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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40777/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha respinto l'istanza di rescissione proposta d [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa in data 21.1.2019 dal Tribunale di Ragusa e passata in giudicato il successivo 6.6.2019, condannando il medesimo al pagamento delle spese;

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; difetto di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 629bis cod. proc. pen.: richiamato il tenore del provvedimento impugnato, segnala l'errore in cui è a suo avviso incorsa la Corte di Appello nell'argomentare in chiaro contrasto con il disposto dell'art. 629bis cod. proc. pen. ed alla conseguente necessità di tener conto non soltanto della regolarità delle notifiche ma della incolpevole ignoranza del processo; aggiunge che l'istante non aveva eletto domicilio presso il difensore ma presso il padre dalla cui dichiarazione era emerso il suo stato di detenzione di cui, pertanto, il giudice era a conoscenza con la conseguente necessità di eseguire la notifica personalmente all'imputato, come di recente statuito dalle SS.UU. con sentenza 12.778 del 2020; aggiunge che nessuna notifica era intervenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. sottolineando perciò il travisamento del fatto in cui è incorsa la Corte di Appello nel parlare di difensore domiciliatario; segnala, inoltre, la omessa motivazione sul difetto di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato pur in presenza di una notifica regolare dello stesso decreto di citazione a giudizio;

3. il PG ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: premesse alcune considerazioni sulla 'ratio' della rescissione del giudicato, segnala che è onere del condannato quello di allegare i fatti da cui si possa desumere che la sua assenza sia stata dovuta ad una incolpevole ignoranza del processo; aggiunge che tale onere non può ritenersi assolto qualora il condannato non indichi le specifiche ragioni per le quali non abbia potuto tenersi informato del processo di cui abbia avuto preventiva conoscenza; richiama la giurisprudenza di questa Corte con particolare riferimento alla ipotesi di sopravvenienza dello stato detentivo rispetto alla elezione di domicilio.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 La Corte di Appello di Catania ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata ai sensi dell'art. 629bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza del Tribunale di Ragusa del 21.1.2019 passata in giudicato in data 6.6.2019; ha fatto presente che l'istante aveva dedotto di essere venuto a conoscenza del procedimento soltanto in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione e di non avere mai avuto contezza alcuna del procedimento penale che si era celebrato mentre egli stava espiando una pena e per il quale non aveva ricevuto alcuna notifica; ha sottolineato che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia dove erano validamente intervenute le notifiche relative al processo e che mai il difensore aveva fatto presente che il suo assistito, ancorché detenuto, non ne aveva avuto notizia. 4.2 Effettivamente, dagli atti risulta nel verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio del 18.6.2012 l'Esposito elesse domicilio in Frattamaggiore alla via F. Giordano n. 91; nella stessa occasione il predetto Esposito aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di S.M. [OSCURATO:PERSONA].

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, era presente ma non aveva eccepito nulla sulla mancata notifica al proprio assistito al quale il decreto di citazione a giudizio era stato inviato al domicilio eletto in Frattamaggiore via F. Giordano n. 91 risultando, dalla relata del 13.7.2015, "omessa notifica perché detenuto ad Avellino ... come da informazioni assunte in loco dal padre".

All'udienza successiva l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era presente ed era stato sostituito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; così anche alle udienze successive quando era stata espletata l'istruttoria dibattimentale e, infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il processo era stato finalmente deciso.

In definitiva all'imputato non è mai stato recapitato il decreto di citazione a giudizio pur risultando, dalla relata negativa d& tentativo di notifica al domicilio dichiarato, che egli era in quel momento detenuto.

L'assenza di ogni notifica all'imputato escllude che si possa parlare di una nullità "relativa" come ritenuto da Sez.

