CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Viale del Vignola n.5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – avverso la sentenza n. 1112 / 0 7 / 1 4 della Commiss ione tributaria regionale della Puglia, depositata il 15maggio 201 4 . TRIBUTI Cartella-processo- appello incidentale udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di cartella di pagamento, portante imposte (IVA e IRAP) per l’anno 2007anche a seguito di recupero di credito di imposta, la Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione (di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente), confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la cartella impugnata, come ridotta a seguito dello sgravio effettuato dall’Ufficio. In particolare, il giudice di appello rilevava che la revoca del credito di imposta contro cui la Società aveva proposto impugnazione era stata ritenuta legittima dalla C.T.R. con sentenza avverso la quale non era stato proposto ricorso per cassazione. Rilevava, inoltre, che la C.T.P. non si era pronunciata sulle altre eccezioni sollevate dalla ricorrente che la società aveva riproposto, sebbene riportate come “Fatto” nell’atto di appello senza, tuttavia, farne oggetto di appello incidentale e chiedendo la conferma della sentenza appellata. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis - 1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la sentenza impugnata di nullità per violazione e falsa applicazione dell’art.346 cod.proc.civ. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992. Lamenta, in sintesi, che il Giudice di appello avrebbe errato laddove aveva preteso che la parte, integralmente vittoriosa in primo grado, proponesse appello incidentale avverso la prima decisione limitatamente alle eccezioni disattese e, comunque, rimaste assorbite. 2.Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. avendo il Giudice di appello omesso di pronunciarsi su fatti e questioni controversi e decisivi per il giudizio avendo ritenuto erroneamente rinunciate le questioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado. 3. Va, da subito, rilevata l’infondatezza della censura mossa con il secondo motivo di ricorso avendo la C.T.R. pronunciato sulle questioni rassegnate pur riten endole , però, rinunciate siccome non riproposte con appello incidentale. Peraltro la C.T.R. ha motivato, pur riferendosi ai motivi di appello proposti dall’Agenzia delleentrate anche sulle questioni come eccepite dalla Società. 3.1 In relazione alla questione sollevata con il primo motivo di ricorso la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 14534 del 06/06/2018; Cass n. 7702 del 27/03/2013) è ferma nel ritenereche Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensìsolo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via -riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno . 3.2 Alla luce di tali principi la censura è fondata. [OSCURATO:PERSONA] integralmente vittoriosa in primo grado non aveva alcun onere di proporre appello incidentale essendo sufficiente la mera riproposizione in grado di appello delle questioni ritenute assorbite dal primo Giudice. Nel caso in esame, è la stessa sentenza impugnata che dà atto della riproposizione da parte della Società in grado di appello di tali questioni nel suo scritto difensivo come, peraltro , emerge dalla trascrizione dello stesso, in ossequio al principio di specificità, in senoal ricorso. 4.In accoglimento del primo motivo, il ricorso va, quindi, accolto e va disposto il rinvio al giudice di merito per l’esame delle questioni pretermesse e il regolamento delle spese processuali. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in