CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL not, Curo avverso or t~ del 22/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 'JUNI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto motivato del 22/11/2021, la Corte di Assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando trattarsi di mera riproposi- zione di istanza già esaminata con provvedimento del 22/3/.2021, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Con:e. Ci) Avverso tale orolii=a, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], adducendo come unico motivo di censura la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso - che ripropone tematiche di merito senza nesso con la rilevata carenza di motivazione - è manifestamente infondato e non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]