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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 25337/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23906/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec : [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a i n ROMA, via Belsiana n. 71 presso il suo studio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico, inpersona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue SpA, rappresentata e difesa dall’ Oggetto:Fideiussione – a N.R..

CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54; - r esistente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n 526 del l’8 marzo2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6giugno 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.[OSCURATO:SOCIETA]., con decreto ingiuntivo n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, aveva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ai suoi fideiussori, pro quota , il pagamento della somma di euro 2.762.211,93, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del finanziamento concesso con contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2009;

2. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponevano opposizione avverso il citato decreto monitorio, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese, eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la mandataria doBank s.p.a., quale cessionaria del credito già facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto; CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2.1. il Tribunale di Verona con sentenza n. 2337/19, pubblicata il 4/11/2019, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando le opponenti alla rifusione delle spese di lite;

3. la Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza n. 2337/19, del Tribunale di Verona ha revoca to il decreto ingiuntivo opposto n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e confermatonei suoi confronti la sentenza dal Tribunale di Verona; ha rigettato, infine , l’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. ( già doBalk s.p.a.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ha condannato l’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’appellata [OSCURATO:SOCIETA] le spese del grado e la fino 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. (già doBank s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio;

4. a vverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue SpA; sebbene intimata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha deposito memoria parte ricorrente; Considerato che CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] pregiudizialmente osservato che non risulta ritualmente notificatol’avviso di udienza al difensore della parte controricorrente presso il domicilioeletto ( v. in atti, avviso di mancata consegna della pec inviata dalla Cancelleria in data 4 aprile 2024), dovendo pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria che la comunicazione dell’avviso della nuova fissanda udienzavenga effettuatapersonalmente alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securisation; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare personalmente alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securisation l’avviso della nuova fissa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23906/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec : [OSCURATO:EMAIL]), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a i n ROMA, via Belsiana n. 71 presso il suo studio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico, inpersona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue SpA, rappresentata e difesa dall’ Oggetto:Fideiussione – a N.R.. CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 54; - r esistente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n 526 del l’8 marzo2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6giugno 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.[OSCURATO:SOCIETA]., con decreto ingiuntivo n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, aveva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ai suoi fideiussori, pro quota , il pagamento della somma di euro 2.762.211,93, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del finanziamento concesso con contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2009; 2. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponevano opposizione avverso il citato decreto monitorio, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese, eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità del contratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la mandataria doBank s.p.a., quale cessionaria del credito già facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto; CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.1. il Tribunale di Verona con sentenza n. 2337/19, pubblicata il 4/11/2019, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando le opponenti alla rifusione delle spese di lite; 3. la Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza n. 2337/19, del Tribunale di Verona ha revoca to il decreto ingiuntivo opposto n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e confermatonei suoi confronti la sentenza dal Tribunale di Verona; ha rigettato, infine , l’appello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. ( già doBalk s.p.a.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; ha condannato l’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’appellata [OSCURATO:SOCIETA] le spese del grado e la fino 2 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.a. (già doBank s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio; 4. a vverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, doValue SpA; sebbene intimata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha deposito memoria parte ricorrente; Considerato che CC 6.06.2024 Ric. n. 23906/2021 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] pregiudizialmente osservato che non risulta ritualmente notificatol’avviso di udienza al difensore della parte controricorrente presso il domicilioeletto ( v. in atti, avviso di mancata consegna della pec inviata dalla Cancelleria in data 4 aprile 2024), dovendo pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria che la comunicazione dell’avviso della nuova fissanda udienzavenga effettuatapersonalmente alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securisation; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare personalmente alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securisation l’avviso della nuova fissa
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