CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 ottobre 1967
Cassazione n. 21055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta rinunzia da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 Giugno 2021 il Tribunale di Milano, per quello che rileva in questa sede, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Milano in data 27 Gennaio 2021 nei confronti del predetto indagato per il reato di riciclaggio, sequestro avente ad oggetto beni immobili costituiti da un appartamento e due garages. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] proponendo due motivi: a. violazione degli artt. 240 bis c.p. e 321 c.p.p. Deduce violazione di legge sotto il profilo dell'apparenza della motivazione in relazione all' invocata assenza del requisito della sproporzione del valore dei beni nella disponibilità dell' indagato rispetto alle entrate negli anni di riferimento, assumendo che i giudici di merito non avrebbero in alcun modo argomentato sulla provvista economica nella sua disponibilità anche in ragione delle liberalità ricevute; b. contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva individuato quale indice rivelatore della sperequazione finanziari il numero delle condotte contestate proprio nell' anno in cui era stato perfezionato l'acquisto della parte finale dell'immobile. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Prima di procedere all' esame dei singoli motivi del ricorso si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3.2. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con l'ordinanza impugnata, nel ricostruire la configurabilità nel caso in esame del fumus dei delitti contestati - richiamando sinteticamente gli esiti delle attività investigative riportate nell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'indagato per il reato associativo, numerosi reati di furto e di riciclaggio, al fine di sottolineare il fumus delicti (peraltro non contestato) - hanno affrontato la tematica del requisito della sproporzione del valore dei beni nella disponibilità dell' indagato per complessivi euro 102.511,62 rispetto alle insufficienti entrate negli anni 2016-2018 pari per la ex compagna Sbrocchi a complessive euro 52.000,00 e per il medesimo ricorrente ad euro 8.884,00 con • motivazione tutt' altro che carente o apparente, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente specie con il primo motivo . Quanto alla asserita omessa valutazione della provvista economica nella disponibilità del ricorrente anche in ragione delle liberalità ricevute rileva la Corte che trattasi di profilo puntualmente preso in esame dai giudici del merito i quali hanno evidenziato come le relative allegazioni erano rimaste sfornite da adeguata prova. Chiaramente inammissibili riguardando meri vizi di motivazione sono, infine, i profili di cui al secondo motivo relativi ad una asserita contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva individuato quale indice rivelatore della sperequazione finanziari il numero delle condotte contestate proprio nell' anno in cui era stato perfezionato l'acquisto dell'immobile, tenuto conto dei cennati limiti in sede di sindacato di legittimità quanto alle misure cautelari reali. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in