Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:735
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0534_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva.
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, affinché entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lett. a) e b), ed all’art. 15, n. 2, di tale direttiva, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva in parola.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.