CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 35957/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28545/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2287/29/14, depositata il 9 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi - Accertamento IVA -Estinzione. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 2287/29/14 del 09/04/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 350/13/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito LC) nei confronti di un provvedimento di irrogazione sanzioni IVA concernente l’anno d’imposta 2003; 2. LC impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. AE resisteva con controricorso; 4. con atto notificato ad AE in data 01/02/2022 e depositato in data 16/02/2022 LC dichiarava di rinunciare al ricorso in ragione della intervenuta definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla controparte, va senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio; 2. sussistono giusti motivi, in ragione delle motivazioni della rinuncia (definizione agevolata), per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il