U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 mentre la nullità assoluta avrebbe potuto essere fatta valere proprio con l'istanza di rescissione (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931). 4.3 II ricorso è tuttavia inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto presentato dal difensore non munito di procura speciale autenticata, necessaria a tal fine atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2.11.2021 Sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha respinto l'istanza di rescissione proposta d [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa in data 21.1.2019 dal Tribunale di Ragusa e passata in giudicato il successivo 6.6.2019, condannando il medesimo al pagamento delle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; difetto di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 629bis cod. proc. pen.: richiamato il tenore del provvedimento impugnato, segnala l'errore in cui è a suo avviso incorsa la Corte di Appello nell'argomentare in chiaro contrasto con il disposto dell'art. 629bis cod. proc. pen. ed alla conseguente necessità di tener conto non soltanto della regolarità delle notifiche ma della incolpevole ignoranza del processo; aggiunge che l'istante non aveva eletto domicilio presso il difensore ma presso il padre dalla cui dichiarazione era emerso il suo stato di detenzione di cui, pertanto, il giudice era a conoscenza con la conseguente necessità di eseguire la notifica personalmente all'imputato, come di recente statuito dalle SS.UU. con sentenza 12.778 del 2020; aggiunge che nessuna notifica era intervenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. sottolineando perciò il travisamento del fatto in cui è incorsa la Corte di Appello nel parlare di difensore domiciliatario; segnala, inoltre, la omessa motivazione sul difetto di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato pur in presenza di una notifica regolare dello stesso decreto di citazione a giudizio; 3. il PG ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: premesse alcune considerazioni sulla 'ratio' della rescissione del giudicato, segnala che è onere del condannato quello di allegare i fatti da cui si possa desumere che la sua assenza sia stata dovuta ad una incolpevole ignoranza del processo; aggiunge che tale onere non può ritenersi assolto qualora il condannato non indichi le specifiche ragioni per le quali non abbia potuto tenersi informato del processo di cui abbia avuto preventiva conoscenza; richiama la giurisprudenza di questa Corte con particolare riferimento alla ipotesi di sopravvenienza dello stato detentivo rispetto alla elezione di domicilio. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 La Corte di Appello di Catania ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata ai sensi dell'art. 629bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza del Tribunale di Ragusa del 21.1.2019 passata in giudicato in data 6.6.2019; ha fatto presente che l'istante aveva dedotto di essere venuto a conoscenza del procedimento soltanto in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione e di non avere mai avuto contezza alcuna del procedimento penale che si era celebrato mentre egli stava espiando una pena e per il quale non aveva ricevuto alcuna notifica; ha sottolineato che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia dove erano validamente intervenute le notifiche relative al processo e che mai il difensore aveva fatto presente che il suo assistito, ancorché detenuto, non ne aveva avuto notizia. 4.2 Effettivamente, dagli atti risulta nel verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio del 18.6.2012 l'Esposito elesse domicilio in Frattamaggiore alla via F. Giordano n. 91; nella stessa occasione il predetto Esposito aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di S.M. [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, era presente ma non aveva eccepito nulla sulla mancata notifica al proprio assistito al quale il decreto di citazione a giudizio era stato inviato al domicilio eletto in Frattamaggiore via F. Giordano n. 91 risultando, dalla relata del 13.7.2015, "omessa notifica perché detenuto ad Avellino ... come da informazioni assunte in loco dal padre". All'udienza successiva l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era presente ed era stato sostituito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; così anche alle udienze successive quando era stata espletata l'istruttoria dibattimentale e, infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il processo era stato finalmente deciso. In definitiva all'imputato non è mai stato recapitato il decreto di citazione a giudizio pur risultando, dalla relata negativa d& tentativo di notifica al domicilio dichiarato, che egli era in quel momento detenuto. L'assenza di ogni notifica all'imputato escllude che si possa parlare di una nullità "relativa" come ritenuto da Sez. U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 mentre la nullità assoluta avrebbe potuto essere fatta valere proprio con l'istanza di rescissione (cfr., Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931). 4.3 II ricorso è tuttavia inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto presentato dal difensore non munito di procura speciale autenticata, necessaria a tal fine atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2.11.2021 Sentenz
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