CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 34285/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13304/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19259/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 del Tribunale di Velletri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34285/2025 Roma, lì, 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza emessa in data 04 novembre 2024 con cui il Tribunale di Velletri lo ha condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 20-bis legge n.110/1975, commesso il 23/04/2021; rilevato che il ricorrente deduce l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie dibattimentali, in quanto l’arma era priva di munizioni e custodita in un’abitazione chiusa e non frequentata da alcuno, e non era pertanto accessibile ad alcuna persona, e che in una situazione analoga la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13570 del 01/02/2017, ha ritenuto insussistente il reato in questione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha valutato sussistente un’omessa custodia dell’arma attraverso un iter argomentativo logico e completo, ritenendo significativo il fatto che essa fosse stata rinvenuta non nell’abitazione ma nel giardino pertinenziale, senza che l’imputato sapesse dare una spiegazione di tale incongrua allocazione; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]