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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33193/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze, in data 18 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di una tessera sanitaria.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e carenza della medesima con riguardo alla sussietnza del fine di trarre profitto che sarebbe incompatibile con la disponibilità della tessera sanitaria Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame la Corte di appello ha peraltro evidenziato, c&motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali che il documento in questione, avrebbe potuto essere ceduto ad una persona di sesso femminile ed utilizzato da quest'ultima anche per comprovare la propria identità, azione sicuramente correlabile ad un profitto (pag 3 della sentenza impugnatai.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze, in data 18 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di una tessera sanitaria. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e carenza della medesima con riguardo alla sussietnza del fine di trarre profitto che sarebbe incompatibile con la disponibilità della tessera sanitaria Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la Corte di appello ha peraltro evidenziato, c&motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali che il documento in questione, avrebbe potuto essere ceduto ad una persona di sesso femminile ed utilizzato da quest'ultima anche per comprovare la propria identità, azione sicuramente correlabile ad un profitto (pag 3 della sentenza impugnatai. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così
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