CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41071/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata è dotata di congruo apparato argomentativo non scalfito dai rilievi, di natura meramente fattuale, esposti in ricorso; Rilevato che il secondo motivo, che contesta l'esclusone della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, come già rilevato dalla Corte distrettuale, l'istituto in esame non può essere applicato in quanto il comportamento tenuto dall'imputata è abituale avendo la stessa commesso plurimi reati della medesima indole (il casellario giudiziale annovera vari precedenti per furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i