CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 20866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Città di Castello aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come rilevato dallo stesso ricorrente, il termine massimo di prescrizione decorrerà solo il 26 maggio 2024; - che il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione - è inammissibile, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (cfr. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poiché «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P