CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15310/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha :onfermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro e giorni quattro di arresto ed euro 1.185,00 di ammenda, oltre al pa jamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), 2 sexies, 186 bi ;, co. 1 lett. A e co. 3 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, per essere stato sorpreso alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico rispi!ttivamente di 1,31 g/I e 1,27 g/I. 2. Avverso tale sentenza, il difensore dell'imputato propone ricorso p( r cassazione, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, co. 1 lett. B, D, E cod.proc.pen., in relazione all'art. 131 bis cod.pen., sostenendo che la Col te territoriale avrebbe erroneamente omesso di applicare la causa di non punibilità per particol; ire tenuità del fatto. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, cc. 1, lett. B, E cod.proc.pen in relazione agli artt. 114 disp. att. cod.proc.pen., 347, 359 cod.proc.pen, contestando l'utilizzabilità degli accertamenti alcolimetrici, in quanto non arebbe stato garantito il diritto di farsi assistere da un difensore. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, co. 1, lett. B, E cod.proc.pen., in relazione all'art. 62-bis cod.pen., lamentando la mancata con :essione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravant . 3. I motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il ricorsi D deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Per quanto concerne il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, giova preliminarmente rammentare che le valutazioni del Giudice di merito n ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di ligittimità ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a d; r conto delle ragioni del decisum. Nel caso in esame la Corte territoriale ha individuato degli elementi da cui poter desumere, con motivazione non incongrua, l'incompatibilità del fatto con l'ipotesi di particolare tenuità: l'elevata alterazione alcolemica accertata, nonché la pericolosità concre :a della guida tenuta, procedendo in orario notturno, in condizioni fisiche compromesse (d sarmonia dei movimenti). 3.2 . Quanto al secondo motivo, il dubbio prospettato dalla difesa non ha rag one di essere al cospetto della prova rappresentata dallo stesso verbale di accertamento, ch reca la non equivoca indicazione di cui si tratta. Deve all'uopo rilevarsi come, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fui i della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottopos:a ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficien e che di tale circostanza sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fid ?facente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381). Del pari inammissibile è la doglianza riguardante la dedotta invalidità dell accertamento per effetto della redazione del verbale ex art. 354 cod. proc. pen. in un momet to successivo all'accertamento. Secondo consolidato orientamento di questa Corte non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento riguardante l'esame etilometrico, essendo sufficiente che l'avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell'indagato all'esame de qua, per poi essere trascritto nel verbale di accertamenti in un momento succes ;ivo (cfr. Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260). 3.3 In ordine al terzo motivo, la Corte di Appello ha esaurientemente motivai D sul punto, Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, co. 2-sexie3 e l'art. 186- bis, co. 4, D.Lgs. n. 285/1992 pongono un divieto di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, divieto che la Corte territoriale ha correttamente applic, ito, operando poi la diminuzione di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche. Del tutto congrua è la motivazione sul mancato bilanciamento delle gene iche: il reato risulta aggravato ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 186 C.d.S. e il successi to comma 2- septies dispone che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante da ulti no citata non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti; le eventuali diminuzioni di pena ad esse conseguenti si applicano sulla pena risultante dall'aumento imposto dal ro:onoscinnento dell'aggravante. Nel caso di specie i giudici di merito, in ossequio alla suddeti a previsione, hanno riconosciuto le attenuanti generiche, applicando la riduzione sulla en ità risultante dell'aumento imposto dal riconoscimento della suindicata aggravante. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand( si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. .86/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 mar