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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46415/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Catania, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen.,. ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Catania il 19 ottobre 2020 in relazione a delitto p. e p. dagli artt. 110, 624-bis, comma 1, 625 n. 5 cod.pen..

2. I ricorsi constano entrambi di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge per la mancata concessione agli imputati delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.

Ciò vale per ambedue le doglianze, formulate in punto di determinazione della pena (in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen.): si tratta in ambo i casi di motivi non consentiti a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed in quanto presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

E' noto infatti che, in tema di concordato in appello, é ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere stensore La Presidente (Giusepp avich) (Parrizi4 PiccialliY) DO I skem • . .. 01100

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Catania, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen.,. ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Catania il 19 ottobre 2020 in relazione a delitto p. e p. dagli artt. 110, 624-bis, comma 1, 625 n. 5 cod.pen.. 2. I ricorsi constano entrambi di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge per la mancata concessione agli imputati delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Ciò vale per ambedue le doglianze, formulate in punto di determinazione della pena (in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen.): si tratta in ambo i casi di motivi non consentiti a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed in quanto presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. E' noto infatti che, in tema di concordato in appello, é ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere stensore La Presidente (Giusepp avich) (Parrizi4 PiccialliY) DO I skem • . .. 01100
Sentenza Cassazione n. 46415/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris