CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione e porto di coltello nonché plurime fattispecie di furto e già pronunciata dal Tribunale di Grosseto con sentenza 22 gennaio 2019. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, MARIANI Gianluca, con cui si lamenta il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto fondato su preconcette valutazioni sulla eccessività oggettiva del minimo edittale della pena prevista per il delitto di ricettazione, senza indicare alcun profilo afferente alla persona dell'imputato o alla situazione concreta 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il ConsigjFè estensore [OSCURATO:PERSONA] nte