CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8743/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 220/2021 pubblicata il 23/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Genova ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con l’Ordine degli ingegneri di Genova, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Genova e ADER; la controversia ha per oggetto l’opposizione a due cartelle di pagamento- sotto il profilo della illegittimità, nullità, inesistenza e comunque della loro mancata notifica – apprese a seguito dell’estratto di ruolo rilasciato il 30/09/2019; il Tribunale di Genova ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. con riferimento a una delle due cartelle e quanto all’altra cartella di pagamento ha qualificato la domanda giudiziale come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ. e l’ha rigettata; la corte territoriale ha dato atto del passaggio in giudicato della statuizione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O. con riferimento a una delle due cartelle; con riferimento all’altra cartella la corte territoriale ha ritenuto la inammissibilità dell’appello ex artt.617 e 618 comma terzo cod. proc. civ.; per la cassazione della sentenza ricorre il Monaldi, con ricorso affidato a tre motivi ai quali ADER e Ispettorato del lavoro resistono con controricorso, l’Ordine degli ingegneri è rimasto intimato; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (art. 360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del credito»; la corte territoriale, nel qualificare la domanda giudiziale come opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto che fossero stati dedotti in giudizio «soltanto motivi di nullità del procedimento di notificazione degli atti impositivi senza che da essi possa derivare il venir meno della pretesa creditoria azionata»; la corte territoriale ha dunque pronunciato su tutta la domanda, non risultando la proposizione di domande o eccezioni diverse da quelle delibate; il motivo di ricorso si risolve in una inammissibile censura della qualificazione giuridica della domanda giudiziale compiuta dalla corte territoriale, sotto le mentite spoglie dell’art.112 cod. proc. civ., e ciò anche in considerazione del fatto che la parte ricorrente ─ in violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. ─ nemmeno ha trascritto o altrimenti riportato la domanda (di accertamento negativo) che assume preterita; il primo motivo è dunque inammissibile, per una pluralità di ragioni concorrenti; con il secondo motivo di ricorso (art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. cvi.) il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 –bis in relazione alle notifiche effettuate via PEC dagli [OSCURATO:PERSONA] delle notifiche»; con il terzo motivo di ricorso (art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’ADER da indirizzi non inseriti nel pubblico elenco IPA. Inesistenza delle notifiche»; il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per carenza di interesse, in considerazione della natura pregiudiziale e assorbente della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo e della conseguente inammissibilità dell’appello; conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do