CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 18157/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 34569-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 1813/2018 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Firenze, con decreto del 22/11/2017, ha risolto, su richiesta formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA].(nel mese di settembre del 2017), il concordato preventivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con domanda del Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed omologato con decreto dello stesso tribunale in data 7/10/2014. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che il concordato prevedeva la prosecuzione dell’attività d’impresa e la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio della stessa, il pagamento integrale delle spese di giustizia e in prededuzione nonché di tutti i creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14% entro il 30/6/2017 per la somma di €. 250.000,00, ha ritenuto che, alla luce della relazione ex art. 172 del commissario giudiziale, risultava evidente l’impossibilità della procedura di provvedere al pagamento dei creditori chirografari nel termine indicato in proposta per mancanza di liquidità dovuta sia al fatto che il magazzino non aveva portato alla liquidità sperata (per €. 96.961,58), sia al fatto che non era stato incassato il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per €. 115.729,20) assistito da ipoteca concessa dalla stessa su un bene immobile e dal rilascio alla società proponente di procura irrevocabile a vendere a prezzo non inferiore a quello diperizia. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo avverso il predetto decreto sul rilievo, tra l’altro, che: -gli istituti bancari, pur avendo votato positivamente alla proposta di concordato(la quale dopo la sua omologazione ha efficacia obbligatoria nei confronti di tutti i creditori), avevano promosso (oppure erano intervenuti nei relativi giudizi) sia inammissibili azioni esecutive sul bene ipotecato, sia azioni revocatorie avverso l’iscrizione ipotecaria che assisteva il credito sopra menzionato; -la vendita del bene immobile ed una partnership che avrebbe immesso liquidità al fine di garantire l’adempimento del concordato, avrebbero, invece, consentito di raggiungere la soglia che avrebbe garantito il preciso adempimento da parte della Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 debitrice; - la contestazione svolta dalla proponente innanzi al giudice ordinario dell’ammontare del credito della Cassa di Risparmio di Firenze, ancorché riconosciuto in proposta, non poteva ritenersi rilevante in ordine alla sua volontà di adempiere; - il preteso ritardo era, in definitiva, imputabile a fatto e colpa dei creditori, per cui il tribunale non poteva risolvere il concordato. 1.4. La corte d ’ appello, con il decreto in epigrafe, ha rigettato. 1.5. La corte, in particolare, ha ritenuto che la società proponente “non era adempiente rispetto alla percentuale di crediti chirografari che si era impegnata a soddisfare, indipendentemente dalle condotte delle banche creditrici ” rilevando che “l’inadempimento” era stato, in realtà, “cagionato … dal mancato introito previsto dalla liquidazione del magazzino (quasi 100.000 euro) e dall’assenza di ricavi sostitutivi, fra cui l’incerto profitto ricavabile dalla vendita eventuale dell’immobile ipotecato”, rispetto al quale, del resto, “difetta(va)la prova che avrebbe coperto con certezza … il mancato introito del magazzino”. 1.6. La proponente, per contro, ha aggiunto la corte d’appello, “con deduzioni generiche circa possibili partnership imprenditoriali”, si è limitata a menzionare, con missiva al commissario del 7/11/2017, un possibile versamento di una somma di €. 100.000 entro il termine di trenta giorni “per un primo riparto”, procedendo, infine, ad agire in giudizio innanzi al giudice ordinario per la determinazione del credito della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Firenze dopo averne riconosciuto l’esistenza in sede di concordato. 1.7. La corte d’appello, quindi, ha rigettato il reclamo.Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 21/11/2018, illustrato da breve memoria, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto pronunciato dalla corte d’appello. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrent e , lamentandola v iolazione e la falsa applicazione degli art t . 1206, 1207, 1453, 1455, 1460 e 2901 c.c. nonché degli artt. 184 e 186 l.fall e l’omessa valutazione delle procedure avviate dai creditori dopo l’omologazione del concordato, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d ’ appello ha confermato la risoluzione del concordato preventivo che la stessa aveva proposto in ragione dell’inadempimento a lle relative obbligazioni. 2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello non ha consideratoche, a fronte di un concordato che prevedeva nell’attivo il ricavato della vendita dell’immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che l’aveva messo a disposizione dei creditori concordatari concedendo a tal fine ipoteca volontaria, l’inadempimento era, in realtà, ascrivibile a fatto e colpa degli stessi creditori concordatari, i quali, infatti, dopo aver approvato il piano di concordato, che ha efficacia obbligatoria nei confronti di tutti i creditori, hanno, promosso, per un verso, un ’ azione esecutiva proprio sull ’ immobile in questione e, per altro verso, due azioni revocatorie avverso l’ipoteca volontaria concessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] e nell’interesse dei creditori.Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 2.3. Solo che, ha osservato la ricorrente, una volta che il concordato preventivo è stato omologato, i creditori non possono esercitare l ’ azione esecutiva sui beni messi a disposizione del terzo né proporre l’azione revocatoria nei confronti agli atti di disposizione compiutiprima della procedura di concordato, come la costituzione dell’ipoteca in favore della proponente sul bene della garante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.4. Senza l’inadempimento del ceto creditorio, che la reclamante ha espressamente eccepito in giudizio, la vendita del bene della garanteavrebbe consentito già nell’estate del 2017 di distribuire ai creditori chirografari la somma di 120.000 euro, pari a circa il 50% circa di quanto promesso in sede di piano omologato. 2.5. L’inadempimento della proponente, pertanto, è stato determinato esclusivamente da fatto e colpa del ceto creditorio, che la corte d’appello, invece, ha completamente omesso di valutare. 2.6. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 175, 176 e 181 l.fall., anche in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la risoluzione del concordato preventivo che la Cassa di Risparmio di Firenze aveva richiesto senza, tuttavia, considerare il fatto decisivo che, a fronte della contestazione giudiziale del credito vantato da quest’ultimo che la proponente aveva introdotto in sede ordinaria, la Cassa di Risparmio di Firenze non era neppure legittimata a chiedere la risoluzione del concordato poiché, fino al passaggio in giudicato della controversia sul credito, non vi era alcuna certezza in ordine alla sussistenza e all’entità dello stesso.Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 2.7. Il secondo motivo, che ha carattere pregiudiziale, è inammissibile. Il decreto impugnato, in effetti, non affronta né tratta in alcun modo la questione della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. ad agire in giudizio per la risoluzione del concordato preventivo proposto dalla società reclamante in ragione della dedotta contestazione giudiziale del relativo credito introdotta in sede ordinaria da quest’ultima e della sua pendenza innanzi al giudice ordinario. Ed è noto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), che, qualora una determinata questione giuridica, che implichi (come quella in esame) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nella specie, tuttavia, inadempiuto) non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 2.8. Il primo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente,infatti, non si confronta con la dovuta specificità con il decreto che ha impugnato: il quale, infatti, ha ritenuto che il concordato preventivo proposto dalla reclamante doveva essere risolto sul rilievo, rimasto del tutto privo di censura, che la società proponente “non era adempiente rispetto alla percentuale di crediti chirografari che si era impegnata a soddisfare, indipendentemente dalle condotte delle banche creditrici”: “l’inadempimento”, infatti, ha in sostanza osservato Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 la corte, era stato, in realtà, “cagionato … dal mancato introito previsto dalla liquidazione del magazzino (quasi 100.000 euro) e dall’assenza di ricavi sostitutivi”, mentre, rispetto alla“vendita … dell’immobile ipotecato”, “difetta(va)la prova che”, ove mai compiuta, “avrebbe coperto con certezza … il mancato introito del magazzino” e, per l’effetto, il pagamento dei debiti chirografari nella misura e nel termine indicati nella proposta di concordato a suo tempo omologata. 2.9. La corte d’appello, a fronte di tale (incontestato ed oggettivo) inadempimento alle obbligazioni assunte con il piano di concordato omologato dal tribunale, vale a dire il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14% entro il 30/6/2017, ha, pertanto, del tutto correttamente ritenuto che il concordato preventivo proposto della società reclamante doveva essere, per l’effetto, risolto. 2.10. Questa Corte, in effett i, ha già avuto modo di affermare che il concordato preventivo dev’essere risolto, a norma dell’art. 186 l.fall. qualora emerga che lo stesso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa (salvo il c aso, nella specie neppure prospettato, in cui l’inadempimento abbia scarsa importanza), a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva (Cass.n.18738 del 2018) . 3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.Ric. 2018n.34569 - Sez. 1 - CC del l’ 8 maggio 20 2 4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della rico