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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27437/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Sansonetti, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica dell’Avv.

C. Figus, fatta pervenire a mezzo p.e.c. il 7maggio 2026, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari harigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla semilibertà, avanzata inrelazione alla pena in esecuzione di anni trenta di reclusione, irrogata consentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, indata 2 novembre 2009, relativa ai reati di omicidio e lesioni personali.2.

Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato,per il tramite del difensore, Avv.

C. Figus, affidando il ricorso a un unico motivo,di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale denunciamancanza e contraddittorietà della motivazione.Il Tribunale di sorveglianza a fronte di una valutazione positiva provenientesia dall'organo requirente sia dagli operatori dell'Istituto di pena ove il detenutoè ristretto, con motivazione carente perché basata su una lettura parziale deglidel reato, caratterizzato da sconcertante superficialità, denotante la mancanza disufficienti progressi.Per il ricorrente, in definitiva, il Tribunale si è esclusivamente fondato sullagravità del reato pur commesso in epoca remota, omettendo di considerare lamole di elementi positivi emersi in oltre sedici anni di trattamento penitenziario,a fronte di una valutazione richiesta ai fini della concessione della semilibertà chedeve tenere conto della complessiva personalità del condannato bilanciandoaspetti negativi con quelli positivi emersi durante l'esecuzione della pena.In particolare, si sarebbe trascurato che dalla relazione di sintesi risulta:-la regolarità della condotta detentiva;-il beneficio ottenuto in relazione di 1329 giorni della liberazione anticipata,relativamente a semestri da ultimo scadenti al 28 Febbraio 2023;-l'ammissione a ben 38 permessi premio;-l'ammissione al lavoro esterno proficuamente svolto come da relazionedell’UEPE;-l'esistenza di una stabile relazione affettiva, di un figlio e una rete familiarecoesa.La motivazione dell'ordinanza estrapola, invece, elementi esclusivamentenegativi ignorando completamente alcuni passaggi fondamentali, emergenti daglimaturazione avviato, il riconoscimento di valori impartitigli dai genitori datrasmettere al figlio, il riconoscimento di responsabilità rispetto al fatto reato,l'evitamento dalla devianza e la presenza di ordini valoriali netti e definiti, tuttiaspetti valorizzati dall'esperta di cui alla relazione di sintesi.A parere del ricorrente, anzi, il Tribunale estrapola, da tale relazione, ununico elemento critico cioè quello relativo alla parziale rielaborazione e giunge auna valutazione prognostica negativa, nonostante la relazione tecnica nel suocomplesso svolga una valutazione favorevole.Tanto, tenuto conto che non possono assurgere a elementi decisivi in sensonegativo la gravità del reato per cui è intervenuta condanna o la mancataammissione di colpevolezza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, P. Sansonetti, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.La norma di riferimento (art. 50, comma 4, ord. pen.), prevede che"l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressicompiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un gradualereinserimento del soggetto nella società".Il Tribunale ha ritenuto che tali presupposti non vi fossero valutando ilcomplessivo comportamento del condannato, rispetto al quale è emerso chequesti ha minimizzato il suo ruolo rispetto all'accaduto e in particolare rispettoalla violenta morte della vittima, pur mostrando rammarico per il coinvolgimentodel figlio nell'accaduto e per le ripercussioni del gesto nella famiglia di origine inparticolare rispetto alla madre.

Questi, peraltro, ha reputato non utile da partesua la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa.

Inoltre, si valorizza lamancanza di un sia pur minimo risarcimento del danno, nonostante l’intervenuta,risalente condanna ad una provvisionale pari ad euro 50.000,00, attribuendo talecarenza alla mancata richiesta ad opera della parte civile.Il Tribunale, invero, rende conto e si confronta con la condotta correttatenuta durante la detenzione in carcere, lo svolgimento di attività lavorativaesterna, l'adeguatezza del domicilio nonché la prospettazione di un'opportunitàlavorativa idonea, tuttavia valorizzando l'atteggiamento mostrato nei confrontidel reato e la superficialità del comportamento reputando, allo stato, prematurala concessione della misura alternativa.Il ricorso, in primo luogo, non si confronta compiutamente con uno dei temiaffrontati nel provvedimento impugnato, quello relativo al mancato risarcimentodel danno anche soltanto parziale, di per sé, non ostativo ma valutabile nelcomplesso, secondo i parametri fissati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità.Invero, il risarcimento nei confronti delle vittime del reato può esserevalutato come un dato di fatto obiettivo da cui ricavare la presa di coscienza, daparte del condannato, delle negative esperienze del passato e l'esistenza di unariflessione critica proiettata verso il ravvedimento, che sono elementi necessariper la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv.259622).

Infatti, ai fini dell'applicazione della misura alternativa dellasemilibertà, sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati deltrattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni chegarantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti lapresa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento (conformi Sez. 1, n. 843 del27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv.196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, Ortello, Rv. 202414).In secondo luogo, si osserva che il ricorso attacca la motivazionedell'ordinanza impugnata anche deducendo che essa non avrebbe tenuto contodella relazione di sintesi versata in atti, atto che dà conto dei progressi neltrattamento e della già avvenuta fruizione di numerosissimi permessi premio,nonché dell’ammissione al lavoro esterno.

Tanto, tuttavia, senza considerare chei progressi nel trattamento sono, come appena evidenziato, uno dei parametri divalutazione della concessione della semilibertà (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020,dep. 2021, Serpa, Rv. 280211), cui, però, devono essere affiancate anche lapresa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione criticaproiettata verso il ravvedimento, che il giudice del merito ha ritenuto, allo stato,insufficienti con giudizio di puro merito e comunque immune da illogicitàmanifesta.Inoltre, l'argomento è comunque introdotto in difetto del requisitodell'autosufficienza, perché viene formulata una critica alla motivazione delprovvedimento impugnato attraverso il richiamo ad atti – numerosissimiprovvedimenti che concedono i permessi premio - che non sono stati allegati alricorso o trascritti in esso (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv.270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n.26725 del 1/03/2013, Natale, Rv. 256723; per una applicazione del principioanche al di fuori del vizio di motivazione v.

Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017,dep. 2018, Conti, Rv. 273261).Il ricorso, in definitiva, attacca la motivazione dell'ordinanza impugnataanche deducendo che non può respingersi la richiesta di semilibertà sulla basedella gravità del reato ma si tratta di censura che, pur fondata in via astratta,comunque non è idonea a disarticolare il complessivo percorso logico dellaordinanza impugnata che, invero, ha ritenuto, allo stato, difettare la piena presadi coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione criticaproiettata verso il ravvedimento.

Del resto, l’istanza, visto che all’attualità ilricorrente risulta ammesso al lavoro esterno, potrà ovviamente essere rivalutatain sede di merito, in presenza di nuovi parametri di ammissibilità espressamentedevoluti.3.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato con condanna alla rifusione dellespese.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Sansonetti, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica dell’Avv. C. Figus, fatta pervenire a mezzo p.e.c. il 7maggio 2026, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari harigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alla semilibertà, avanzata inrelazione alla pena in esecuzione di anni trenta di reclusione, irrogata consentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, indata 2 novembre 2009, relativa ai reati di omicidio e lesioni personali.2. Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato,per il tramite del difensore, Avv. C. Figus, affidando il ricorso a un unico motivo,di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale denunciamancanza e contraddittorietà della motivazione.Il Tribunale di sorveglianza a fronte di una valutazione positiva provenientesia dall'organo requirente sia dagli operatori dell'Istituto di pena ove il detenutoè ristretto, con motivazione carente perché basata su una lettura parziale deglidel reato, caratterizzato da sconcertante superficialità, denotante la mancanza disufficienti progressi.Per il ricorrente, in definitiva, il Tribunale si è esclusivamente fondato sullagravità del reato pur commesso in epoca remota, omettendo di considerare lamole di elementi positivi emersi in oltre sedici anni di trattamento penitenziario,a fronte di una valutazione richiesta ai fini della concessione della semilibertà chedeve tenere conto della complessiva personalità del condannato bilanciandoaspetti negativi con quelli positivi emersi durante l'esecuzione della pena.In particolare, si sarebbe trascurato che dalla relazione di sintesi risulta:-la regolarità della condotta detentiva;-il beneficio ottenuto in relazione di 1329 giorni della liberazione anticipata,relativamente a semestri da ultimo scadenti al 28 Febbraio 2023;-l'ammissione a ben 38 permessi premio;-l'ammissione al lavoro esterno proficuamente svolto come da relazionedell’UEPE;-l'esistenza di una stabile relazione affettiva, di un figlio e una rete familiarecoesa.La motivazione dell'ordinanza estrapola, invece, elementi esclusivamentenegativi ignorando completamente alcuni passaggi fondamentali, emergenti daglimaturazione avviato, il riconoscimento di valori impartitigli dai genitori datrasmettere al figlio, il riconoscimento di responsabilità rispetto al fatto reato,l'evitamento dalla devianza e la presenza di ordini valoriali netti e definiti, tuttiaspetti valorizzati dall'esperta di cui alla relazione di sintesi.A parere del ricorrente, anzi, il Tribunale estrapola, da tale relazione, ununico elemento critico cioè quello relativo alla parziale rielaborazione e giunge auna valutazione prognostica negativa, nonostante la relazione tecnica nel suocomplesso svolga una valutazione favorevole.Tanto, tenuto conto che non possono assurgere a elementi decisivi in sensonegativo la gravità del reato per cui è intervenuta condanna o la mancataammissione di colpevolezza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, P. Sansonetti, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.La norma di riferimento (art. 50, comma 4, ord. pen.), prevede che"l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressicompiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un gradualereinserimento del soggetto nella società".Il Tribunale ha ritenuto che tali presupposti non vi fossero valutando ilcomplessivo comportamento del condannato, rispetto al quale è emerso chequesti ha minimizzato il suo ruolo rispetto all'accaduto e in particolare rispettoalla violenta morte della vittima, pur mostrando rammarico per il coinvolgimentodel figlio nell'accaduto e per le ripercussioni del gesto nella famiglia di origine inparticolare rispetto alla madre. Questi, peraltro, ha reputato non utile da partesua la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa. Inoltre, si valorizza lamancanza di un sia pur minimo risarcimento del danno, nonostante l’intervenuta,risalente condanna ad una provvisionale pari ad euro 50.000,00, attribuendo talecarenza alla mancata richiesta ad opera della parte civile.Il Tribunale, invero, rende conto e si confronta con la condotta correttatenuta durante la detenzione in carcere, lo svolgimento di attività lavorativaesterna, l'adeguatezza del domicilio nonché la prospettazione di un'opportunitàlavorativa idonea, tuttavia valorizzando l'atteggiamento mostrato nei confrontidel reato e la superficialità del comportamento reputando, allo stato, prematurala concessione della misura alternativa.Il ricorso, in primo luogo, non si confronta compiutamente con uno dei temiaffrontati nel provvedimento impugnato, quello relativo al mancato risarcimentodel danno anche soltanto parziale, di per sé, non ostativo ma valutabile nelcomplesso, secondo i parametri fissati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità.Invero, il risarcimento nei confronti delle vittime del reato può esserevalutato come un dato di fatto obiettivo da cui ricavare la presa di coscienza, daparte del condannato, delle negative esperienze del passato e l'esistenza di unariflessione critica proiettata verso il ravvedimento, che sono elementi necessariper la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Bertotti, Rv.259622). Infatti, ai fini dell'applicazione della misura alternativa dellasemilibertà, sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati deltrattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni chegarantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti lapresa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e lariflessione critica proiettata verso il ravvedimento (conformi Sez. 1, n. 843 del27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv.196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, Ortello, Rv. 202414).In secondo luogo, si osserva che il ricorso attacca la motivazionedell'ordinanza impugnata anche deducendo che essa non avrebbe tenuto contodella relazione di sintesi versata in atti, atto che dà conto dei progressi neltrattamento e della già avvenuta fruizione di numerosissimi permessi premio,nonché dell’ammissione al lavoro esterno. Tanto, tuttavia, senza considerare chei progressi nel trattamento sono, come appena evidenziato, uno dei parametri divalutazione della concessione della semilibertà (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020,dep. 2021, Serpa, Rv. 280211), cui, però, devono essere affiancate anche lapresa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione criticaproiettata verso il ravvedimento, che il giudice del merito ha ritenuto, allo stato,insufficienti con giudizio di puro merito e comunque immune da illogicitàmanifesta.Inoltre, l'argomento è comunque introdotto in difetto del requisitodell'autosufficienza, perché viene formulata una critica alla motivazione delprovvedimento impugnato attraverso il richiamo ad atti – numerosissimiprovvedimenti che concedono i permessi premio - che non sono stati allegati alricorso o trascritti in esso (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv.270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n.26725 del 1/03/2013, Natale, Rv. 256723; per una applicazione del principioanche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017,dep. 2018, Conti, Rv. 273261).Il ricorso, in definitiva, attacca la motivazione dell'ordinanza impugnataanche deducendo che non può respingersi la richiesta di semilibertà sulla basedella gravità del reato ma si tratta di censura che, pur fondata in via astratta,comunque non è idonea a disarticolare il complessivo percorso logico dellaordinanza impugnata che, invero, ha ritenuto, allo stato, difettare la piena presadi coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione criticaproiettata verso il ravvedimento. Del resto, l’istanza, visto che all’attualità ilricorrente risulta ammesso al lavoro esterno, potrà ovviamente essere rivalutatain sede di merito, in presenza di nuovi parametri di ammissibilità espressamentedevoluti.3. Il ricorso pertanto deve essere rigettato con condanna alla rifusione dellespese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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