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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 22464/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20977-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato– nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 1022/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 968/2021; [OSCURATO:PERSONA] intimazione pagamento R.G.N.20977/2024 Cron.

Rep.

Ud29/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarando parzialmente fondata l’opposizione svolta contro una intimazione di pagamento emessa dal concessionario per debiti contributivi nei confronti dell’Inps.

Riteneva la Corte che, per alcuni avvisi di addebito oggetto dell’intimazione di pagamento, fosse sceso il giudicato sull’insussistenza dei relativi crediti in esito ad un giudizio di opposizione ad altra intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi avvisi di addebito.

Per altri avvisi di addebito e cartelle esattoriali invece, l’opposizione era infondata poiché non era maturata la prescrizione.

Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per due motivi.

L’Inps ha conferito procura speciale ai difensori ma non ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e la Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2934 c.c. in quanto uno degli avvisi di addebito rispetto ai quali la pretesa era stata dichiarata non prescritta nella sentenza impugnata, era però oggetto dell’intimazione di pagamento su cui era caduto il giudicato a sé favorevole.

Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5, co.2 d.P.R. n.602/73, nonché dell’art.7, co.1 d.lgs. n.212/00 e dell’art.3 l. n.241/90 in relazione all’art.112 c.p.c, per non avere la Corte pronunciato sul terzo motivo di appello relativo alla illegittimità dell’intimazione di pagamento siccome non motivata.

Il primo motivo è inammissibile.

Esso manca di autosufficienza laddove non allega in modo specifico, non trascrivendone i passi salienti e nemmeno indicandone dettagliatamente il contenuto, il tenore dell’intimazione di pagamento su cui sarebbe sceso il giudicato, la quale, secondo la ricorrente, comprenderebbe anche l’avviso di addebito oggetto del primo motivo di ricorso.

Allo stesso modo, non viene allegato in modo specifico in ricorso il testo della sentenza passata in giudicato la quale, sempre secondo la ricorrente, avrebbe deciso in senso a sé favorevole l’opposizione avverso l’avviso di addebito menzionato in ricorso.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza dà attoche due soli erano i motivi d’appello, laddove, per il resto, l’appellante si era limitata a riproporre le argomentazioni sostenute in primo grado.

In ricorso viene trascri tto quello che la ricorrente definisce come terzo motivo di appello, ma che in realtà non contiene alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado e che quindi non poteva essere considerato –come non ha fatto la Corte – motivo di gravame su cui decidere, bensì riproposizione delle mere argomentazioni difensive del primo grado.

Né risulta dal tenore del passo trascritto che si sia censurata la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla questione di invalidità dell’atto d’intimazione stante l’assenza di motivazione.

Nessuna omessa pronuncia è perciò configurabile.

Conclusivamente il ricorso va respinto, senza condanna alle spese, essendo rimasti intimati [OSCURATO:SOCIETA]. e non avendo svolto attività d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20977-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato– nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 1022/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 968/2021; [OSCURATO:PERSONA] intimazione pagamento R.G.N.20977/2024 Cron. Rep. Ud29/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarando parzialmente fondata l’opposizione svolta contro una intimazione di pagamento emessa dal concessionario per debiti contributivi nei confronti dell’Inps. Riteneva la Corte che, per alcuni avvisi di addebito oggetto dell’intimazione di pagamento, fosse sceso il giudicato sull’insussistenza dei relativi crediti in esito ad un giudizio di opposizione ad altra intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi avvisi di addebito. Per altri avvisi di addebito e cartelle esattoriali invece, l’opposizione era infondata poiché non era maturata la prescrizione. Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per due motivi. L’Inps ha conferito procura speciale ai difensori ma non ha svolto attività difensiva, mentre sono rimasti intimati Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e la Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:SOCIETA] termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2934 c.c. in quanto uno degli avvisi di addebito rispetto ai quali la pretesa era stata dichiarata non prescritta nella sentenza impugnata, era però oggetto dell’intimazione di pagamento su cui era caduto il giudicato a sé favorevole. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5, co.2 d.P.R. n.602/73, nonché dell’art.7, co.1 d.lgs. n.212/00 e dell’art.3 l. n.241/90 in relazione all’art.112 c.p.c, per non avere la Corte pronunciato sul terzo motivo di appello relativo alla illegittimità dell’intimazione di pagamento siccome non motivata. Il primo motivo è inammissibile. Esso manca di autosufficienza laddove non allega in modo specifico, non trascrivendone i passi salienti e nemmeno indicandone dettagliatamente il contenuto, il tenore dell’intimazione di pagamento su cui sarebbe sceso il giudicato, la quale, secondo la ricorrente, comprenderebbe anche l’avviso di addebito oggetto del primo motivo di ricorso. Allo stesso modo, non viene allegato in modo specifico in ricorso il testo della sentenza passata in giudicato la quale, sempre secondo la ricorrente, avrebbe deciso in senso a sé favorevole l’opposizione avverso l’avviso di addebito menzionato in ricorso. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza dà attoche due soli erano i motivi d’appello, laddove, per il resto, l’appellante si era limitata a riproporre le argomentazioni sostenute in primo grado. In ricorso viene trascri tto quello che la ricorrente definisce come terzo motivo di appello, ma che in realtà non contiene alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado e che quindi non poteva essere considerato –come non ha fatto la Corte – motivo di gravame su cui decidere, bensì riproposizione delle mere argomentazioni difensive del primo grado. Né risulta dal tenore del passo trascritto che si sia censurata la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla questione di invalidità dell’atto d’intimazione stante l’assenza di motivazione. Nessuna omessa pronuncia è perciò configurabile. Conclusivamente il ricorso va respinto, senza condanna alle spese, essendo rimasti intimati [OSCURATO:SOCIETA]. e non avendo svolto attività d
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