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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35219/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Letti il manoscritto e la memoria a firma dell'imputato pervenuti a me- 9 PFT dal carcere di Taranto.

Trattato come procedimento a conclusioni scritte a norma dell'art. 23 compia 8, D.L. 137 del 28/10/2020 convertito nella Legge 176 del 18/12/2020 e successivo D.L. 228 del 30/12/2021, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza ex art. 310 cod. proc. peri. presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data I dicembre 2021, che rigettava la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 [capi 49) e 51)] e 74 [(capo 29)], d.P.R. 309/1990, quest'ultimo aggravato ex art. 416-bis 1 cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di favorire la cosca Pisano di Rosarno, cui il sodalizio oggetto dell'incidente cautelare all'odierna attenzione di questa Corte — ubicato in Basilicata -- era collegato.

Come già ricostruito nella precedente ordinanza del Tribunale del riesame - in relazione alla quale si è pronunciata questa Corte, con sentenza 27971/2021, rigettando il ricorso dell'indagato, a capo del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti vi era [OSCURATO:PERSONA], e allo [OSCURATO:PERSONA] —reggente della cosca locale — era attribuita la veste di promotore, con il compito di sovraintendere, insieme a Pace, al procacciamento di stupefacenti destinati alla successiva vendita.

Il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo 49) attiene alla ricezione ed alla successiva vendita ad un cliente, domiciliato a Napoli o in luoghi limitrofi, di un non meglio identificato quantitativo di cocaina, avvenute tra 18 ed il 9 gennaio 2018.

Il medesimo reato di cui al capo 51) riguarda un quantitativo di stupefacenti che [OSCURATO:PERSONA] riferiva a Pace di avere venduto a terzi l'8 gennaio 2018.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt„ 299 e 192 cod. proc. pen.

Il ricorrente, con l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva avanzato, alla luce di una serie di conversazioni intercettate in precedenza, neppure implicitamente considerate, istanza di revoca, in primo luogo in relazione agli episodi di concorso, con persone note, nel traffico di sostanze stupefacenti (capi 49 e 51).

L'istanza rilevava non solo ai fini propri della misura cautelare adottata per dette fattispecie, ma anche per l'incidenza che la revoca della misura avrebbe avuto con riferimento al reato associativo.

Il G.i.p. nulla diceva sul punto e il Tribunale del riesame integrava la carenza di motivazione ribadendo la conclusione secondo la quale la persona appellata con il nome "Salvatore" si identificasse proprio in [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, l'indagato contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza del reato e, in subordine, circa la sua commissione, allegando il contenuto di conversazioni in precedenza non valutate.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309/90.

Alla luce dell'unico episodio di cui al capo 49 (il capo 51 è dalla stessa accusa ritenuto estraneo al programma del sodalizio) non poteva essere dedotta la partecipazione all'associazione, in quanto non dimostrativa della adesione del ricorrente alla stessa.

E' illogico il richiamo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito al Marino di installare su suoi terreni le proprie piantagioni di marijuana.

Ciò perché Marino, per come emerge dalla stessa incolpazione, coltivava droga in concorso con persone di Rosarno fino a settembre 2016.

In nessun caso, quella contestata può essere considerata come condotta indiziante della partecipazione del ricorrente a una associazione accertata con riferimento ad epoca successiva all'ottobre 2017.

È incongrua l'affermazione secondo cui la circostanza che il ricorrente fosse comparso sulla scena delle indagini per un lasso di tempo assai breve sarebbe irrilevante ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio, richiamando al riguardo la giurisprudenza secondo cui la brevità del periodo di osservazione sarebbe irrilevante ai fini della dimostrazione della condotta di partecipazione.

Sennonché, nell'indagine di cui si discute il periodo di osservazione è stato tutt'altro che breve ed è proprio questo lungo monitoraggio dei vari soggetti coinvolti nell'indagine ad attestare la presenza sulla scena del ricorrente solo per un brevissimo lasso di tempo.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299 e 274 cod. proc. pen.

In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: ciò non è stato fatto nel caso in esame.

Inoltre, nella valutazione della posizione del ricorrente, il Tribunale ha del tutto omesso di valutare il tempo silente, non solo tra il tempo di commissione dei reati e il momento in cui è stata adottata la misura cautelare, ma anche, e soprattutto, tra il primo momento e il momento in cui si concludevano le indagini e che deponeva per una prognosi negativa di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente prospetta le stesse censure ed i medesimi argomenti già dedotti in sede di ricorso per riesame e sui quali si è formato I giudicato cautelare, avendo questa Corte di legittimità, con sentenza n. 27971/2021, rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Come è noto il giudicato in senso proprio si forma sulle sentenze divenute irrevocabili, cioè non più impugnabili attraverso i mezzi ordinari.

Per effetto dell'irrevocabilità le sentenze divengono tendenzialmente immodificabili: assumono il crisma dell'intangibilità, divengono "cosa giudicata".

Proprio l'esigenza di certezza della decisione ha condotto ad elaborare il concetto di "giudicato cautelare" trasferendo in ambito cautelare alcune delle caratteristiche proprie del giudicato che si forma sulle sentenze.

Dunque, al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, si ritiene che, una volta esperitit tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelar i si formi il c d. giudicato cautelare, che è finalizzato ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate, come nel caso in esame, su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione.

3. Peraltro, il primo motivo è del tutto aspecifico, in quanto non indica quali fossero le "conversazioni in precedenza non valutate"(vedi pag.3 del ricorso), né perché fossero dirimenti per dimostrare la carenza della gravità indiLiaria. 4.Quanto al secondo motivo, deve, comunque, evidenziarsi che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

Nella specie il ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione della addebitata partecipazione all'associazione, chiedendo di tenere in debito conto come vi fosse un unico episodio contestato al capo 49, che non poteva quindi essere sintomatico dell'adesione al sodalizio, come risulterebbe illogico il richiamo alla circostanza che il ricorrente avrebbe consentito al Marino di installare le proprie piantagioni di marijuana e come poco significativa fosse la circostanza dell'invito da parte di Salimando a isolare Schettino, come doveva essere invece valorizzato il fatto che il ricorrente fosse "comparso sulla scena delle indagini per un lasso di tempo assai breve"(vedi pag.12 del ricorso).

E' evidente che la critica si risolve nella diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito e ciò non può formare oggetto del giudizio di legittimità. 5.11 terzo motivo è, in ogni caso generico, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della statuizione censurata, per la quale "l'unica misura idonea a prevenire adeguatamente l'evidenziato periculum rimane quello della custodia cautelare in carcere, in quanto, recidendo il legame dell'indagato con il contesto territoriale e criminale di provenienza, si palesa come la sola capace di porre un concreto argine alla capacità delinquenziale dello [OSCURATO:PERSONA], contestualmente tutelando le esigenze generai preventive di salvaguardia della collettività.

Differentemente, l'applicazione della misura auto custodiale (anche con presidio elettronico) è stata ritenuta del tutto insufficiente, in ragione del contesto nel quale sono maturati i fatti e della capillare rete di contatti vantata dal ricorrente, a prevenire i rischi legati alla ripetizione di condotte specifiche, in quanto per i motivi sopraesposti la sua osservanza non può essere pacificamente demandata alla volontaria sottomissione dello stesso alle prescrizioni impostegli" (vedi pag.9 dell'ordinanza impugnata).

Peraltro, questa Corte di legittimità, nel rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva sottolineato che "le presunzioni -- entrambe relative — legate alla fattispecie associativa, quella di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza della custodia in carcere non sono vinte e, anzi, il Collegio della cautela ha posto in luce che: l'opera del ricorrente era stata strategica; - egli aveva a disposizione una collaudata rete di fornitori ed era ben a conoscenza degli equilibri delinquenziali del territorio; - aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di procurargli un Kalashnikov, circostanza significativa del suo coinvolgimento in dinamiche criminali di alto profilo e di natura violenta; - egli faceva registrare a proprio carico nutriti precedenti, anche per reati in materia di armi e concorso esterno in associazione mafiosa; -- la reattività rispetto alle difficoltà e la capacità di riciciarsi rispetto a nuovi sodalizi erano ulteriori indicatori di pericolosità.

Da tutti questi elementi il Tribunale del riesame — senza che il ricorrente vi opponga critiche specifiche — ha evinto le potenzialità criminali di [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di contenerle con la misura di massimo rigore.Peraltro, proprio la presenza di una pluralità di indicatori di pericolosità smentisce la agitata rilevanza del tempo trascorso dai fatti — tempo, peraltro, piuttosto contenuto". 6.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che ricorrente versi la somma, determinata in via eguitativa, di curo 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Letti il manoscritto e la memoria a firma dell'imputato pervenuti a me- 9 PFT dal carcere di Taranto. Trattato come procedimento a conclusioni scritte a norma dell'art. 23 compia 8, D.L. 137 del 28/10/2020 convertito nella Legge 176 del 18/12/2020 e successivo D.L. 228 del 30/12/2021, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza ex art. 310 cod. proc. peri. presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data I dicembre 2021, che rigettava la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 [capi 49) e 51)] e 74 [(capo 29)], d.P.R. 309/1990, quest'ultimo aggravato ex art. 416-bis 1 cod. pen., per aver commesso il fatto al fine di favorire la cosca Pisano di Rosarno, cui il sodalizio oggetto dell'incidente cautelare all'odierna attenzione di questa Corte — ubicato in Basilicata -- era collegato. Come già ricostruito nella precedente ordinanza del Tribunale del riesame - in relazione alla quale si è pronunciata questa Corte, con sentenza 27971/2021, rigettando il ricorso dell'indagato, a capo del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti vi era [OSCURATO:PERSONA], e allo [OSCURATO:PERSONA] —reggente della cosca locale — era attribuita la veste di promotore, con il compito di sovraintendere, insieme a Pace, al procacciamento di stupefacenti destinati alla successiva vendita. Il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 di cui al capo 49) attiene alla ricezione ed alla successiva vendita ad un cliente, domiciliato a Napoli o in luoghi limitrofi, di un non meglio identificato quantitativo di cocaina, avvenute tra 18 ed il 9 gennaio 2018. Il medesimo reato di cui al capo 51) riguarda un quantitativo di stupefacenti che [OSCURATO:PERSONA] riferiva a Pace di avere venduto a terzi l'8 gennaio 2018. 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt„ 299 e 192 cod. proc. pen. Il ricorrente, con l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva avanzato, alla luce di una serie di conversazioni intercettate in precedenza, neppure implicitamente considerate, istanza di revoca, in primo luogo in relazione agli episodi di concorso, con persone note, nel traffico di sostanze stupefacenti (capi 49 e 51). L'istanza rilevava non solo ai fini propri della misura cautelare adottata per dette fattispecie, ma anche per l'incidenza che la revoca della misura avrebbe avuto con riferimento al reato associativo. Il G.i.p. nulla diceva sul punto e il Tribunale del riesame integrava la carenza di motivazione ribadendo la conclusione secondo la quale la persona appellata con il nome "Salvatore" si identificasse proprio in [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, l'indagato contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza del reato e, in subordine, circa la sua commissione, allegando il contenuto di conversazioni in precedenza non valutate. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309/90. Alla luce dell'unico episodio di cui al capo 49 (il capo 51 è dalla stessa accusa ritenuto estraneo al programma del sodalizio) non poteva essere dedotta la partecipazione all'associazione, in quanto non dimostrativa della adesione del ricorrente alla stessa. E' illogico il richiamo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito al Marino di installare su suoi terreni le proprie piantagioni di marijuana. Ciò perché Marino, per come emerge dalla stessa incolpazione, coltivava droga in concorso con persone di Rosarno fino a settembre 2016. In nessun caso, quella contestata può essere considerata come condotta indiziante della partecipazione del ricorrente a una associazione accertata con riferimento ad epoca successiva all'ottobre 2017. È incongrua l'affermazione secondo cui la circostanza che il ricorrente fosse comparso sulla scena delle indagini per un lasso di tempo assai breve sarebbe irrilevante ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio, richiamando al riguardo la giurisprudenza secondo cui la brevità del periodo di osservazione sarebbe irrilevante ai fini della dimostrazione della condotta di partecipazione. Sennonché, nell'indagine di cui si discute il periodo di osservazione è stato tutt'altro che breve ed è proprio questo lungo monitoraggio dei vari soggetti coinvolti nell'indagine ad attestare la presenza sulla scena del ricorrente solo per un brevissimo lasso di tempo. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299 e 274 cod. proc. pen. In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: ciò non è stato fatto nel caso in esame. Inoltre, nella valutazione della posizione del ricorrente, il Tribunale ha del tutto omesso di valutare il tempo silente, non solo tra il tempo di commissione dei reati e il momento in cui è stata adottata la misura cautelare, ma anche, e soprattutto, tra il primo momento e il momento in cui si concludevano le indagini e che deponeva per una prognosi negativa di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente prospetta le stesse censure ed i medesimi argomenti già dedotti in sede di ricorso per riesame e sui quali si è formato I giudicato cautelare, avendo questa Corte di legittimità, con sentenza n. 27971/2021, rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Come è noto il giudicato in senso proprio si forma sulle sentenze divenute irrevocabili, cioè non più impugnabili attraverso i mezzi ordinari. Per effetto dell'irrevocabilità le sentenze divengono tendenzialmente immodificabili: assumono il crisma dell'intangibilità, divengono "cosa giudicata". Proprio l'esigenza di certezza della decisione ha condotto ad elaborare il concetto di "giudicato cautelare" trasferendo in ambito cautelare alcune delle caratteristiche proprie del giudicato che si forma sulle sentenze. Dunque, al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, si ritiene che, una volta esperitit tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelar i si formi il c d. giudicato cautelare, che è finalizzato ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate, come nel caso in esame, su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione. 3. Peraltro, il primo motivo è del tutto aspecifico, in quanto non indica quali fossero le "conversazioni in precedenza non valutate"(vedi pag.3 del ricorso), né perché fossero dirimenti per dimostrare la carenza della gravità indiLiaria. 4.Quanto al secondo motivo, deve, comunque, evidenziarsi che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Nella specie il ricorrente mira ad ottenere una diversa valutazione della addebitata partecipazione all'associazione, chiedendo di tenere in debito conto come vi fosse un unico episodio contestato al capo 49, che non poteva quindi essere sintomatico dell'adesione al sodalizio, come risulterebbe illogico il richiamo alla circostanza che il ricorrente avrebbe consentito al Marino di installare le proprie piantagioni di marijuana e come poco significativa fosse la circostanza dell'invito da parte di Salimando a isolare Schettino, come doveva essere invece valorizzato il fatto che il ricorrente fosse "comparso sulla scena delle indagini per un lasso di tempo assai breve"(vedi pag.12 del ricorso). E' evidente che la critica si risolve nella diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito e ciò non può formare oggetto del giudizio di legittimità. 5.11 terzo motivo è, in ogni caso generico, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della statuizione censurata, per la quale "l'unica misura idonea a prevenire adeguatamente l'evidenziato periculum rimane quello della custodia cautelare in carcere, in quanto, recidendo il legame dell'indagato con il contesto territoriale e criminale di provenienza, si palesa come la sola capace di porre un concreto argine alla capacità delinquenziale dello [OSCURATO:PERSONA], contestualmente tutelando le esigenze generai preventive di salvaguardia della collettività. Differentemente, l'applicazione della misura auto custodiale (anche con presidio elettronico) è stata ritenuta del tutto insufficiente, in ragione del contesto nel quale sono maturati i fatti e della capillare rete di contatti vantata dal ricorrente, a prevenire i rischi legati alla ripetizione di condotte specifiche, in quanto per i motivi sopraesposti la sua osservanza non può essere pacificamente demandata alla volontaria sottomissione dello stesso alle prescrizioni impostegli" (vedi pag.9 dell'ordinanza impugnata). Peraltro, questa Corte di legittimità, nel rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva sottolineato che "le presunzioni -- entrambe relative — legate alla fattispecie associativa, quella di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza della custodia in carcere non sono vinte e, anzi, il Collegio della cautela ha posto in luce che: l'opera del ricorrente era stata strategica; - egli aveva a disposizione una collaudata rete di fornitori ed era ben a conoscenza degli equilibri delinquenziali del territorio; - aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di procurargli un Kalashnikov, circostanza significativa del suo coinvolgimento in dinamiche criminali di alto profilo e di natura violenta; - egli faceva registrare a proprio carico nutriti precedenti, anche per reati in materia di armi e concorso esterno in associazione mafiosa; -- la reattività rispetto alle difficoltà e la capacità di riciciarsi rispetto a nuovi sodalizi erano ulteriori indicatori di pericolosità. Da tutti questi elementi il Tribunale del riesame — senza che il ricorrente vi opponga critiche specifiche — ha evinto le potenzialità criminali di [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di contenerle con la misura di massimo rigore.Peraltro, proprio la presenza di una pluralità di indicatori di pericolosità smentisce la agitata rilevanza del tempo trascorso dai fatti — tempo, peraltro, piuttosto contenuto". 6.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che ricorrente versi la somma, determinata in via eguitativa, di curo 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimen
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