CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17942/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Bari, sezione del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha confermato il provvedimento delGiudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 05/11/2025 che avevadisposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per ildelitto di tentata estorsione, aggravata anche dal metodo mafioso.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi.2.1. Con il primo e secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 56-629 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in punto di sussistenza digravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione contestatonell’imputazione provvisoria, sotto il duplice profilo della configurabilità dell’elementooggettivo dell’ingiusto profitto e del dolo di reato ed in ordine alla mancata riqualificazione delfatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la richiesta risarcitoria nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] mirasse ad un ingiusto vantaggio perché, da un lato, illegittima nella suaquantificazione e, dall’altro, richiesta senza il rispetto dei termini e delle forme procedurali.Tale assunto è errato.Quanto all’entità della dazione pretesa, la persona offesa ha consegnato la richiestarisarcitoria ricevuta via e-mail da [OSCURATO:PERSONA] (allegata al presente ricorso) da cui risulta che ilrisarcimento dovuto era stato determinato dalla società [OSCURATO:PERSONA] nella misura dieuro 17.000,00, pagabili in 150 rate mensili ovvero, alternativamente, con un acconto di euro7.000,00 e successiva dazione del residuo di euro 10.000,00, a mezzo di 50 rate mensili dieuro 200,00 ciascuna.Ne deriva che l’assunto del Tribunale secondo cui ad [OSCURATO:PERSONA] era statarichiesta una somma non consentita perché superiore al 75% del danno cagionato e almassimale di 20.000,000 euro è documentalmente smentita.Quanto al mancato rispetto dei termini procedurali per l’irrogazione della sanzionedisciplinare e la formalizzazione della conseguente richiesta risarcitoria, nel ricorso sideduce che la perenzione dei termini in questione, non precludeva affatto alla societàLevante di avanzare richieste economiche al [OSCURATO:PERSONA], salva la facoltà di quest’ultimo di nonadempiere eccependo la decadenza del datore di lavoro dalla pretesa.Deve quindi escludersi, secondo la difesa ricorrente, la illegittimità della richiestarisarcitoria e conseguentemente la sussistenza di ingiusto vantaggio patrimoniale, di qui lasussunzione del fatto nella fattispecie tentata di cui all’art. 393 cod. pen.Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, manca la prova dellaconsapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della illegittimità della richiesta di risarcimento avanzata alMattia sia perché avanzata a fronte di un danno realmente causato, sia perché costui,assunto come autista alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi promossoall’incarico di responsabile dei mezzi, era privo di adeguata formazione giuridica che gliconsentisse di valutare l’effettiva esigibilità della pretesa e di sapere che la stessa dovesseessere preceduta dalla tempestiva applicazione di sanzione disciplinare.Tali profili erano stati prospettati in sede di riesame con deposito di memoria difensivacon la quale si era evidenziato anche un ulteriore aspetto sul piano dell’elemento soggettivodel reato e cioè che i messaggi whatsapp in atti davano conto di come [OSCURATO:PERSONA] avessesempre avuto a cuore la sorte del [OSCURATO:PERSONA] al quale era legato da un rapporto di amicizia, tantoda avere omesso l’adozione di doverosi provvedimenti allorquando aveva scoperto che ilcollega faceva uso di stupefacenti e, in talune occasioni, aveva guidato i mezzi in stato dialterazione e tanto da cercare, nella vicenda in esame, una soluzione di compromesso perpotere assicurare alla [OSCURATO:PERSONA] un parziale ristoro del danno patito e consentire alMattia di pagare una somma inferiore al danno realmente causato e con modalità rateale.Si era, del resto, dedotto che l’indagato non aveva alcun personale interesse nellavicenda, nè avrebbe tratto alcun vantaggio economico dalla definizione della questionerisarcitoria, sicchè era verosimile che egli avesse inviato al [OSCURATO:PERSONA] una richiesta dipagamento danni predisposta retrodatata da altri.Il Tribunale a tali rilievi difensivi non ha fornito alcuna concreta e motivata risposta.2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 416 bis.1cod. pen. e la mancanza di motivazione in punto di sussistenza della aggravante del metodomafioso. Nella memoria difensiva depositata all’udienza camerale di riesame si era evidenziatoche dalla stessa ricostruzione offerta dalla persona offesa nelle sommarie informazioni resein data 17 marzo 2025 emergeva che [OSCURATO:PERSONA], di propria iniziativa, avevaesplicitamente incalzato [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli se il Franco incontrato al bar fosse il presidentedella [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato, a fronte di tale domanda, aveva risposto che in realtà sitrattava del figlio del boss [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tale circostanza, la difesa avevapertanto sottolineato che, in assenza di una chiara sollecitazione della persona offesa,[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rivelato l’identità del Franco con conseguente insussistenza dellacontestata aggravante del metodo mafioso mancando in capo all’imputato la cosciente evolontaria determinazione ad evocare la forza intimidatrice del clan mafioso.La Corte di appello non ha fornito alcuna risposta anche a tale deduzione difensiva dirilievo decisivo e fondata proprio sul racconto della stessa persona offesa.2.3. Con il quarto motivo si deducono la violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine agli elementi introdotti dalla difesacomprovanti il superamento della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari ein punto di inidoneità di misure diverse da quella domiciliare.In sede di udienza camerale di riesame si era evidenziato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] erafinalizzata ad assicurare che [OSCURATO:PERSONA], responsabile del sinistro, risarcisse il dannoe, dunque, orientata non a ragioni di profitto ma alla tutela dell’azienda per cui egli lavorava,si era inoltre posto in luce che il contesto in cui si era inserito il supposto tentativo diestorsione era l’ambiente lavorativo nel quale, tuttavia, l’imputato ad oggi non è più inseritoin quanto cautelativamente sospeso dal servizio, come da comunicazione della societàLogistica [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2025 e relativa contestazione disciplinare (documentiallegati anche al presente ricorso).Il collegio della cautela ha pretermesso tali rilievi difensivi ed i dati documentali forniti alriguardo che avevano dirimente rilevanza ai fini del giudizio di sussistenza di attuali esigenzecautelari.Non solo, il Tribunale ha affrontato il tema del pericolo di recidiva con motivazionetautologica ed assertiva, da un lato evocando la gravità del fatto, che non comporta, di persé, una prognosi di reiterazione e, dall’altro, richiamando i precedenti penali che, tuttavia,risalgono all’anno 2001 e consistono in due condanne per mancanza di chiamata alla leva eper diserzione.Neppure è stata offerta concreta ed adeguata giustificazione in ordine alla adeguatezzadel regime domiciliare e alla inidoneità di misure non detentive a salvaguardare le supposteesigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Sono del tutto generici e comunque manifestamente infondati il primo ed il secondomotivo (esaminabili congiuntamente in quanto strettamente correlati tra loro) con i quali sideducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 56-629 cod. pen., nonché lamancanza di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine aldelitto di tentata estorsione contestato nell’imputazione provvisoria, sotto il duplice profilodella configurabilità dell’elemento oggettivo dell’ingiusto profitto e del dolo di reato ed inpunto di mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprieragioni.2.1. Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di doverchiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia datoadeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costruttoargomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere aprova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità dicolpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, sulla cui scia si pongono,ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dilegge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzionedei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanzae concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.2.2. Tanto precisato, le censure proposte con il primo motivo ed il secondo motivo diricorso, ancorchè formulate sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza dimotivazione, di fatto sono volte ad ottenere in questa sede una alternativa lettura dirisultanze investigative già esaminate dal giudice della cautela il quale, confrontandosidirettamente con le doglianze difensive proposte in sede di riesame e senza incorrere inillogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine,riconducendolo correttamente allo schema legale della estorsione tentata, con conseguenteesclusione della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.L’ordinanza impugnata ha valorizzato l’intero portato dichiarativo della persona offesa(articolato in tre distinte denunce e nella successiva escussione avanti il Pubblico Ministero)che ha ritenuto intrinsecamente attendibile e supportato da pregnanti riscontri documentali,rappresentati dalla registrazione del colloquio con [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 10 febbraio,successivamente all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], e dai messaggi whatsapp intercorsi sempre conMorea.In piena aderenza a tale compendio investigativo ed all’esito dell’esame del CCNL invigore all’epoca del fatto ed applicabile all’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui [OSCURATO:PERSONA] eradipendente con la qualifica di autista, il collegio della cautela ha quindi delineatocompiutamente l’intera vicenda oggetto di imputazione provvisoria, ricostruendola nella sualogica sequenza e scansione temporale nei termini che si ritiene opportuno illustrare.[OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 dicembre 2024 era incorso, per sua colpa, in un sinistrostradale mentre era alla guida di un furgone di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; aseguito di ciò [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei mezzi aziendali della società, a far data dal27/01/2025, aveva preteso da [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di una contestazione disciplinareformalizzata il precedente 17/12/2024, la somma inizialmente quantificata in euro 23.400,00euro per i danni causati al veicolo; le richieste erano state avanzate mediante molteplicicondotte minacciose, anche prospettandogli che non avrebbe potuto usufruire di ferie e chesarebbe stato destinato a lavorare gratuitamente per la società DHL riconducibile allaLevante; una volta venuto a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto all’organizzazionesindacale apprendendo che tale pretesa era illegittima, aveva attuato ulteriori pressionisempre più ingravescenti (l’attività lavorativa presso la logistica sarebbe stata molto“difficile”, anche con trattamenti punitivi nella organizzazione delle presenze al lavoro per iturni di servizio del sabato e della domenica), sino a portarlo al cospetto di FrancescoCapriati - intraneo all’omonimo sodalizio di stampo mafioso operante nel territorio barese inquanto condannato con sentenze irrevocabili per partecipazione a tale consorteria - il qualelo aveva invitato a “pagare la somma per non avere guai fuori e dentro l’azienda”;immediatamente dopo l’incontro, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che Franco era “ il figliodi [OSCURATO:PERSONA]…, se hai capito e se non vuoi problemi meglio che paghi”, aggiungendoche lui e Franco erano amici di lunga data; non appena tornati in azienda, [OSCURATO:PERSONA] gli avevamostrato il piano di ammortamento predisposto dall’azienda per il pagamento di quantodovuto a titolo risarcitorio con anticipazione della somma di euro 7.000,00 dicendogli“adesso mi firmi il foglio”, tuttavia [OSCURATO:PERSONA] aveva preso tempo per la necessità di verificare lesue effettive disponibilità; erano seguiti ulteriori contatti tra i due connotati da sistematichepesanti minacce ad opera di [OSCURATO:PERSONA] per indurre [OSCURATO:PERSONA] a firmare il documento in questione,anche rappresentandogli di averlo portato al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della suamancata collaborazione nei confronti dell’azienda (un diverso atteggiamento avrebbe,invece, determinato una gestione differente della vicenda), sino a giungere al giorno 28febbraio 2025 allorquando [OSCURATO:PERSONA], dopo avere rifiutato un incontro visivo con [OSCURATO:PERSONA], avevaricevuto via email da quest’ultimo il documento da firmare intestato alla [OSCURATO:PERSONA].rl., retrodatato al 17 gennaio 2025 con numero di protocollo 11724, recante quale oggettola dicitura “applicazione della sanzione disciplinare relativa alla contestazione del 18dicembre 2024” e contenente un piano di ammortamento con corresponsione di euro113,33 per 150 rate mensili per un importo complessivo di euro 17.000,00, con l’aggiunta diun’autodichiarazione di anticipo di euro 7.000.00 e relativa rimodulazione del piano; neigiorni successivi erano seguiti vari messaggi inviati a [OSCURATO:PERSONA] con i quali [OSCURATO:PERSONA] si era dolutodelle illegittime condizioni a lui imposte, anche con il ricorso all’intervento di “Ceschetto ilfiglio di [OSCURATO:PERSONA]” che gli aveva ingenerato un forte timore, sino a quando in data 3 marzo2025 aveva comunicato la propria decisione di non accettare l’accordo e si era presentatoalle forze dell’ordine integrando la due denunce già sporte in precedenza.Tale essendo la ricostruzione fattuale della vicenda, riportata nel provvedimentoimpugnato, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato, sul pianodella gravità indiziaria, il delitto di tentata estorsione realizzato dall’odierno ricorrente inconcorso con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, le circostanze descritte nel provvedimentoimpugnato, se comparate con le norme del CCNL Autotrasporto, spedizione merci e logisticaapplicabile all’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vigenti all’epoca del fatto, danno conto di unacondotta inequivocabilmente minacciosa messa in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa ingiusta sotto più profili, come talesussumibile nell’alveo della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., anziché in quella diesercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il Tribunale ha infatti dato conto che la somma inizialmente richiesta a [OSCURATO:PERSONA] nellamisura di euro 23.400,00 era contraria alle previsioni del CCNL sia perché determinata conriferimento al valore economico del mezzo (32.000 euro), detratte le rate già pagate, anzichésulla base di un preventivo degli effettivi danni arrecati al furgone, sia perché nel caso didanno superiore a 35.000,00 euro, al lavoratore non poteva essere addebitato una sommasuperiore al 75% e, in ogni caso, mai comunque superiore a 20.000,00 euro.Anche a volere considerare, sulla base della ricostruzione fattuale indicata nelprovvedimento impugnato, che la somma pretesa era stata successivamente diminuita adeuro 17.000,00 e quindi in misura inferiore alla soglia massima prevista nel contrattocollettivo, tale risarcimento era comunque non azionabile al momento del fatto ed unaeventuale azione legale sarebbe stata inutiliter data essendo scaduto il terminedecadenziale entro il quale la società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare a [OSCURATO:PERSONA] la sanzionedisciplinare, necessario presupposto per poi pretendere il risarcimento dei danni da luicausati per colpa al mezzo aziendale.Sul punto il collegio della cautela, con valutazione di fatto, non sindacabile in questasede, ha analiticamente ricostruito che, nel caso di specie, il termine in questione, erascaduto il 17.1.2025, mentre la pretesa era stata avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] apartire dal 27 gennaio 2025 con modalità intimidatorie per poi il giorno 28 febbraio, inviarepersonalmente, via e-mail, per la sottoscrizione, il piano di ammortamento unilateralmenteredatto dalla azienda [OSCURATO:PERSONA], opportunamente retrodatato al giorno 17 gennaio 2025 e cioèalla data di scadenza del termine decadenziale, con quindi l’evidente scopo di far apparire lapretesa economica legittima e pertanto azionabile in sede giudiziaria.Del tutto logicamente l’ordinanza impugnata ha ricavato proprio da tale retrodatazioneun primo indice della piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della ingiustizia della pretesa, non piùazionabile giuridicamente per mancanza della previa tempestiva applicazione della sanzionedisciplinare, così disattendo la tesi difensiva, peraltro mai allegata dall’indagato, secondo cuiquest’ultimo si era limitato ad inviare a [OSCURATO:PERSONA] una retrodatata richiesta di risarcimento dannipredisposta da altri.A supporto della sussistenza del dolo di reato - quantomeno sul piano della gravitàindiziaria- il Tribunale del riesame ha ulteriormente osservato che [OSCURATO:PERSONA] era ricorso, dipropria iniziativa, all’intervento di [OSCURATO:PERSONA] per convincere il riluttante [OSCURATO:PERSONA] adonorare l’ingiusta pretesa.Sul punto, l’ordinanza impugnata ha ben delineato la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla tentata estorsione, con giudizio fattuale non rivalutabile in questa sede.In particolare, ha precisamente delineato e contestualizzato l’episodio del 6 febbraio2025 allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto [OSCURATO:PERSONA] al cospetto di [OSCURATO:PERSONA].Alla stregua della sequenza logica-cronologica della vicenda, si è affermato che taleincontro non era stato per nulla casuale, bensì frutto di un preciso accordo intervenuto tral’odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], avente lo scopo di attuare una più incisiva azione intimidatorianei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva mostrato di resistere alle minacce già in precedenza messein atto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha fornito ampia motivazione con riferimento a tale concertazione, alla piena conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della questione da affrontare e alla materialecondotta minacciosa messa in atto anche da costui in stretta correlazione con il risarcimentorispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] si stava mostrando riottoso,Richiamando il racconto della persona offesa (la cui attendibilità non è oggetto dicensura) e la messaggistica whatsapp che lo corroborano, il collegio della cautela haritenuto significative, in tal senso, le frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’incontro (” ah,sei tu il ragazzo dell’incidente… io ho sempre problemi con questa azienda, troppi incidenti…””) e l’espressa minaccia di un male ingiusto strettamente correlata alla questionerisarcitoria ([OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato [OSCURATO:PERSONA] a “pagare la somma per non avere guai fuori edentro l’azienda”); alla lagnanza di quest’ultimo in ordine alla entità dell’importo dacorrispondere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con fare unisono - palesemente sintomatico, sul pianologico, di un previo accordo sulla gestione della vicenda di cui [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente aconoscenza- avevano affermato “tanto poi ti veniamo incontro, tu per ora inizia a pagare epoi tra un anno ci risediamo di nuovo”.Il costrutto argomentativo fornisce quindi logica contezza del fatto che l’intervento diCapriati si era perfettamente inserito in un contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva compreso lastrenua resistenza della persona offesa alle intimidazioni da lui messe in atto sino a quelmomento e che, quindi, il preciso scopo perseguito dall’odierno ricorrente era stato quello divincere la riluttanza di [OSCURATO:PERSONA] il quale era venuto a conoscenza, tramite l’organo sindacale,che la pretesa fatta valere nei suoi confronti era ingiusta.Non solo, l’ordinanza impugnata valorizza, sempre sul piano del dolo, il successivoincedere di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pochi minuti dopo l’incontro, non solo aveva avuto cura diinformare [OSCURATO:PERSONA] del rango mafioso di [OSCURATO:PERSONA] (“quello è il figlio di [OSCURATO:PERSONA], se haicapito e se non vuoi problemi meglio che paghi”), ma aveva proseguito nella sua condottavessatoria, sfruttando gli effetti di quell’incontro (“adesso mi firmi il foglio”) e rammentandogli,nel corso delle interlocuzioni dei giorni successivi, “ a Bari si dice a brigante, brigante emezzo, non mi hai voluto ascoltare e ti sei girato di spalle, ora ti senti obbligato … ci pensaviprima e si raggiungeva lo stesso obiettivo… fattela venire l’ansia, mi pare che è giusto che tiviene l’ansia”.Il Tribunale del riesame ha pertanto fatto buon governo dei principi affermati dallapronuncia a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02 secondo cui ilreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone equello di estorsione si differenziano tra loro, non per la materialità del fatto, bensì inrelazione essenzialmente all 'elemento psicologico: nel primo, l 'agente mira alconseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, maragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfarepersonalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo,invece, la condotta è connotata dall’intento di conseguire un profitto nella pienaconsapevolezza della sua ingiustizia.Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse destinatario del vantaggio economico ingiusto (di cuiavrebbe beneficiato la [OSCURATO:PERSONA]) non ha alcun rilievo sul piano della gravitàindiziaria del reato oggetto di imputazione provvisoria in quanto la fattispecie estorsiva sirealizza anche procurando ad altri un ingiusto profitto; in ogni caso non è affatto incongrua,sul piano logico, l’argomentazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei mezziaziendali, ove [OSCURATO:PERSONA] avesse accondisceso alla ingiusta pretesa, ne avrebbe trattocomunque un vantaggio e cioè una maggiore reputazione aziendale avendo egli risolto laproblematica di risarcimento del danno, nonostante il mancato esercizio della necessariaprocedura entro il previsto termine di decadenza.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce laviolazione di legge con riferimento all’art. 416 bis.1 cod. pen. e la mancanza di motivazionein punto di sussistenza della aggravante del metodo mafioso. 3.1. Vanno preliminarmente richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimitàin tema di aggravante del c.d. metodo mafioso secondo cui, ai fini della sua configurazione,è sufficiente una condotta connotata dal ricorso a modalità che evochino la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso e cioè che l’agente si comporti da mafioso oppureostenti una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazionee conseguente intimidazione propria della organizzazione di tal fatta e ponga quindi lavittima in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficacerispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune, richiamando allamente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincoloassociativo (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione;successivamente Sez. 2, n. 32564 del 14/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 20320 del15/05/2024, Loliva, Rv. 286426; Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723).3.2. Il Tribunale del riesame in punto di sussistenza della aggravante del c.d. metodomafioso ha sviluppato un costrutto argomentativo che è pienamente esaustivo e conforme aiprincipi richiamati.Vengono delineati in modo compiuto i caratteri della condotta chiaramente evocativadella forza intimidatrice ponendo in luce che [OSCURATO:PERSONA], riottoso a capitolare, nonostante leminacce già ricevute da [OSCURATO:PERSONA], era stato proprio da quest’ultimo condotto, non causalmentema al preciso scopo di vincere tale resistenza, al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], già inprecedenza condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale organicoall’omonimo sodalizio di stampo mafioso, mai smantellato e attivo nel territorio barese.Della caratura di [OSCURATO:PERSONA] (“quello è il figlio di [OSCURATO:PERSONA], se hai capito e se nonvuoi problemi meglio che paghi… capisci bene chi avevi davanti“, aggiungendo che “le coseandavano così””) [OSCURATO:PERSONA] era stato immediatamente messo a conoscenza da [OSCURATO:PERSONA] il quale,immediatamente dopo avere fornito tale informazione, gli aveva sottoposto l’accordorisarcitorio.Ben diversamente da quanto dedotto nel ricorso, è del tutto irrilevante che Mattiaavesse saputo di tale caratura criminale solo dopo l’incontro ed a seguito di sua specificadomanda circa l’identità di “Franco” perché il Tribunale ha ben delineato l’amplificazionedell ’effetto intimidatorio derivato dall ’ intervento personale di [OSCURATO:PERSONA], comeinequivocabilmente nelle successive interlocuzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laddove quest’ultimoaveva lamentato di essere stato portato “a parlare con un malavitoso per accettare lecondizioni”; aveva rappresentato che “non serviva mettere quella persona” e che la pretesaavanzata con tale modalità non solo avrebbe avuto ripercussioni importanti sul suo futuro maaveva anche inciso profondamente sulla sua tranquillità ingenerandogli forte timore (“conquesto debito sarà ancora più difficile costruirmi qualcosa, con l’aggiunta che mi possasuccedere qualcosa con quelle persone lì.. era meglio se morivo nell’incidente in cui sonostato miracolato; “ hai mezzo in mezzo Ceschetto il figlio di [OSCURATO:PERSONA], da quel giorno non vadonemmeno più a Valenzano per paura…”); rispetto a tali affermazioni, [OSCURATO:PERSONA] avevacandidamente ammesso lo scopo dell’ incontro organizzato con [OSCURATO:PERSONA] dicendo a Mattiache aveva sbagliato l’approccio iniziale, che se fosse stato collaborativo la situazionesarebbe stata affrontata diversamente, aggiungendo ” a Bari si dice a brigante, brigante emezzo non mi hai voluto ascoltare e ti sei girato di spalle, ora ti senti obbligato … ci pensaviprima e si raggiungeva lo stesso obiettivo… e fattela venire l’ansia, mi pare che è giusto cheti viene l’ansia”La difesa ricorrente non si confronta con tale apparato motivazionale che è in linea coni principi di diritto sopra richiamati in punto di integrazione dell’aggravante del c.d. metodomafioso, aderente alle risultanze investigative e non palesemente incongruo rispetto agliassunti che sono stati tratti, le censure si limitano genericamente ad affermare che Moreaaveva rivelato l’identità di “Franco” sol perché direttamente sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] il quale gliaveva chiesto se costui fosse il presidente della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, a valorizzareanche in questa un elemento fattuale che è irrilevante alla stregua della complessiva vicendaricostruita nell’ordinanza impugnata.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo con il quale si deducono laviolazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza dimotivazione in ordine agli elementi introdotti dalla difesa comprovanti il superamento dellapresunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di inidoneità di misure diverse daquella carceraria.Anche a voler convenire con la difesa ricorrente sul fatto che le due precedenti e assairisalenti condanne per mancanza di chiamata alle armi e per diserzione siano pocosignificative sul piano del pericolo di recidiva, tale elemento è palesemente irrilevantenell’economia della complessiva valutazione operata dal Tribunale che muove dal correttopresupposto – stante la configurata aggravante del metodo mafioso - della presunzionerelativa di attualità, concretezza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misuracustodiale inframuraria prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di cui l’ordinanzagenetica, applicando la cautela domiciliare, non aveva fatto corretta osservanza.Tanto premesso, il collegio della cautela ha affermato la totale assenza di elementiidonei a superare tale presunzione dando conto che dagli atti emergeva un fatto di rilevantegravità connotato da intensità del dolo non avendo [OSCURATO:PERSONA] esitato - vista la strenuaresistenza della vittima ad accondiscendere alla ingiusta pretesa, a far intervenire unesponente di spicco del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando una chiara ed attualecontiguità ad ambienti di criminalità organizzata esistenti sul territorio di cui, appunto, si eraavvalso pur di portare a buon fine l’azione estorsiva.Nel quadro così delineato e rispondendo alle deduzioni difensive, ha ritenuto irrilevanteche la vicenda fosse maturato in un contesto lavorativo nel quale, come documentatoall’udienza camerale, non era più inserito in quanto cautelativamente sospeso dal servizioalle dipendenze della società logistica [OSCURATO:PERSONA].5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]