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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27502/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visto il deposito della memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sull'argomento speso nell'ordinanza impugnata dell'inserimento criminale dell'interessato, del possesso di armi e proiettili, e di quantitativi consistenti di cocaina, e della necessità di una osservazione più prolungata prima che lo stesso possa essere ammesso ad una misura più ampia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visto il deposito della memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sull'argomento speso nell'ordinanza impugnata dell'inserimento criminale dell'interessato, del possesso di armi e proiettili, e di quantitativi consistenti di cocaina, e della necessità di una osservazione più prolungata prima che lo stesso possa essere ammesso ad una misura più ampia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 27502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris