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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14699/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, proponendo una lettura riduttiva delle risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza impugnata, sia con riferimento alla sussistenza del reato di evasione, sia in ordine all'omesso riconoscimento della tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio, in tal modo non confrontandosi con le specifiche e corrette considerazioni svolte sul punto dalla Corte di appello che ha acclarato su basi oggettive la sussistenza del reato, fornendo anche adeguata motivazione in merito all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli invocati istituti di favore; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, proponendo una lettura riduttiva delle risultanze probatorie evidenziate dalla sentenza impugnata, sia con riferimento alla sussistenza del reato di evasione, sia in ordine all'omesso riconoscimento della tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio, in tal modo non confrontandosi con le specifiche e corrette considerazioni svolte sul punto dalla Corte di appello che ha acclarato su basi oggettive la sussistenza del reato, fornendo anche adeguata motivazione in merito all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli invocati istituti di favore; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 m
Sentenza Cassazione n. 14699/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris