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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12497/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '88 la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (quale esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA], detta "Castani", insediata in Platì, Ardore, Portigliola, Locri, Gerace, Natile, Melicucco, Volpiano, Buccinasco e territori limitrofi, la cui esistenza era stata già accertata in vari procedimenti come "Crimine", "Mandamento", "[OSCURATO:PERSONA]", "Infinito", "Minotauro": capo Al) nonché del reato di estorsione aggravata in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (costretto a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] ZAPPIA una somma tra i 10.000 ed i 20.000 euro a fronte di un debito di 10.000 euro, percependo il compenso di 6.000 euro: capo A8).

In sintonia con il primo Giudice, il Tribunale del riesame riteneva raggiunto lo standard probatorio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. apprezzando, quanto al capo Al), eterogenee fonti di prova costituite da intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed informative di p.g.; per il capo A8), valorizzando plurime conversazioni intercettate, con particolare riferimento a quelle datate 19 settembre 2021, 17 ottobre 2021, 22 ottobre 2021 e 16 novembre 2021.

Con riferimento a detta ultima conversazione, l'organo del riesame dava atto dell'avvenuto recupero del credito che fruttava a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 4.000,00 euro e al figlio [OSCURATO:PERSONA] quella di 6.000,00 euro; la condotta veniva qualificata come estorsione perché gli indagati avevano perseguito anche un interesse personale senza avere nessun titolo giuridico per intromettersi nella vicenda se non la loro forza criminale; nemmeno ZAPPIA vantava un diritto azionabile, non disponendo di una impresa ufficiale e nemmeno di partita IVA, per cui agiva senza copertura documentale; infine, la vittima aveva pagato per la intromissione degli 'ndranghetisti.

Tornando al reato più grave sub capo Al), i giudici de libertate valutavano a carico di [OSCURATO:PERSONA] - già condannato per fatti di importazione di cocaina dal Brasile e in rapporti con esponenti di 'ndrangheta come Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CATANZARITI (entrambi condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'indagato aveva la dote di "padrino" ed era attivo nel locale di Buccinasco.

Inoltre, il materiale intercettativo, captato nel 2022, disvelava i propositi violenti nutriti dal predetto nei confronti di tale Oscar GUTIERREZ, dal quale pretendeva la restituzione di denaro, riproponendosi di recarsi a casa del debitore a esigere denaro senza che nessuno lo vedesse.

Sottolineava, ancora il 2Tribunale che l'indagato utilizzava telefoni dedicati per parlare con il padre che, dal canto suo, pensava di farlo assumere con l'imposizione presso un hotel di Ardore.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, suddiviso in capitoli, inosservanza dell'art. 273, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 416-bis e 629 cod. pen., in relazione all'art. 628, secondo comma, n. 3) e all'art. 416-bis.1. cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.

Assume, in sintesi, il difensore: a) che la considerazione dei risultati del procedimento "Cerbero" nulla avrebbe aggiunto a carico del ricorrente per essere egli stato coinvolto in due soli episodi di importazione di droga, addebiti non contestati nel presente procedimento; b) che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dovevano reputarsi inconferenti laddove veniva attribuita al ricorrente la dote di "padrino", dovendosi, viceversa, dimostrare l'inserimento organico e l'effettiva messa a disposizione a favore della cosca: circostanza, quest'ultima, che non ricorreva perché era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire che la predetta dote era stata conferita per le origini ed i rapporti parentali; e non per meriti; del resto, queste stesse dichiarazioni erano state già svalutate nel processo "Cerbero".

Quanto ai rapporti di complicità col padre, si trattava di mere congetture poiché la fornitura di un telefono al genitore era dipesa dal malfunzionamento di quello già in suo possesso e le lodi espresse dal predetto nei suoi riguardi rientravano nell'ambito delle normali relazioni familiari, tanto più che nel periodo di riferimento il ricorrente si sarebbe occupato di una sola estorsione; circostanza, peraltro, incompatibile con il controllo del territorio durante l'intero periodo in contestazione (anche perché egli lavorava in Germania).

Quanto al reato di cui al capo A8), secondo la difesa non vi sarebbero elementi per ritenere che il ricorrente avesse incontrato il debitore [OSCURATO:PERSONA], il che escludeva che egli avesse agito con violenza o minaccia.

Inoltre, al più, l'episodio in esame avrebbe potuto ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nella convinzione di esercitare un "proprio" diritto.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, in quanto, nel complesso, infondato.

32. Il ricorso inizia con una "breve premessa metodologica", nella quale ci si lamenta della "vistosa pretermissione di molte delle critiche mosse dalla difesa" senza, tuttavia, che si specifichi quali delle "molte critiche" mosse dalla difesa sarebbero state "pretermesse" e quale di esse sarebbe stata decisiva.

