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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1971

Cassazione n. 18130/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1971 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni commessi a Torino il 28 ottobre 1993 (giudicati con sentenza irrevocabile il 15 novembre 1994) e per quello di partecipazione a un associazione mafiosa operante nel territorio di Gioiosa ionica, a partire da epoca successiva e prossima al luglio 1993 fino al maggio 2020 (giudicato con sentenza irrevocabile il 25 aprile 2019).

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. La motivazione adottata dà appropriatamente conto delle ragioni del rigetto dell'istanza, svolgendo apprezzamenti fondati in particolare sulla constatazione della distanza dei luoghi dei fatti e delle partecipazione a quelli relativi alla violazione della disciplina sulle armi - finalizzata alla commissione di una condotta estorsiva - di soggetti estranei al sodalizio mafioso considerato nell'altro procedimento.

Le doglianze mosse nel ricorso affermano che tale sodalizio, avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., sarebbe stato costituito nei primi mesi del 1993 e avrebbe operato anche in Piemonte, come accertato in altri procedimenti.

Prospettazioni, queste, che comunque non solo trascurano i rilievi che hanno attribuito significato all'estraneità dei correi nei fatti di Torino all'associazione mafiosa, ma anche non rappresentano in forza di quali indicazioni il ricorrente dovrebbe avere ideato la specifica condotta di Torino già al momento della sua adesione al clan calabrese.

Pertanto, ciò che si sostiene, in termini largamente assertivi e rivalutativi, è semplicemente la riconducibilità dei fatti avvenuti a Torino al generico programma che tipicamente caratterizza l'associazione mafiosa armata.

Condizione, questa, ben diversa da quella richiesta ai fini della continuazione.

Si tratta, quindi, di censure prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in i considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oberto Binenti 4 onica 11.jA' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1971 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni commessi a Torino il 28 ottobre 1993 (giudicati con sentenza irrevocabile il 15 novembre 1994) e per quello di partecipazione a un associazione mafiosa operante nel territorio di Gioiosa ionica, a partire da epoca successiva e prossima al luglio 1993 fino al maggio 2020 (giudicato con sentenza irrevocabile il 25 aprile 2019). 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. La motivazione adottata dà appropriatamente conto delle ragioni del rigetto dell'istanza, svolgendo apprezzamenti fondati in particolare sulla constatazione della distanza dei luoghi dei fatti e delle partecipazione a quelli relativi alla violazione della disciplina sulle armi - finalizzata alla commissione di una condotta estorsiva - di soggetti estranei al sodalizio mafioso considerato nell'altro procedimento. Le doglianze mosse nel ricorso affermano che tale sodalizio, avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., sarebbe stato costituito nei primi mesi del 1993 e avrebbe operato anche in Piemonte, come accertato in altri procedimenti. Prospettazioni, queste, che comunque non solo trascurano i rilievi che hanno attribuito significato all'estraneità dei correi nei fatti di Torino all'associazione mafiosa, ma anche non rappresentano in forza di quali indicazioni il ricorrente dovrebbe avere ideato la specifica condotta di Torino già al momento della sua adesione al clan calabrese. Pertanto, ciò che si sostiene, in termini largamente assertivi e rivalutativi, è semplicemente la riconducibilità dei fatti avvenuti a Torino al generico programma che tipicamente caratterizza l'associazione mafiosa armata. Condizione, questa, ben diversa da quella richiesta ai fini della continuazione. Si tratta, quindi, di censure prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in i considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oberto Binenti 4 onica 11.jA' [OSCURATO:PERSONA]
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