CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 novembre 1956 Avverso l'ordinanza resa il 9 maggio 2023 dal tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'ordinanza con cui il 13 aprile 2023 il GIP del Tribunale di Napoli gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ha annullato l'ordinanza in relazione al reato contestato al capo B della rubrica e ha confermato la misura cautelare in relazione al reato di estorsione pluriaggravata contestato al capo A. 2.Avverso detta pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli articoli 274 e 275 comma tre cod. proc.pen. per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute fronteggiabili soltanto mediante il mantenimento della misura di massimo rigore. Il ricorrente osserva che in sede di riesame aveva limitato la impugnazione al profilo cautelare in ordine al capo A, mentre aveva chiesto l'annullamento per carenza di gravi indizi in ordine al capo B. Il tribunale, pur pronunciandosi sulla carenza di gravi indizi in ordine al capo B, per cui ha annullato l'ordinanza cautelare, si è limitato ad evidenziare la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alle modalità della condotta ritenendole tutelabili esclusivamente con la misura di massimo rigore. Inoltre il tribunale ha osservato che la sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen. consente di presumere l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere in assenza di elementi di segno contrario. Tale affermazione non è condivisibile poiché pur in presenza di reati di cui all'articolo 275 comma 3 cod. proc.pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un lasso di tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati e il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso. Nel caso in esame il ricorrente sottolinea che si è trattato di un'unica condotta illecita posta ai danni di un farmacista e che le intercettazioni depongono per l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura. Il tribunale, dopo aver sinteticamente ricostruito la vicenda, evidenziando che la gravità indiziaria in ordine alla estorsione contestata al capo A della rubrica si desume dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni della persona offesa, il quale riferiva di avere ricevuto richieste di denaro da parte dell'indagato e di avervi sempre ceduto poiché era a conoscenza del suo ruolo di spicco nell'ambito delle consorterie camorristiche operanti sul territorio, ha reso adeguata motivazione in ordine alle esigenze cautelari, osservando che nel provvedimento impugnato erano stati correttamente evidenziati i plurimi precedenti penali dell'imputato, che pur essendo stato detenuto ininterrottamente per molti anni, dopo la scarcerazione aveva ripreso a commettere reati e chiedere somme di denaro a titolo estorsivo.Il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari ma non deduce elementi che possano confutare e contrastare il portato della presunzione relativa prevista dall'art. 275 cod. proc.pen. ,considerato che il tribunale ha correttamente richiamato la detta presunzione in relazione alla contestata aggravante e l'assenza di elementi idonei ad inficiarla e tenuto presente che il tempo intercorso tra la misura e il fatto addebitato non risulta di tale rilievo da potere inficiare 01Alt6 LLOLti:0 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.pen. Roma 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rsellino Sergio eltrani [OSCURATO:PERSONA]