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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 13664/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Salerno del 13 novembre 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita continuata, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza.

2.1. Con l'unico motivo di ricorso l'imputata deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., nonché viziodi motivazione, ai sensi della lett. e) del medesimo articolo, per totale omissione e insanabile contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

La sentenza impugnata presenta un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte di appello, dopo aver riconosciuto, in motivazione, l'intervenuta prescrizione del reato e aver deciso il merito ai soli fini civili, ha omesso nel dispositivo la declaratoria di estinzione del reato, confermando invece la condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, articolato su un unico motivo, è destinato a trovare definizione per ragioni sopravvenute, essendo intervenuta, in data successiva alla proposizione dell'impugnazione e pendente il giudizio di legittimità, la remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente manifestata innanzi alla competente autorità in data 15 gennaio 2026 e validamente accettata dall'imputata.

2. Trattandosi di reato procedibile a querela, la remissione validamente intervenuta determina l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 152 e ss. cod. pen., dovendosi fare applicazione del principio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice è tenuto a rilevare e dichiarare di ufficio, in ogni stato e grado del processo, le cause di estinzione del reato.

La declaratoria di estinzione del reato conseguente a intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha, inoltre, carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato, anche quando queste siano già maturate o maturino successivamente (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820-

01. Conf.: Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003, Pasquinelli, Rv. 226998-01).

3. Non ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di evidenza agli atti che imponga una pronuncia assolutoria con formula più favorevole.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio per intervenuta remissione dell'istanza punitiva, restando superfluo l'esame dell'unico motivo di ricorso proposto dall'imputata.

4. Quanto alle spese del procedimento, non risultano agli atti pattuizioni derogatorie alla disciplina normativa, sicché trova applicazione l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.MIL 15 APR, AFE Fuk91egt3 Ch9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di Salerno del 13 novembre 2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita continuata, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso l'imputata deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., nonché viziodi motivazione, ai sensi della lett. e) del medesimo articolo, per totale omissione e insanabile contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. La sentenza impugnata presenta un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte di appello, dopo aver riconosciuto, in motivazione, l'intervenuta prescrizione del reato e aver deciso il merito ai soli fini civili, ha omesso nel dispositivo la declaratoria di estinzione del reato, confermando invece la condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, articolato su un unico motivo, è destinato a trovare definizione per ragioni sopravvenute, essendo intervenuta, in data successiva alla proposizione dell'impugnazione e pendente il giudizio di legittimità, la remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente manifestata innanzi alla competente autorità in data 15 gennaio 2026 e validamente accettata dall'imputata. 2. Trattandosi di reato procedibile a querela, la remissione validamente intervenuta determina l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 152 e ss. cod. pen., dovendosi fare applicazione del principio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice è tenuto a rilevare e dichiarare di ufficio, in ogni stato e grado del processo, le cause di estinzione del reato. La declaratoria di estinzione del reato conseguente a intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha, inoltre, carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato, anche quando queste siano già maturate o maturino successivamente (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820- 01. Conf.: Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003, Pasquinelli, Rv. 226998-01). 3. Non ricorre, nel caso di specie, un'ipotesi di evidenza agli atti che imponga una pronuncia assolutoria con formula più favorevole. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio per intervenuta remissione dell'istanza punitiva, restando superfluo l'esame dell'unico motivo di ricorso proposto dall'imputata. 4. Quanto alle spese del procedimento, non risultano agli atti pattuizioni derogatorie alla disciplina normativa, sicché trova applicazione l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MIL 15 APR, AFE Fuk91egt3 Ch9
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