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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1976

Cassazione n. 26386/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1976 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna a un anno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Roma il 6/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneitreato di cui all'art. 75, comma 2D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, formulata in termini generici, non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferente alla dichiarazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1976 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna a un anno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Roma il 6/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneitreato di cui all'art. 75, comma 2D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, formulata in termini generici, non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferente alla dichiarazione di responsabilità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 26386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris