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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44386/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto come appropriazione indebita, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso di mezzo fraudolento su cose esposte alla pubblica fede, in relazione alla sottrazione di energia elettrica, realizzata attraverso un abusivo allacciamento al contatore relativo al vano scala condominiale intestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse dell'Aceto e della Accetta sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso Aceto

3.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine di sette anni e mezzo decorrenti dal giorno 11 giugno 2012, data di commissione dell'illecito.

3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'errata lettura del compendio probatorio a carico dell'imputato, posto che non era emerso che i due imputati avessero provveduto a creare l'allaccio abusivo al contatore oggetto di manomissione, accessibile a chiunque.

Inoltre, non risultava che fosse stata presentata querela dall'intestataria dell'utenza o dal condominio.

3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla qualificazione del fatto, dal momento che il contatore interessato dalla sottrazione era di competenza condominiale, con la corseguenza che la condotta integrava non un furto, ma al più un'appropriazione indebita.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per la mancanza di elementi obiettivi idonei a sostenere l'attribuzione delle due circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di un mezzo fraudolento.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.

4. Ricorso Accetta.

4.1. Il primo motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto.

4.2. Il secondo motivo, al netto di considerazioni speculari a quelle sviluppate nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto, contesta l'esistenza di dati dimostrativi della condotta illecita della ricorrente, anche alla luce della convivenza con i propri figli e con l'Aceto, e sottolinea il fatto che i carabinieri, non dotati delle conoscenze dei verificatori Enel, non avessero accertato se la derivazione dal contatore condominiale servisse solo l'appartamento dell'Accetta o anche altri appartamenti.

4.3. Con il terzo motivo si sviluppano critiche sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto,

4.4. Con il quarto motivo si articolano censure che investono la sussistenza delle due circostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 4.5.

Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto come appropriazione indebita, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per p -escrizione.

Considerato in diritto Ricorso Aceto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta nfondatezza, dal momento che, per effetto della congiunta applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione per il reato del quale si discute (furto pluriaggravato), va individuato in dodici anni e mezzo ed era destinato a spirare in data 11 dicembre 2024.

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità dal momento che la riconducibilità della sottrazione e del conseguente impossessamento all'Aceto trova razionale fondamento nel criterio dell'interesse.

I rilievi del motivo sono in ogni caso del tutto generici sul punto, mentre risultano manifestamente infondati, nella parte in cui segnalano l'assenza di condizione di procedibilità (e ciò posto che il reato ritenuto è procedibile d'ufficio).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, per l'assorbente ragione che, nella totale assenza di ulteriori specificazioni, l'unico dato riconosciuto dallo stesso ricorso è che l'allaccio abusivo è stato effettuato in relazione al contatore di una condomina.

Ne discende che non ricorre neppure in astratto il presupposto della sottrazione di energia elettrica condominiale, che giustifica la necessità di affrontare, nei termini richiesti dal ricorso e dallo stesso Procuratore generale, il tema dell'esatta definizione giuridica del fatto.

4. Il quarto motivo è inammissibile per novità, in quanto l'imputato, nell'atto di appello, non aveva posto un problema di ricorrenza dei presupposti delle due circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di un mezzo

4. Il quarto motivo è inammissibile per novità, in quanto l'imputato, nell'atto di appello, non aveva posto un problema di ricorrenza dei presupposti delle due circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di un mezzo fraudolento, avendo sollevato la diversa questione della identificazione dell'autore.

5. Il quinto motivo è inammissibile poiché, al di là della genericissima formulazione della doglianza, comunque la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Ricorso Accetta.

6. Il primo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esaminate supra sub 1 del Considerato in diritto.

7. Il secondo motivo, al netto di considerazioni speculari a quelle sviluppate nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto (per le quali vale quanto osservato supra), sviluppa doglianze inammissibili, in quanto nella sostanza non denuncia criticità idonee a scardinare la persuasività argomentativa della sentenza impugnata, anche perché l'eventuale responsabilità di altri soggetti che abbiano tratto vantaggio dalla manomissione non altererebbe la posizione della ricorrente.

8. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per le stesse ragioni indicate supra a proposito del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto.

Con l'ulteriore puntualizzazione che, anzi, l'atto di appello al pari del ricorso per cassazione della Accetta, con estrema nettezza aggiunge che la condomina e non altri provvedeva a pagare regolarmente le bollette

9. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Va, infatti, rilevato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (v., di recente, Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02).

Per il resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di frode rilevante ai fini di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede.

E a sua volta l'artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose.

Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo rilevato, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato — mediante una condotta aggiuntiva- il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno (v. i principi affermati da Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307 - 0).

10. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni sopra indicate a proposito del quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto.

11. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto come appropriazione indebita, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso di mezzo fraudolento su cose esposte alla pubblica fede, in relazione alla sottrazione di energia elettrica, realizzata attraverso un abusivo allacciamento al contatore relativo al vano scala condominiale intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'Aceto e della Accetta sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Aceto 3.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine di sette anni e mezzo decorrenti dal giorno 11 giugno 2012, data di commissione dell'illecito. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'errata lettura del compendio probatorio a carico dell'imputato, posto che non era emerso che i due imputati avessero provveduto a creare l'allaccio abusivo al contatore oggetto di manomissione, accessibile a chiunque. Inoltre, non risultava che fosse stata presentata querela dall'intestataria dell'utenza o dal condominio. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla qualificazione del fatto, dal momento che il contatore interessato dalla sottrazione era di competenza condominiale, con la corseguenza che la condotta integrava non un furto, ma al più un'appropriazione indebita. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per la mancanza di elementi obiettivi idonei a sostenere l'attribuzione delle due circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di un mezzo fraudolento. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. 4. Ricorso Accetta. 4.1. Il primo motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto. 4.2. Il secondo motivo, al netto di considerazioni speculari a quelle sviluppate nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto, contesta l'esistenza di dati dimostrativi della condotta illecita della ricorrente, anche alla luce della convivenza con i propri figli e con l'Aceto, e sottolinea il fatto che i carabinieri, non dotati delle conoscenze dei verificatori Enel, non avessero accertato se la derivazione dal contatore condominiale servisse solo l'appartamento dell'Accetta o anche altri appartamenti. 4.3. Con il terzo motivo si sviluppano critiche sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto, 4.4. Con il quarto motivo si articolano censure che investono la sussistenza delle due circostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, previa riqualificazione del fatto come appropriazione indebita, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per p -escrizione. Considerato in diritto Ricorso Aceto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta nfondatezza, dal momento che, per effetto della congiunta applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione per il reato del quale si discute (furto pluriaggravato), va individuato in dodici anni e mezzo ed era destinato a spirare in data 11 dicembre 2024. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità dal momento che la riconducibilità della sottrazione e del conseguente impossessamento all'Aceto trova razionale fondamento nel criterio dell'interesse. I rilievi del motivo sono in ogni caso del tutto generici sul punto, mentre risultano manifestamente infondati, nella parte in cui segnalano l'assenza di condizione di procedibilità (e ciò posto che il reato ritenuto è procedibile d'ufficio). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, per l'assorbente ragione che, nella totale assenza di ulteriori specificazioni, l'unico dato riconosciuto dallo stesso ricorso è che l'allaccio abusivo è stato effettuato in relazione al contatore di una condomina. Ne discende che non ricorre neppure in astratto il presupposto della sottrazione di energia elettrica condominiale, che giustifica la necessità di affrontare, nei termini richiesti dal ricorso e dallo stesso Procuratore generale, il tema dell'esatta definizione giuridica del fatto. 4. Il quarto motivo è inammissibile per novità, in quanto l'imputato, nell'atto di appello, non aveva posto un problema di ricorrenza dei presupposti delle due circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di un mezzo 4. Il quarto motivo è inammissibile per novità, in quanto l'imputato, nell'atto di appello, non aveva posto un problema di ricorrenza dei presupposti delle due circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'uso di un mezzo fraudolento, avendo sollevato la diversa questione della identificazione dell'autore. 5. Il quinto motivo è inammissibile poiché, al di là della genericissima formulazione della doglianza, comunque la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ricorso Accetta. 6. Il primo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esaminate supra sub 1 del Considerato in diritto. 7. Il secondo motivo, al netto di considerazioni speculari a quelle sviluppate nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto (per le quali vale quanto osservato supra), sviluppa doglianze inammissibili, in quanto nella sostanza non denuncia criticità idonee a scardinare la persuasività argomentativa della sentenza impugnata, anche perché l'eventuale responsabilità di altri soggetti che abbiano tratto vantaggio dalla manomissione non altererebbe la posizione della ricorrente. 8. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per le stesse ragioni indicate supra a proposito del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto. Con l'ulteriore puntualizzazione che, anzi, l'atto di appello al pari del ricorso per cassazione della Accetta, con estrema nettezza aggiunge che la condomina e non altri provvedeva a pagare regolarmente le bollette 9. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Va, infatti, rilevato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (v., di recente, Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02). Per il resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di frode rilevante ai fini di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede. E a sua volta l'artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo rilevato, mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato — mediante una condotta aggiuntiva- il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno (v. i principi affermati da Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307 - 0). 10. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni sopra indicate a proposito del quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Aceto. 11. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
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