2.1. Aspetti di genericità per aspecificità si rinvengono, poi, con riguardo ai rilievi attinenti al "procedimento Cerbero", in quanto la doglianza sulla pretesa "fallacia" dell'argomentazione spesa dal Tribunale del riesame a proposito della condanna di [OSCURATO:PERSONA], in quel procedimento, per delitti di droga - erroneamente ritenuta "significativa" in ottica associativa mafiosa (essendo il narcotraffico uno dei settori più redditizi per la cosca di appartenenza) nonostante nel procedimento sub iudice il ricorrente non sia stato chiamato a rispondere di delitti del genere - trascura di considerare che, in realtà, il giudice dell'incidente cautelare, in ottica associativa, ha, di fatto, maggiormente valorizzato gli accertati contatti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con imputati condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., da cui, viceversa, egli era stato assolto: contatti e frequentazioni rispetto ai quali nessun rilievo critico viene speso in ricorso.

Quanto al contestato narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - definito "sicofante" (delatore, calunniatore) in ricorso - reputato inconferente e congetturale, non del tutto destituita di fondamento si reputa l'osservazione della difesa, formulata a proposito del passaggio, riportato tra virgolette, in cui il propalante afferma che la dote del "padrino" era stata conferita a [OSCURATO:PERSONA] non per "specifici meriti", ma solo "per le sue origini", nel senso che il ricorrente era stato insignito della dote in questione solo in quanto "figlio di" e non perché avesse dato prova di sé attraverso azioni e condotte significative.

Osserva, tuttavia, il Collegio che si tratta di un rilievo nella sostanza ininfluente, anche perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si fermano al 2017 e i fatti oggetto d'indagine si svolgono nel biennio 2021-2022, sicché non vi è dubbio che il Tribunale del riesame le abbia potute apprezzare essenzialmente quale congruo elemento di contesto e non come architrave della prova indiziaria.

Tanto emerge da pag. 20 dell'ordinanza, in cui si legge che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] "confortano in modo rilevante il quadro accusatorio" e che "se tale elemento può costituire una base per la valutazione della gravità indiziaria, sono gli elementi oggettivi acquisiti dalle indagini del presente procedimento che riempiono di contenuto la contestazione...".

