CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 28175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Fondi, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto ed illogicità della motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova da parte, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente