Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 32802/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32894-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Accocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] PALERMO , in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 718/2018 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Carini, limitrofo al fondo ove l’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo (d’ora innanzi: I .A.C.P. ) aveva realizzato degli alloggi in violazione delle distanze legali, conveniva in giudizio lo stesso I.A.C.P. chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione.

2. Il convenuto Istituto , nel costituirsi in giudizio, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Carini e la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità nonché il rigetto della domanda.

3. Ordinata l’integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Carini.

4. Con sentenza n. 239/2011il Tribunale di Palermo , Sezione distaccata di Carini, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Comune di Carini, rigettava la domanda osservando chel’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità imprimeva all’opera un fine pubblicistico e, pertanto, precludeva al g iudice o rdinario di interferire sull’atto amministrativo e di ordinare la demolizione o la modificazione dell’opera.

5. Contro la sentenza interponeva appello l’attore.

Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -3-

6. Si costituiva in giudizio il Comune di Carini chiedendo il rigetto del gravame; I.A.C.P. spiegavaappello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui venivano poste a suo carico le spese di CTU e quelle di lite.

7. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 718/2018, confermavala pronuncia d i primo grado , rigetta ndo sia l’appello principale sia quello incidentale, sul presupposto che “l’approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell’art. 1 comma 1, L. 3/1978, allorché l’opera sia conforme allo strumento urbanistico”.

Peraltro, aggiungeva la Corte d’Appello, una volta realizzata l’opera pubblica, deve ritenersi esistente il divieto per il giudice ordinario di ordinare la demolizione o la modificazione dell’opera stabilito dall’art. 4 L. 2248 del 1865 All.

E, interferendo un tale ordine con l’atto amministrativo.

8. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria. 9. I.A.C.P. ed il Comune di Carini resistono con controricorso.

10. In prossimità dell’udienza, anche il Comune di Carini ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’ unico motivo di ricorso per cassazione , con il quale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327e successive modifiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., si articola in due profili: con il primo si contesta la sentenza impugnata per avere la stessa erroneamente ritenuto che la deliberazione n. 101 del Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -4- 9.6.98 con la quale il Comune di Carini ha localizzato il sito per la realizzazione degli interventi costruttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo,cedendo a quest’ultimo con convenzione il diritto di superficie, abbia comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la conseguente impossibilità di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, stante il divieto di ordinare la sua demolizione o modificazione.

A detta del ricorrente, né la suddetta deliberazione né il rilascio della concessione edilizia possono infatti costituire ‘dichiarazione di pubblica utilità’, risultando indispensabile che, affinché ad un atto possa attribuirsi natura di dichiarazione implicita di pubblica attività, sussista l’approvazione del progetto a tal fine.

Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, ai sensi del testo unico DPR n . 327/2001, la natura pubblica di un’opera presuppone, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, l’ulteriore presupposto procedimentale prescritto dall’art. 22 bis e cioè l’esistenza del vincolo preordinato all’esproprio (requisito che difetta nel caso di specie, non essendo presente sul terreno del ricorrente alcun vincolo preordinato all’esproprio).

Sottoil secondo, conseguenziale, profilo il ricorrente deduce che, proprio per le ragioni illustrate, l’I.A.C.P. ha agito iure privatorum: situazione, questa, che non impedisce di applicare la disciplina in tema di violazione delle distanze e di condannare la pubblica amministrazione ad un “facere”, non ostacolato dai limiti ai poteri del giudice ordinario di cui all’art. 4 L. n. 2248/1965 all.

E, come sostenuto dalla sentenza impugnata. 2.-Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dallo I.A.C.P. e dal Comune di Carini in ordine alla presentazione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo più il medesimo proprietario Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -5- dell’immobile rispetto al quale si lamenta il mancato rispetto delle distanze legali, acquisito al patrimonio del Comune di Carini, si prospetta come eccezione nuova e, come tale, inammissibile,soggiace ndo al principio per il quale “ i n sede di legittimità non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione” (Cass . n. 2443/2016; n. 14477/2018, n. 15430/2018; n. 2038/2019).

Nel silenzio della sentenza impugnata, l’Istituto infatti avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, dimostrare che il tema era stato affrontato nel giudizio di appello, trascrivendo, per la parte di rilievo, il verbale dell’udienza collegiale (in cui assume di avere sollevato la questione), ma ciò non risulta.

Del resto, secondo un pacifico orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degliatti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter"processuale senza compiere generali verifiche degliatti (tra le varie, v. ord. 26834/2019; sentenza. 11738/2016).

Stesse considerazioni valgono per il Comune di Carini che ben poteva in appello introdurrela tematica. 3.-Il ricorso è comunque infondato.

Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -6- Secondo la decisione impugnata, la realizzazione dei 20 alloggi di edilizia economica e popolare da parte dello I.A.C.P. è stata sorretta da provvedimenti amministrativi legittimi e si è concretizzata in una attività di pubblico interesse.

A questo risultato la decisione è pervenuta , sul presupposto che l’approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell’art. 1 comma 1, L. 3/1978, allorché l’opera sia conforme allo strumento urbanistico, ritenendo che nel caso di specie l’intervenuta attestazione di conformità allo strumento urbanistico assolve a tale finalità (e riconoscendo che la previa approvazione del PEEP operata con delibera del Consiglio Comunale n. 101/1998 equivaleva a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere impianti ed edifici in esso previsti) e concludendo con il richiamo all'arte 12 del T.U. espropriazioni il quale prevede che “ equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione(n.d.r.: corsivo in sentenza), di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”.

Effettivamente, come dedotto dal ricorrente, l’art. 1 comma 1 della L. 1/1978 è stato abrogato dal DPR n. 327/2001.

E tuttavia, come sostenuto dal controricorrente I.A.C.P.,operano nella specie, trattandosi di iniziative di edilizia economica e popolare, l’art. 52 della L. 865/1971 e ilD.L. n. 115/1974 (e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza gravata), per i quali la delibera di localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere ivi Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -7- previste,concretando in tal modo un procedimento semplificato e accelerato di individuazione e di acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia economica popolare.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che “nella parte in cui non sono state implicitamente abrogate con specifiche disposizioni regionali, le norme statali in tema di edilizia economica e popolare sono applicabili in Sicilia, in particolare gli artt. 51 e 52 della legge 865 del 1971, che riconducono alla localizzazione dellearee, da parte dei Comuni, la dichiarazione di pubblica utilità”(Cass. n. 3033/2005).

Nel caso in esame risulta no quindi rispettati i requisiti di legittimità degli atti posti in essere dal Comune di Carini e gli alloggi in questione, in quanto costruiti dallo I.A.C.P., devono ritenersi acquisiti al patrimonio degli enti pubblici (Adunanza plenaria Consiglio di Stato, n. 9/2020). 3.1.-Consegue correttamente a quanto sopra l’applicazione – operata dalla sentenza censurata - di quanto sostenuto da Cass.

S.U. n.1612/1993, secondo la quale “Il concreto modo di essere o di realizzare un'opera pubblica a seguito di dichiarazione di pubblica utilità (…) costituisce estrinsecazione di una potestà della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è ammissibile l'esperibilità dell'azione petitoria o possessoria del proprietario confinante con l'opera pubblica, che deduca una lesione del proprio diritto o del proprio possesso per effetto di inosservanza delle distanze legali, in considerazione dell'idoneità delle scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera a comprimere la posizione soggettiva del detto proprietario - che resta, peraltro, titolare del diritto all'indennizzo, tutelabile davanti al giudice ordinario, per l'imposizione di fatto di una servitù conseguente a realizzazione Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -8- dell'opera -, nonché del divieto per lo stesso giudice ordinario di interferire sull'atto amministrativo e sulla concreta attuazione”.

E comunque, quanto alla supposta attività iure privatorum della pubblica amministrazione, deve essere precisato che la stessa non si prospetta neppure di fronte ad atti amministrativi viziati, essendo necessario un comportamento meramente materiale, disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti amministrativi.

È, questo, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: “ Vi è difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione per comportamenti da quest'ultima posti in essere in esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché gli eventuali provvedimenti di reintegrazione o di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunciata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E. Tale principio non opera, invece, con riguardo ai meri atti materiali della pubblica amministrazione, in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo ” (Cass.

S.U. n. 14218/2002; il principio era già stato sancito in precedenza: “Le azioni possessorienei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sono ammesse nei soli casi in cui quest'ultima abbia agito "iureprivatorum" o abbia posto in essere un'attività meramente materiale oppure l'atto sia da reputare inesistente, perché affetto da unvizio radicale, mentre invece, qualora dette azioni siano proposte per comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -9- ordinario, ai sensi dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ.” (Cass.

S.U. n. 891/1995).

Neppure l’avvenuta revoca, in autotutela, del decreto di determinazione dell’indennità di esproprio nei confronti del ricorrente vale a trasforma re l’attività dello I .

A .C.

P . in attività iure privatorum: la ragione della stessa è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, che l’ha ritenuta giustificata dall’esigenza di procedere separatamente nell'espropriazione verso l'appellante rispetto agli altri proprietari espropriati,al fine di contenere i tempi processuali relativi ai ricorsi amministrativi intrapresi. 4.-In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato eil ricorrent e dev e essere condannat o al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 5.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà Ric. 2018 n. 32894 sez.

