CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1982
Cassazione n. 50413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/12/1982 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.489 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere la restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato alla luce della previsione dell'art.442, comma 2 bis cod. proc. pen. introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato, poiché si base sulla tesi della natura sostanziale di un istituto pacificamente processuale soggetto alla regola del tempus regit actum; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il riconoscimento della recidiva- è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7); Ritenuto che la richiesta "subordinata" di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 20 bis cod. pen. è inammissibile, posto che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022 (come nella specie), l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione (cfr. tra le alter Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de