Venendo al paragrafo

1.4. sul "rapporto di complicità criminale intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]", sia sulla questione del dono dei due telefoni dal figlio al padre, sia sul ruolo di figlio "prediletto" di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni sono di merito e rivalutative, sicché esse non sono spendibili in sede di legittimità. 4 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025 Il Presidente 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. '88 la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (quale esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA], detta "Castani", insediata in Platì, Ardore, Portigliola, Locri, Gerace, Natile, Melicucco, Volpiano, Buccinasco e territori limitrofi, la cui esistenza era stata già accertata in vari procedimenti come "Crimine", "Mandamento", "[OSCURATO:PERSONA]", "Infinito", "Minotauro": capo Al) nonché del reato di estorsione aggravata in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (costretto a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] ZAPPIA una somma tra i 10.000 ed i 20.000 euro a fronte di un debito di 10.000 euro, percependo il compenso di 6.000 euro: capo A8). In sintonia con il primo Giudice, il Tribunale del riesame riteneva raggiunto lo standard probatorio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. apprezzando, quanto al capo Al), eterogenee fonti di prova costituite da intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed informative di p.g.; per il capo A8), valorizzando plurime conversazioni intercettate, con particolare riferimento a quelle datate 19 settembre 2021, 17 ottobre 2021, 22 ottobre 2021 e 16 novembre 2021. Con riferimento a detta ultima conversazione, l'organo del riesame dava atto dell'avvenuto recupero del credito che fruttava a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 4.000,00 euro e al figlio [OSCURATO:PERSONA] quella di 6.000,00 euro; la condotta veniva qualificata come estorsione perché gli indagati avevano perseguito anche un interesse personale senza avere nessun titolo giuridico per intromettersi nella vicenda se non la loro forza criminale; nemmeno ZAPPIA vantava un diritto azionabile, non disponendo di una impresa ufficiale e nemmeno di partita IVA, per cui agiva senza copertura documentale; infine, la vittima aveva pagato per la intromissione degli 'ndranghetisti. Tornando al reato più grave sub capo Al), i giudici de libertate valutavano a carico di [OSCURATO:PERSONA] - già condannato per fatti di importazione di cocaina dal Brasile e in rapporti con esponenti di 'ndrangheta come Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CATANZARITI (entrambi condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'indagato aveva la dote di "padrino" ed era attivo nel locale di Buccinasco. Inoltre, il materiale intercettativo, captato nel 2022, disvelava i propositi violenti nutriti dal predetto nei confronti di tale Oscar GUTIERREZ, dal quale pretendeva la restituzione di denaro, riproponendosi di recarsi a casa del debitore a esigere denaro senza che nessuno lo vedesse. Sottolineava, ancora il 2Tribunale che l'indagato utilizzava telefoni dedicati per parlare con il padre che, dal canto suo, pensava di farlo assumere con l'imposizione presso un hotel di Ardore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico articolato motivo, suddiviso in capitoli, inosservanza dell'art. 273, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 416-bis e 629 cod. pen., in relazione all'art. 628, secondo comma, n. 3) e all'art. 416-bis.1. cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Assume, in sintesi, il difensore: a) che la considerazione dei risultati del procedimento "Cerbero" nulla avrebbe aggiunto a carico del ricorrente per essere egli stato coinvolto in due soli episodi di importazione di droga, addebiti non contestati nel presente procedimento; b) che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dovevano reputarsi inconferenti laddove veniva attribuita al ricorrente la dote di "padrino", dovendosi, viceversa, dimostrare l'inserimento organico e l'effettiva messa a disposizione a favore della cosca: circostanza, quest'ultima, che non ricorreva perché era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire che la predetta dote era stata conferita per le origini ed i rapporti parentali; e non per meriti; del resto, queste stesse dichiarazioni erano state già svalutate nel processo "Cerbero". Quanto ai rapporti di complicità col padre, si trattava di mere congetture poiché la fornitura di un telefono al genitore era dipesa dal malfunzionamento di quello già in suo possesso e le lodi espresse dal predetto nei suoi riguardi rientravano nell'ambito delle normali relazioni familiari, tanto più che nel periodo di riferimento il ricorrente si sarebbe occupato di una sola estorsione; circostanza, peraltro, incompatibile con il controllo del territorio durante l'intero periodo in contestazione (anche perché egli lavorava in Germania). Quanto al reato di cui al capo A8), secondo la difesa non vi sarebbero elementi per ritenere che il ricorrente avesse incontrato il debitore [OSCURATO:PERSONA], il che escludeva che egli avesse agito con violenza o minaccia. Inoltre, al più, l'episodio in esame avrebbe potuto ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nella convinzione di esercitare un "proprio" diritto. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, in quanto, nel complesso, infondato. 32. Il ricorso inizia con una "breve premessa metodologica", nella quale ci si lamenta della "vistosa pretermissione di molte delle critiche mosse dalla difesa" senza, tuttavia, che si specifichi quali delle "molte critiche" mosse dalla difesa sarebbero state "pretermesse" e quale di esse sarebbe stata decisiva. 2.1. Aspetti di genericità per aspecificità si rinvengono, poi, con riguardo ai rilievi attinenti al "procedimento Cerbero", in quanto la doglianza sulla pretesa "fallacia" dell'argomentazione spesa dal Tribunale del riesame a proposito della condanna di [OSCURATO:PERSONA], in quel procedimento, per delitti di droga - erroneamente ritenuta "significativa" in ottica associativa mafiosa (essendo il narcotraffico uno dei settori più redditizi per la cosca di appartenenza) nonostante nel procedimento sub iudice il ricorrente non sia stato chiamato a rispondere di delitti del genere - trascura di considerare che, in realtà, il giudice dell'incidente cautelare, in ottica associativa, ha, di fatto, maggiormente valorizzato gli accertati contatti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con imputati condannati per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., da cui, viceversa, egli era stato assolto: contatti e frequentazioni rispetto ai quali nessun rilievo critico viene speso in ricorso. Quanto al contestato narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - definito "sicofante" (delatore, calunniatore) in ricorso - reputato inconferente e congetturale, non del tutto destituita di fondamento si reputa l'osservazione della difesa, formulata a proposito del passaggio, riportato tra virgolette, in cui il propalante afferma che la dote del "padrino" era stata conferita a [OSCURATO:PERSONA] non per "specifici meriti", ma solo "per le sue origini", nel senso che il ricorrente era stato insignito della dote in questione solo in quanto "figlio di" e non perché avesse dato prova di sé attraverso azioni e condotte significative. Osserva, tuttavia, il Collegio che si tratta di un rilievo nella sostanza ininfluente, anche perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si fermano al 2017 e i fatti oggetto d'indagine si svolgono nel biennio 2021-2022, sicché non vi è dubbio che il Tribunale del riesame le abbia potute apprezzare essenzialmente quale congruo elemento di contesto e non come architrave della prova indiziaria. Tanto emerge da pag. 20 dell'ordinanza, in cui si legge che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] "confortano in modo rilevante il quadro accusatorio" e che "se tale elemento può costituire una base per la valutazione della gravità indiziaria, sono gli elementi oggettivi acquisiti dalle indagini del presente procedimento che riempiono di contenuto la contestazione...". Venendo al paragrafo 1.4. sul "rapporto di complicità criminale intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]", sia sulla questione del dono dei due telefoni dal figlio al padre, sia sul ruolo di figlio "prediletto" di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni sono di merito e rivalutative, sicché esse non sono spendibili in sede di legittimità. 4 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025 Il Presidente 6
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