S2 -ad. 07-02-2023 -10- atto della sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32894-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Accocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] PALERMO , in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 718/2018 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietario di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Carini, limitrofo al fondo ove l’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo (d’ora innanzi: I .A.C.P. ) aveva realizzato degli alloggi in violazione delle distanze legali, conveniva in giudizio lo stesso I.A.C.P. chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione. 2. Il convenuto Istituto , nel costituirsi in giudizio, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Carini e la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità nonché il rigetto della domanda. 3. Ordinata l’integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Carini. 4. Con sentenza n. 239/2011il Tribunale di Palermo , Sezione distaccata di Carini, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Comune di Carini, rigettava la domanda osservando chel’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità imprimeva all’opera un fine pubblicistico e, pertanto, precludeva al g iudice o rdinario di interferire sull’atto amministrativo e di ordinare la demolizione o la modificazione dell’opera. 5. Contro la sentenza interponeva appello l’attore. Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -3- 6. Si costituiva in giudizio il Comune di Carini chiedendo il rigetto del gravame; I.A.C.P. spiegavaappello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui venivano poste a suo carico le spese di CTU e quelle di lite. 7. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 718/2018, confermavala pronuncia d i primo grado , rigetta ndo sia l’appello principale sia quello incidentale, sul presupposto che “l’approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell’art. 1 comma 1, L. 3/1978, allorché l’opera sia conforme allo strumento urbanistico”. Peraltro, aggiungeva la Corte d’Appello, una volta realizzata l’opera pubblica, deve ritenersi esistente il divieto per il giudice ordinario di ordinare la demolizione o la modificazione dell’opera stabilito dall’art. 4 L. 2248 del 1865 All. E, interferendo un tale ordine con l’atto amministrativo. 8. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria. 9. I.A.C.P. ed il Comune di Carini resistono con controricorso. 10. In prossimità dell’udienza, anche il Comune di Carini ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’ unico motivo di ricorso per cassazione , con il quale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327e successive modifiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., si articola in due profili: con il primo si contesta la sentenza impugnata per avere la stessa erroneamente ritenuto che la deliberazione n. 101 del Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -4- 9.6.98 con la quale il Comune di Carini ha localizzato il sito per la realizzazione degli interventi costruttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo,cedendo a quest’ultimo con convenzione il diritto di superficie, abbia comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la conseguente impossibilità di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, stante il divieto di ordinare la sua demolizione o modificazione. A detta del ricorrente, né la suddetta deliberazione né il rilascio della concessione edilizia possono infatti costituire ‘dichiarazione di pubblica utilità’, risultando indispensabile che, affinché ad un atto possa attribuirsi natura di dichiarazione implicita di pubblica attività, sussista l’approvazione del progetto a tal fine. Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, ai sensi del testo unico DPR n . 327/2001, la natura pubblica di un’opera presuppone, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, l’ulteriore presupposto procedimentale prescritto dall’art. 22 bis e cioè l’esistenza del vincolo preordinato all’esproprio (requisito che difetta nel caso di specie, non essendo presente sul terreno del ricorrente alcun vincolo preordinato all’esproprio). Sottoil secondo, conseguenziale, profilo il ricorrente deduce che, proprio per le ragioni illustrate, l’I.A.C.P. ha agito iure privatorum: situazione, questa, che non impedisce di applicare la disciplina in tema di violazione delle distanze e di condannare la pubblica amministrazione ad un “facere”, non ostacolato dai limiti ai poteri del giudice ordinario di cui all’art. 4 L. n. 2248/1965 all. E, come sostenuto dalla sentenza impugnata. 2.-Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dallo I.A.C.P. e dal Comune di Carini in ordine alla presentazione del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non essendo più il medesimo proprietario Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -5- dell’immobile rispetto al quale si lamenta il mancato rispetto delle distanze legali, acquisito al patrimonio del Comune di Carini, si prospetta come eccezione nuova e, come tale, inammissibile,soggiace ndo al principio per il quale “ i n sede di legittimità non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione” (Cass . n. 2443/2016; n. 14477/2018, n. 15430/2018; n. 2038/2019). Nel silenzio della sentenza impugnata, l’Istituto infatti avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di autosufficienza, dimostrare che il tema era stato affrontato nel giudizio di appello, trascrivendo, per la parte di rilievo, il verbale dell’udienza collegiale (in cui assume di avere sollevato la questione), ma ciò non risulta. Del resto, secondo un pacifico orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degliatti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter"processuale senza compiere generali verifiche degliatti (tra le varie, v. ord. 26834/2019; sentenza. 11738/2016). Stesse considerazioni valgono per il Comune di Carini che ben poteva in appello introdurrela tematica. 3.-Il ricorso è comunque infondato. Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -6- Secondo la decisione impugnata, la realizzazione dei 20 alloggi di edilizia economica e popolare da parte dello I.A.C.P. è stata sorretta da provvedimenti amministrativi legittimi e si è concretizzata in una attività di pubblico interesse. A questo risultato la decisione è pervenuta , sul presupposto che l’approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell’art. 1 comma 1, L. 3/1978, allorché l’opera sia conforme allo strumento urbanistico, ritenendo che nel caso di specie l’intervenuta attestazione di conformità allo strumento urbanistico assolve a tale finalità (e riconoscendo che la previa approvazione del PEEP operata con delibera del Consiglio Comunale n. 101/1998 equivaleva a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere impianti ed edifici in esso previsti) e concludendo con il richiamo all'arte 12 del T.U. espropriazioni il quale prevede che “ equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione(n.d.r.: corsivo in sentenza), di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”. Effettivamente, come dedotto dal ricorrente, l’art. 1 comma 1 della L. 1/1978 è stato abrogato dal DPR n. 327/2001. E tuttavia, come sostenuto dal controricorrente I.A.C.P.,operano nella specie, trattandosi di iniziative di edilizia economica e popolare, l’art. 52 della L. 865/1971 e ilD.L. n. 115/1974 (e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza gravata), per i quali la delibera di localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere ivi Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -7- previste,concretando in tal modo un procedimento semplificato e accelerato di individuazione e di acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia economica popolare. Questa Corte ha avuto modo di precisare che “nella parte in cui non sono state implicitamente abrogate con specifiche disposizioni regionali, le norme statali in tema di edilizia economica e popolare sono applicabili in Sicilia, in particolare gli artt. 51 e 52 della legge 865 del 1971, che riconducono alla localizzazione dellearee, da parte dei Comuni, la dichiarazione di pubblica utilità”(Cass. n. 3033/2005). Nel caso in esame risulta no quindi rispettati i requisiti di legittimità degli atti posti in essere dal Comune di Carini e gli alloggi in questione, in quanto costruiti dallo I.A.C.P., devono ritenersi acquisiti al patrimonio degli enti pubblici (Adunanza plenaria Consiglio di Stato, n. 9/2020). 3.1.-Consegue correttamente a quanto sopra l’applicazione – operata dalla sentenza censurata - di quanto sostenuto da Cass. S.U. n.1612/1993, secondo la quale “Il concreto modo di essere o di realizzare un'opera pubblica a seguito di dichiarazione di pubblica utilità (…) costituisce estrinsecazione di una potestà della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è ammissibile l'esperibilità dell'azione petitoria o possessoria del proprietario confinante con l'opera pubblica, che deduca una lesione del proprio diritto o del proprio possesso per effetto di inosservanza delle distanze legali, in considerazione dell'idoneità delle scelte della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera a comprimere la posizione soggettiva del detto proprietario - che resta, peraltro, titolare del diritto all'indennizzo, tutelabile davanti al giudice ordinario, per l'imposizione di fatto di una servitù conseguente a realizzazione Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -8- dell'opera -, nonché del divieto per lo stesso giudice ordinario di interferire sull'atto amministrativo e sulla concreta attuazione”. E comunque, quanto alla supposta attività iure privatorum della pubblica amministrazione, deve essere precisato che la stessa non si prospetta neppure di fronte ad atti amministrativi viziati, essendo necessario un comportamento meramente materiale, disancorato e non sorretto da atti o provvedimenti amministrativi. È, questo, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte: “ Vi è difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda possessoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione per comportamenti da quest'ultima posti in essere in esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché gli eventuali provvedimenti di reintegrazione o di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunciata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Tale principio non opera, invece, con riguardo ai meri atti materiali della pubblica amministrazione, in quanto essi non sono in alcun modo ricollegabili, neppure implicitamente, all'esercizio di un potere amministrativo ” (Cass. S.U. n. 14218/2002; il principio era già stato sancito in precedenza: “Le azioni possessorienei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sono ammesse nei soli casi in cui quest'ultima abbia agito "iureprivatorum" o abbia posto in essere un'attività meramente materiale oppure l'atto sia da reputare inesistente, perché affetto da unvizio radicale, mentre invece, qualora dette azioni siano proposte per comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -9- ordinario, ai sensi dell'art. 37, primo comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n. 891/1995). Neppure l’avvenuta revoca, in autotutela, del decreto di determinazione dell’indennità di esproprio nei confronti del ricorrente vale a trasforma re l’attività dello I . A .C. P . in attività iure privatorum: la ragione della stessa è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, che l’ha ritenuta giustificata dall’esigenza di procedere separatamente nell'espropriazione verso l'appellante rispetto agli altri proprietari espropriati,al fine di contenere i tempi processuali relativi ai ricorsi amministrativi intrapresi. 4.-In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato eil ricorrent e dev e essere condannat o al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 5.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà Ric. 2018 n. 32894 sez. S2 -ad. 07-02-2023 -10- atto della sussistenza dei presupposti per
Sentenza Cassazione n. 32802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris