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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03016/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]\dato avviso alle parti', udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato decreto di archiviazione del 16.12.2022 cui hanno presentato reclamo la persona offesa del procedimento [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che con decreto impugnato in questa sede lo ha rigettato in quanto mezzo di impugnazione esperito fuori dei casi consentiti avendo il Gip all'esito dell'opposizione proposta fissato udienza ed effettuato il contraddittorio con il difensore della parte opponente.

Con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia intende sollecitare con due motivi la questione di costituzionalità e la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione alla non impugnabilità del provvedimento emesso a seguito di reclamo ex art. 419 bis cod proc pen; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410 bis cod, proc. pen., I ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]\dato avviso alle parti', udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato decreto di archiviazione del 16.12.2022 cui hanno presentato reclamo la persona offesa del procedimento [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che con decreto impugnato in questa sede lo ha rigettato in quanto mezzo di impugnazione esperito fuori dei casi consentiti avendo il Gip all'esito dell'opposizione proposta fissato udienza ed effettuato il contraddittorio con il difensore della parte opponente. Con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia intende sollecitare con due motivi la questione di costituzionalità e la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione alla non impugnabilità del provvedimento emesso a seguito di reclamo ex art. 419 bis cod proc pen; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410 bis cod, proc. pen., I ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 03016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris