Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29399/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2C23 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 18 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 7.600 di ammenda, in relazione ai reati ex art. 44 lett.

B) e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatti accertati in Sciacca il 27 ottobre 2017.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza degli art. 44 lett.

B) del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 2, 9 e 42 Cost., la statuizione della demolizione, ritenuta idonea a incidere sulla proprietà di un terzo estraneo al reato, è inammissibile, in quanto volto a introdurre nel giudizio di legittimità un tema fattuale nuovo, dovendosi considerare che la questione circa le eventuali ripercussioni della demolizione non era stata devoluta nell'atto di appello, incentrato solo sulla richiesta di assoluzione dell'imputato, sull'invocata prescrizione del reato e sul trattamento sanzionatorio (rideterminazione della pena e benefici di legge), per cui la questione proposta nel ricorso non può ritenersi deducibile in questa sede, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma clell'art. 616 cod proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2C23 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 giugno 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 18 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 7.600 di ammenda, in relazione ai reati ex art. 44 lett. B) e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatti accertati in Sciacca il 27 ottobre 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza degli art. 44 lett. B) del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 2, 9 e 42 Cost., la statuizione della demolizione, ritenuta idonea a incidere sulla proprietà di un terzo estraneo al reato, è inammissibile, in quanto volto a introdurre nel giudizio di legittimità un tema fattuale nuovo, dovendosi considerare che la questione circa le eventuali ripercussioni della demolizione non era stata devoluta nell'atto di appello, incentrato solo sulla richiesta di assoluzione dell'imputato, sull'invocata prescrizione del reato e sul trattamento sanzionatorio (rideterminazione della pena e benefici di legge), per cui la questione proposta nel ricorso non può ritenersi deducibile in questa sede, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma clell'art. 616 cod proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 29399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris