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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04016/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, 19 novembre 2019, con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis, commi 2 e 2 bis, legge n. 354 del 1975.

2. Ricorre il detenuto, a mezzo del suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e per carenza ovvero apparenza della motivazione.

Deduce, in particolare, che l'ordinanza sarebbe priva di giustificazione circa l'attualità della sua capacità di mantenere collegamenti esterni con la criminalità organizzata e diffusamente critica tutti gli aspetti al proposito evidenziati nel provvedimento, sottolineando che il Tribunale non avrebbe considerato l'ampio lasso di tempo, di circa venti anni, trascorso dai fatti per i quali è intervenuta condanna e che questo è elemento di necessaria e imprescindibile valutazione; non vi è prova di un'attività criminale successiva al momento del suo arresto; non vi sono fatti nuovi da cui inferire la pericolosità sociale, sia pure potenziale, del ricorrente; nessun elemento negativo può essere in concreto desunto dal suo comportamento intramurario e nessun riscontro è stato dato alla richiesta della difesa di acquisizione delle registrazioni dei colloqui del detenuto, indicati come sospetti nel decreto di proroga. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

2. L'ordinanza impugnata è immune dai vizi denunziati perché ha correttamente esaminato i presupposti che legittimano la proroga.

2.1. Ha, innanzitutto, correttamente affermato che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato, non occorre che emergano elementi diversi da quelli posti a fondamento dei precedenti provvedimenti di applicazione e di proroga del regime speciale; quel che è piuttosto necessario è che si dia conto, in modo adeguato, della permanenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata.Priva di consistenza è, pertanto, l'affermazione che non vi sarebbero fatti nuovi indicativi della perdurante attualità del pericolo, giacché tale argomento è il frutto dell'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da prove nuove.

Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano.

La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre, dunque, non è la sopravvenienza di fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non vi siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004).

2.2. Ha, quindi, preso in esame gli elementi di fatto da cui trarre un giudizio sulla capacità del ricorrente di mantenere i contatti con il gruppo associativo, quale il suo allarmante profilo criminale, per essere stato uomo di onore della famiglia mafiosa di Caltagirone e artificiere della strage di Capaci, così concorrendo, in maniera determinante, alla riuscita del progetto criminoso organizzato dalla commissione centrale di Cosa nostra, condividendone le logiche di violenza e di aperto contrasto alle istituzioni.

Circa la deduzione difensiva sull'assenza di attualità degli indici di pericolosità, il Tribunale ha correttamente evidenziato non solo l'eccezionale gravità dei delitti per i quali il ricorrente ha riportato condanna, indicativi di un elevato livello di pericolosità e di consistente radicamento nel contesto mafioso, ma la vitalità dell'organizzazione di provenienza e la comprovata mancanza di un affidabile percorso di evoluzione della personalità e di distacco dall'ambiente mafioso.

3. Inammissibile è, per conseguenza, la censura che denunzia la motivazione del provvedimento, partendo dall'erroneo presupposto che si sarebbero dovuti considerare, ai fini della pericolosità, elementi sopravvenuti ai precedenti periodi di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis o, comunque, ritenere scemata detta pericolosità proporzionalmente al lungo tempo trascorso dai fatti e di sottoposizione al regime differenziato.

La ratio iuris evocata dal ricorrente non ha base giuridica e correttamente sono state richiamate le circostanze che avevano determinato l'imposizione del regime e la sua proroga, concentrando l'esame sull'assenza di elementi idonei a dimostrare che il pericolo poteva ritenersi venuto meno e così facendo esatta applicazione dei principi che secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità rendono l'istituto compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali e legittima la sua applicazione.

Per il resto, il ricorso articola doglianze sulla motivazione improponibili in questa sede, giacché avverso il provvedimento del Tribunale che decide sul reclamo ex art. 41 bis L. n. 354 del 1975 il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.

Ora è vero che nella nozione di violazione di legge rientra la mancanza o la mera apparenza della motivazione, ma questo non è il caso del provvedimento impugnato, che non soltanto non ha omesso di considerare se sussistevano elementi capaci di far ritenere cessato il pericolo di collegamenti con la criminalità mafiosa, ma ha sul punto offerto giustificazioni plausibili e adeguate, che il ricorrente confuta opponendo meri argomenti di fatto e per di più assolutamente generici.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 luglio 2021 onsiglieré es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, 19 novembre 2019, con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis, commi 2 e 2 bis, legge n. 354 del 1975. 2. Ricorre il detenuto, a mezzo del suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e per carenza ovvero apparenza della motivazione. Deduce, in particolare, che l'ordinanza sarebbe priva di giustificazione circa l'attualità della sua capacità di mantenere collegamenti esterni con la criminalità organizzata e diffusamente critica tutti gli aspetti al proposito evidenziati nel provvedimento, sottolineando che il Tribunale non avrebbe considerato l'ampio lasso di tempo, di circa venti anni, trascorso dai fatti per i quali è intervenuta condanna e che questo è elemento di necessaria e imprescindibile valutazione; non vi è prova di un'attività criminale successiva al momento del suo arresto; non vi sono fatti nuovi da cui inferire la pericolosità sociale, sia pure potenziale, del ricorrente; nessun elemento negativo può essere in concreto desunto dal suo comportamento intramurario e nessun riscontro è stato dato alla richiesta della difesa di acquisizione delle registrazioni dei colloqui del detenuto, indicati come sospetti nel decreto di proroga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. L'ordinanza impugnata è immune dai vizi denunziati perché ha correttamente esaminato i presupposti che legittimano la proroga. 2.1. Ha, innanzitutto, correttamente affermato che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato, non occorre che emergano elementi diversi da quelli posti a fondamento dei precedenti provvedimenti di applicazione e di proroga del regime speciale; quel che è piuttosto necessario è che si dia conto, in modo adeguato, della permanenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata.Priva di consistenza è, pertanto, l'affermazione che non vi sarebbero fatti nuovi indicativi della perdurante attualità del pericolo, giacché tale argomento è il frutto dell'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da prove nuove. Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre, dunque, non è la sopravvenienza di fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non vi siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004). 2.2. Ha, quindi, preso in esame gli elementi di fatto da cui trarre un giudizio sulla capacità del ricorrente di mantenere i contatti con il gruppo associativo, quale il suo allarmante profilo criminale, per essere stato uomo di onore della famiglia mafiosa di Caltagirone e artificiere della strage di Capaci, così concorrendo, in maniera determinante, alla riuscita del progetto criminoso organizzato dalla commissione centrale di Cosa nostra, condividendone le logiche di violenza e di aperto contrasto alle istituzioni. Circa la deduzione difensiva sull'assenza di attualità degli indici di pericolosità, il Tribunale ha correttamente evidenziato non solo l'eccezionale gravità dei delitti per i quali il ricorrente ha riportato condanna, indicativi di un elevato livello di pericolosità e di consistente radicamento nel contesto mafioso, ma la vitalità dell'organizzazione di provenienza e la comprovata mancanza di un affidabile percorso di evoluzione della personalità e di distacco dall'ambiente mafioso. 3. Inammissibile è, per conseguenza, la censura che denunzia la motivazione del provvedimento, partendo dall'erroneo presupposto che si sarebbero dovuti considerare, ai fini della pericolosità, elementi sopravvenuti ai precedenti periodi di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis o, comunque, ritenere scemata detta pericolosità proporzionalmente al lungo tempo trascorso dai fatti e di sottoposizione al regime differenziato. La ratio iuris evocata dal ricorrente non ha base giuridica e correttamente sono state richiamate le circostanze che avevano determinato l'imposizione del regime e la sua proroga, concentrando l'esame sull'assenza di elementi idonei a dimostrare che il pericolo poteva ritenersi venuto meno e così facendo esatta applicazione dei principi che secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità rendono l'istituto compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali e legittima la sua applicazione. Per il resto, il ricorso articola doglianze sulla motivazione improponibili in questa sede, giacché avverso il provvedimento del Tribunale che decide sul reclamo ex art. 41 bis L. n. 354 del 1975 il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Ora è vero che nella nozione di violazione di legge rientra la mancanza o la mera apparenza della motivazione, ma questo non è il caso del provvedimento impugnato, che non soltanto non ha omesso di considerare se sussistevano elementi capaci di far ritenere cessato il pericolo di collegamenti con la criminalità mafiosa, ma ha sul punto offerto giustificazioni plausibili e adeguate, che il ricorrente confuta opponendo meri argomenti di fatto e per di più assolutamente generici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 luglio 2021 onsiglieré es
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