere il maggior importo del canone richiesto dallaCapitaneria di Porto di Termoli per l'anno 2014 con lettera 3 aprile2014, prot. 03.03.24/5917, determinato complessivamente in €379.293,32.Si costituivano in giudizio i Ministeri che, per quando in questa sedeancora di rilievo, insistevano per il rigetto della domanda, affermandoche il computo del canone demaniale marittimo (anche per l'anno2014) trovava la propria “fonte” in una Circolare successiva a quellaindicata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva superato quella precedente.Il Tribunale respingeva le domande della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale,unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successore atitolo particolare nel rapporto controverso (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),proponeva appello principale.Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nel costituirsi, i Ministeri formulavano appello incidentale, ripropo-nendo l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero dell'Econo-mia e delle Finanze e censurando la quantificazione delle spese di lite,non comprensiva della fase istruttoria.La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in questa sedeimpugnata, respingeva l'appello principale e accoglieva parzialmentequello incidentale, riformando la statuizione sulle spese del Tribunale.Per quanto in questa sede di rilievo, la menzionata Corte, respintele eccezioni pregiudiziali, esaminava il primo motivo di appello princi-pale, così descritto: «Con il primo motivo di appello, [OSCURATO:SOCIETA]lamenta che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto lanecessità che l'attrice fornisse la prova del proprio diritto mediante laproduzione della concessione demaniale del 2013; assume che non erain contestazione la concessione demaniale in sé, ma solo la questionerelativa alla commisurazione dell'importo del canone in relazione allasuperficie effettivamente occupata, come sostenuto dall'appellante, oa quella virtuale, come conteggiato dalla PA; l'[OSCURATO:SOCIETA] deduceva che viera la previsione che, per le occupazioni ad uso industriale (fatto salvoil caso dei gavitelli), il canone demaniale dovesse corrispondere soloalla superficie “occupata”; la circostanza che si trattasse di una nuovaconcessione o di un rinnovo di una concessione precedente era irrile-vante perché si trattava di stabilire se il canone demaniale dovesseessere commisurato o meno alla superficie virtuale, in relazione allenorme che stabiliscono i criteri per la determinazione del canone; lacircolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre2013, n. 62, era stata evocata erroneamente nella sentenza impugnataquale parametro normativo della determina della locale Capitaneria diPorto; il provvedimento amministrativo della Capitaneria di Porto dideterminazione del canone in contestazione non conteneva alcun rife-rimento a detta normativa; l'onere della prova della produzione di attiNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026amministrativi incombeva sulla parte che ne chiede l'applicazione; laprevisione normativa che soltanto per le concessioni turistico-ricreativee per i c.d. gavitelli il canone venisse determinato conteggiando la su-perficie virtuale era stata documentata dall'attrice mediante il depositodei decreti e delle circolari di cui ai documenti 6-10 e 13-14 depositatiin primo grado; la circolare n. 62 cui aveva fatto riferimento il Tribunaleveniva depositata in appello e riguardava l'aggiornamento ISTAT deicanoni concessori».Tale motivo veniva ritenuto infondato, per le seguenti ragioni: «Invia preliminare va rilevato che dalla stessa documentazione depositatadalla parte attrice unitamente alla citazione in primo grado risulta nonveritiera la circostanza allegata in citazione del mancato riscontro dellaCapitaneria di Porto alla richiesta di rinnovazione della concessione de-maniale scadente il 31/12/2012; dalla lettura dell'ordine di introito n.1/2014 del 25/3/2014, allegato alla determina del 3/4/2014 in conte-stazione vi è l'espresso riferimento alla concessione demaniale marit-tima 1/2013 del 24/4/2013; il Tribunale ha correttamente ritenuto chela concessione demaniale marittima n. 1/13, n. 117 di repertorio, va-lida per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 31.12.2016, sulla base dellaquale era stata emanata la determina della P.A. per € 379.293,32,quale canone di concessione per l'anno 2014 in contestazione, costi-tuiva presupposto indispensabile ed indefettibile per la valutazionedella determinazione dell'ammontare del canone di concessione effet-tivamente dovuto per tale annualità (e non la concessione del 2008);non era dato sapere quale fosse stato l'iter logico-giuridico che avevaseguito la P.A. nella determinazione del canone come effettuata nelladetermina contestata, in mancanza di produzione del documento indi-cato. Osserva la Corte che il Tribunale, al di là dei riferimenti ai decretie alle circolari effettuati dalla parte attrice, non è stato in grado di esa-minare quali fossero le concrete previsioni pattizie contenute nella con-Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026cessione demaniale che regolamentava il rapporto tra le parti perl'anno 2014, e tanto e soprattutto in relazione al punto in contesta-zione, relativo all'asserita previsione di effettuare il conteggio del ca-none in relazione alla superficie effettivamente occupata e non in rela-zione a quella “virtuale”. È appena il caso di osservare che la [OSCURATO:SOCIETA] haproposto domanda di accertamento negativo (accertare non dovuta lasomma richiesta dalla PA) e domanda di accertamento positivo (accer-tare