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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 31835/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Perugia, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 13 febbraio 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. 2.

Ricorrono per cassazione i suddetti ricorrenti, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., eccependo l'insussistenza della gravità indiziaria, dal momento che difetterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice (e in particolare la provenienza delittuosa del denaro, neppure genericamente individuata, e un'attività idonea ad ostacolarne l'origine)

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la carenza di motivazione, tale da ridondare nella violazione di legge, avuto riguardo alla manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, fondato sulle dichiarazioni contraddittorie e inattendibili di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo si connota in termini di insuperabile genericità, laddove non si confronta con le congrue argomentazioni dei giudici della cautela, e risulta comunque manifestamente infondato in punto di diritto.

Nel provvedimento del Tribunale (pp. 2-3), si è chiaramente specificato, premettendo la fisiologica necessità di compiere ulteriori accertamenti, come la provenienza illecita dell'ingente somma di denaro occultata all'interno dell'autovettura discendesse dalla mancata giustificazione del possesso da parte dei due indagati e dalle dichiarazioni di Lin, alla luce delle quali le banconote dovevano ritenersi frutto di evasione fiscale e destinate, previo cambio in yuan, al trasferimento ad istituti di credito cinesi, nell'ambito di un rodato sistema di assai più ampie proporzioni.

La conclusione è coerente con l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui occorre che il delitto presupposto del reato di riciclaggio sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02.

Peraltro, secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522, all'accertamento della commissione del delitto presupposto potrebbe pervenirsi anche attraverso prove logiche).

Integra un autonomo atto di riciclaggio - attesa la natura di delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694).

3.2. Con il secondo motivo, sotto l'abito dell'omessa motivazione, si introduce in effetti surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, spingendosi anzi a una certosina disamina delle singole emergenze investigative, sollecitandone un'alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale.

Le stesse serrate critiche ai singoli passaggi del percorso giustificativo ne evidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa.

Il motivo non è quindi consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 4.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 13 febbraio 2024, che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti ricorrenti, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 648-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., eccependo l'insussistenza della gravità indiziaria, dal momento che difetterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice (e in particolare la provenienza delittuosa del denaro, neppure genericamente individuata, e un'attività idonea ad ostacolarne l'origine) 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la carenza di motivazione, tale da ridondare nella violazione di legge, avuto riguardo alla manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, fondato sulle dichiarazioni contraddittorie e inattendibili di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo si connota in termini di insuperabile genericità, laddove non si confronta con le congrue argomentazioni dei giudici della cautela, e risulta comunque manifestamente infondato in punto di diritto. Nel provvedimento del Tribunale (pp. 2-3), si è chiaramente specificato, premettendo la fisiologica necessità di compiere ulteriori accertamenti, come la provenienza illecita dell'ingente somma di denaro occultata all'interno dell'autovettura discendesse dalla mancata giustificazione del possesso da parte dei due indagati e dalle dichiarazioni di Lin, alla luce delle quali le banconote dovevano ritenersi frutto di evasione fiscale e destinate, previo cambio in yuan, al trasferimento ad istituti di credito cinesi, nell'ambito di un rodato sistema di assai più ampie proporzioni. La conclusione è coerente con l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui occorre che il delitto presupposto del reato di riciclaggio sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02. Peraltro, secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522, all'accertamento della commissione del delitto presupposto potrebbe pervenirsi anche attraverso prove logiche). Integra un autonomo atto di riciclaggio - attesa la natura di delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694). 3.2. Con il secondo motivo, sotto l'abito dell'omessa motivazione, si introduce in effetti surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, spingendosi anzi a una certosina disamina delle singole emergenze investigative, sollecitandone un'alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale. Le stesse serrate critiche ai singoli passaggi del percorso giustificativo ne evidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa. Il motivo non è quindi consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio
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