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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33170/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 06/05/2022, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Trani in data 3/10/2019, la Corte d'appello di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma i DPR 309/1990.

Considerato che il primo motivo, concernente l'asserito uso personale della sostanza, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale sottolineato che l'uso personale era incompatibile con il rinvenimento di strumenti tipici dell'attività di spaccio (tra cui bilancino di precisione, bilancino di cucina, piattino argentato con tracce di polvere bianca, coltellino, un rotolo di pellicola per alimenti trasparente, un disco di cellophane bianco con evidenti tracce di polvere bianca, due forbici, tre nastri isolanti di colore nero, svariate centinaia di cipolline già aperte con tracce di polvere bianca e due scatole aperte avvolte con nastro da imballaggio con tracce di cocaina, fol 3,4 sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, riguardante la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990, è riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva evidenziato l'esistenza di un'intensa attività di preparazione e confezionamento delle dosi di droga (fol 5,6 sentenza impugnata); Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dellizi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 06/05/2022, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Trani in data 3/10/2019, la Corte d'appello di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma i DPR 309/1990. Considerato che il primo motivo, concernente l'asserito uso personale della sostanza, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale sottolineato che l'uso personale era incompatibile con il rinvenimento di strumenti tipici dell'attività di spaccio (tra cui bilancino di precisione, bilancino di cucina, piattino argentato con tracce di polvere bianca, coltellino, un rotolo di pellicola per alimenti trasparente, un disco di cellophane bianco con evidenti tracce di polvere bianca, due forbici, tre nastri isolanti di colore nero, svariate centinaia di cipolline già aperte con tracce di polvere bianca e due scatole aperte avvolte con nastro da imballaggio con tracce di cocaina, fol 3,4 sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, riguardante la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990, è riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva evidenziato l'esistenza di un'intensa attività di preparazione e confezionamento delle dosi di droga (fol 5,6 sentenza impugnata); Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dellizi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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