l'obbligo dell'attrice di corrispondere il canone 2014 secondo il pa-rametro della superficie effettivamente occupata); la PA costituita nonha effettuato alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata achiedere il rigetto delle avverse domande. Ciò premesso, va confer-mata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa al ri-tenuto onere probatorio gravante sulla parte attrice; infatti l'onere pro-batorio grava, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere ingiudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione deldiritto da altri vantato; tale onere non subisce deroga neanche quandoabbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti og-getto della prova non esclude, né inverte, il relativo onere, gravandoesso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur senegativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa provapuò esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivocontrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersiil fatto negativo (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12; 7/05/2015, n.9201).»Ad opinione della Corte di merito, poi, il rigetto del primo motivo diricorso comportava l'assorbimento di tutti gli altri.Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.Gli intimati si sono difesi con controricorso.Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., per avere la Corte d'appello di Campobasso rigettato, in con-trasto ai principi di ripartizione dell'onere della prova, l'appello princi-pale ritenendo che non era dato sapere quale fosse stato l'iter logico-giuridico che aveva seguito la P.A. nella determinazione del canonecome effettuata nella determina contestata, in mancanza di produzionedella concessione demaniale n. 1/2013, aggiungendo che [OSCURATO:SOCIETA]aveva proposto domanda di accertamento negativo (accertare non do-vuta la somma richiesta dall'Amministrazione) e domanda di accerta-mento positivo (accertare l'obbligo dell'attrice di corrispondere il ca-none 2014 secondo il parametro della superficie effettivamente occu-pata e non anche secondo la superficie virtuale), mentre l'Amministra-zione non aveva effettuato alcuna domanda riconvenzionale, essendosilimitata a chiedere il rigetto delle avverse domande.Ad opinione delle ricorrenti, la statuizione è inconciliabile con i prin-cipi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizionedell'onere probatorio nei casi di proposizione di domande di accerta-mento negativo, poiché, in tali ipotesi, l'onere di provare i fatti costitu-tivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso,ed intende farlo valere, anche se è la parte convenuta in giudizio. Ineffetti, l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggettodell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza,ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valeretale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di ac-certamento negativo.Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo le ricorrenti, se era vero che era stata proposta una do-manda di accertamento positivo, tale domanda si presentava in rap-porto di continenza rispetto all'altra di accertamento negativo, volta adescludere la debenza della maggior somma di € 379.293,32, pretesadalla Capitaneria di Porto.In tale quadro, a opinione delle ricorrenti, erano i Ministeri titolaridell'interesse all'ottenimento del maggior canone demaniale, reclamatoin virtù del computo del relativo importo anche sull'area virtuale sopraindicata, senza che assumesse rilievo il fatto che erano le parti conve-nute in giudizio né che non avessero proposto domanda riconvenzio-nale, poiché, comunque, all'eventuale giudicato di rigetto della do-manda di accertamento negativo conseguiva l'incontestabilità dellapretesa ministeriale per l'anno 2014.In conclusione, ad opinione delle ricorrenti, era onere dei Ministerifornire la prova del titolo fondante la pretesa di ottenere il maggiorcanone demaniale marittimo sulla base dell'applicazione del contro-verso criterio della superficie virtuale, depositando, quindi, la conces-sione 1/2013, per il caso che essa fosse stata ritenuta in grado di giu-stificare l'applicazione di tale criterio. E tale onere, nella specie, nonera stato assolto.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 10, comma 1, d.l. n. 77 del 1989 e, per quanto oc-correva, dell'art. 1, comma 1, decreto interministeriale 19 luglio 1989,nonché dell'art. 133 c.p.a. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Le ricorrenti hanno affermato che la Corte territoriale ha erronea-mente ritenuto che il mancato deposito della concessione n. 1/2013non consentisse di esaminare quali fossero le concrete previsioni pat-tizie contenute nella concessione demaniale, che regolamentava il rap-porto tra le parti per l'anno 2014, soprattutto in relazione al punto inNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026contestazione, relativo all'asserita previsione di effettuare il conteggiodel canone in relazione alla superficie effettivamente occupata e non inrelazione a quella virtuale, poiché l'ammontare del canone non era ilrisultato di una libera contrattazione, ma doveva essere determinato inbase al previsioni normative, come si evince dall'art. 10, comma 1, d.l.n. 77 del 1989 («I canoni per le concessioni di aree e pertinenze de-maniali marittime, nonché di zone di mare territoriale sono determinatiin base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantiledi concerto con il Ministro delle finanze»). In attuazione di tale previ-sione, con l'art. 1 comma, 1 del decreto interministeriale 19 luglio1989, prodotto in giudizio dalle