CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che nel solo dispositivo del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel proc. R.G.N. 14900/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricorrente avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di appello di Messina, per mero errore materiale è stato riportato il seguente dispositivo: «Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina» Anziché il seguente dispositivo, riportato nella sentenza: «Annulla senza rinvio la sentenza del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Patti e quella impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti». P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel solo dispositivo dei ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel proc. R.G.N. 14900/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e che sia riportato il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Patti e quella impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti» anziché quello originariamente indicato «Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina». Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso i