CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 09601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'ad 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla predetta aggravante, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito, per un verso, i presupposti per l'integrazione dell'aggravante in parola in considerazione sia del quantitativo di droga sequestrata (oltre 33 kg. lordi di hashish, con principio attivo pari a kg. 2,588), sia dell'inserimento dell'imputato in un contesto di traffico organizzato di sostanze stupefacente di elevato spessore, come desumibile anche dalle immagini rinvenute su uno dei cellulari a lui sequestrati (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e, per altro verso, la congruità della pena complessivamente inflitta, in considerazione quantitativo di droga sequestrato e del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.