Amministrazioni, andavano fissate lemisure unitarie per metro quadro, con le distinzioni previste tra areescoperte, aree occupate da impianti di facile rimozione e aree occupateda impianti di difficile rimozione.Le parti hanno evidenziato che tale rilievo era avvalorato dal fattoche la presente causa era sottratta alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo, trattandosi di controversia riconducibile a quelleconcernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti diconcessione di beni pubblici, menzionate all'art. 133, comma 1, lett. b,c.p.a.In tale ottica, le concrete previsioni pattizie rinvenibili nella conces-sione demaniale sarebbero state del tutto irrilevanti ai fini del decidere,poiché la determinazione del canone poteva trovare i propri presuppo-sti esclusivamente nella legge e negli atti dalla legge previsti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, semmai, avere riguardo, più corretta-mente, al provvedimento di determinazione del canone 2014, ricondu-cibile all'atto prot. 03.03.24/5917 del 3 aprile 2014 e ai “fogli” in essorichiamati, prodotti in giudizio dalle stesse ricorrenti.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli-cazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026c.p.c., poiché, sebbene la sentenza gravata abbia individuato corretta-mente la materiale del contendere (e cioè l'applicazione o meno allafattispecie del criterio della superficie virtuale), essa ha finito, poi, perviolare l'art. 115 c.p.c. nella parte in cui non ha tenuto conto dei fattinon contestati tra le parti.Le ricorrente hanno evidenziato che, nella specie, non era contro-verso che, all'epoca, la [OSCURATO:SOCIETA]. occupasse legittimamente conpropri impianti zone di mare territoriale innanzi al litorale di Termoli,per la coltivazione di idrocarburi, né che la Capitaneria di Porto, nelladeterminazione del canone per l'anno 2014 avesse fatto applicazionedel criterio della superficie virtuale, essendo controversa soltanto lacorrettezza dell'applicazione di tale criterio per la determinazione delcanone in questione, per l'anno 2014, applicazione rivendicata dalleresistenti e contestata delle odierne ricorrenti.Non erano neppure controverse le misure – effettive e virtuali – sucui applicare i criteri per la determinazione del canone demaniale, cheerano state utilizzate dall'Amministrazione ma erano state forniteall'Amministrazione dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]In tale quadro, poiché, come visto nel secondo motivo di ricorso,non vi era spazio per valutazioni discrezionali della P.A. in ordine alladeterminazione del canone, si doveva aggiungere che il riferimentofatto dalla Corte territoriale all'asserita impossibilità di “esaminare qualifossero le concrete previsioni pattizie” con conseguente asserita soc-combenza dell'esponente ex art. 2697, comma 1, c.c. era in netto edingiustificato contrasto con i principi giurisprudenziali che escludonol'onere di provare fatti non contestati.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'illogicità e contradditto-rietà della sentenza gravata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto non veritiera la circostanza dedottadalla [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al mancato riscontro della Capitaneria diNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Porto alla richiesta di rinnovazione della concessione demaniale sca-dente il 31/12/2012, posto che dalla lettura dell'ordine di introito n.1/2014 del 25 marzo 2014, allegato alla determina del 3 aprile 2014 incontestazione, vi è l'espresso riferimento alla concessione demanialemarittima 1/2013 del 24/4/2013.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. La giurisprudenza di legittimità, superando iniziali incertezze,è oramai pressoché unanime nel ritenere che la regola generale sullaripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabileindipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conse-guenza che, anche in caso di richiesta di accertamento negativo delcredito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze dellamancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., Sez.3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024; v. anche Cass., Sez. L, Sentenzan. 22862 del 10/11/2010; Cass., Sez. L, Sentenza n. 12108 del18/05/2010).Come di recente illustrato da questa stessa Corte, infatti, le regoledi distribuzione dell'onere della prova si fondano sul criterio di naturasostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto og-getto del giudizio e sull'interesse delle parti (così Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 9706 del 10/04/2024).In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c.(«Chi vuol far valere un diritto in giudizio ...»), che adotta come inde-rogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere undiritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenzegiuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui; b) lanecessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggettiindotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accerta-mento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stra-giudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce inNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dallaminaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del dirittovantato dalla controparte; c) il rilievo che – al fine di escludere even-tuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie,emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere(non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interessead agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dalloart. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione) (v. ancora Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volessedar rilievo alla posizione processuale delle parti: a) nell'ambito del me-desimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le partipotrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus pro-bandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche(come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativod'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannarel'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore ne-gato, ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative –una negativa, l'altra positiva – siano pressoché contestualmente espe-rite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione deigiudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza); b) il soggettopassivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti nega-tivi, evenienza astrattamente possibile (mediante dimostrazione di unospecifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dallequali possa desumersi il fatto negativo), ma in concreto non sempreagevole; c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giuri-sprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi,e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevolegravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da pro-vare (Cass. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generalisull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dallanatura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azionedi accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore leconseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutividella pretesa creditoria.2.2. Nel caso di specie nella stessa sentenza sono riportate le con-clusioni delle parti e, per quanto riguarda gli appellanti, si legge quantosegue: «Per le appellanti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Fimiani e Travi chiedono che la Corte d'Ap-pello, in accoglimento dei motivi formulati nella citazione, riformi lasentenza del Tribunale di Campobasso del 19 dicembre 2019, n. 790,e in accoglimento delle domande proposte in primo grado dalla stessaEdison: “ - accerti che il canone dovuto da [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2014per la concessione relativa alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gas-sosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli (punto Rospo mare), giàoggetto della richiesta di rinnovo 27 novembre – 10 dicembre 2012della stessa [OSCURATO:SOCIETA], è pari ad Euro 59.120,70 comprensivo della riva-lutazione secondo l'indice ISTAT o ad altro importo da determinarsisulla base del criterio della superficie effettivamente occupata (super-ficie c.d. coperta) e perciò al netto della c.d. superficie virtuale; - ac-certi che pertanto [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] spanon sono tenute a corrispondere il maggior importo del canone richie-sto dalla Capitaneria di porto di Termoli per l'anno 2014 con lettera 3aprile 2014, prot. 03.03.24/5917 (e determinato complessivamente intale lettera in euro 379.293,32)…»2.3. È evidente che le appellanti non hanno formulato due distintedomande, posto che le due richieste riguardano lo stesso rapporto e lostesso debito, l'ammontare del canone dovuto per l'anno 2014, avendopiuttosto dette parti scomposto in due profili un'unica richiesta, quellaNumero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026volta ad ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richie-sto dalla Capitaneria di Porto a titolo di canone concessorio per l'anno2014 per la parte eccedente quella ritenuta dovuta.2.3. È pertanto fondata la censura nei confronti della decisione im-pugnata, che ha respinto la domanda di accertamento negativo dell'in-tero credito vantato dalla Capitaneria di Porto a titolo di canone con-cessorio per l'anno 2014 in ragione del ritenuto mancato adempimentoda parte della concessionaria all'onere di fornire la prova del titolo co-stitutivo del credito.Come sopra evidenziato, a fronte della formulazione della domandavolta ad ottenere l'accertamento della non debenza della maggiorsomma richiesta dall'Amministrazione, rispetto a quella ritenuta dovutadalla concessionaria, spettava all'Amministrazione fornire la provadella spettanza del maggior importo.3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'e-same degli altri, da ritenersi assorbiti.4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto,nei limiti di cui in motivazione, dovendo darsi applicazione al seguenteprincipio di diritto:«In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca ingiudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una sommaminore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non de-benza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, maun'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente lasomma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazionedell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza e l'entitàdel maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume laposizione sostanziale di titolare del diritto a prescindere la posizioneprocessuale rivestita».Numero registro generale 24907/2023Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 17008/2026Data pubblicazione 30/05/2026Dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnatadeve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cam-pobasso, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted'appello di Campobasso, in diversa composizione, chiamata a statuireanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris